Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative ("dichiarare" e "attestare") e a due specie di documenti ("certificati" ed "atti"). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione "aliunde"; con l'atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l'attività è di natura documentativa. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica di parte dichiari o attesti dati, qualità, condizioni essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 374 bis cod. pen.. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell'art. 374 bis cod. pen., proprio perché essa non può essere compresa nel novero dei "certificati" e degli "atti". (Nel caso di specie era stato contestato il delitto di cui all'art. 374 bis cod. pen. ad un medico legale, consulente tecnico di parte, per avere falsamente effettuato valutazioni di maggiore gravità rispetto alla realtà delle condizioni morbose di un soggetto, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/1999, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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