Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), assume rilievo la idoneità degli atti o dei documenti ad adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta e non la loro provenienza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, né il fatto che i documenti siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2016, n. 10710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10710 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
1 07 1 0/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 272 Composta da: UP-23/02/2016 - Presidente - Domenico Carcano R.G.N. 4/2015 NN Petruzzellis - Relatore - 39503 Pierluigi Di Stefano Emilia NN Giordano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Di IO US, nato a [...] il [...] 2. OV TO, nato a [...] il [...] 3. NO TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2014 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NN Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti US Cincioni e Ferdinando Trasacco nell'interesse di Di IO, i quali si sono riportati al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 24/11/2014, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Di IO US e OV TO ha ridotto la pena loro inflitta, dichiarando prescritti i reati contestati al primo al capo U) fino al 05/02/2005, mentre ha respinto il gravame di merito proposto nell'interesse di NO TO. La pronuncia ha confermato l'affermazione di responsabilità di Di IO in relazione ai reali di cui ai capi T) -110,81,319, 319 ter, 321 cod.pen.-; U) -110, 374 bis cod. pen.- limitatamente alle ipotesi di reato successive alla data indicata;
W bis) -110,81,319, 319 ter, 321 cod.pen.- reati compiuti nello svolgimento della sua attività di medico psichiatra;
di OV per i reati di cui ai capi BB) -110,374 bis cod. pen.-; CC) -110,81, 319, 321 cod.pen.-; EE)- 81,479, 476 cod. pen.- reati compiuti nella sua qualità di responsabile di fatto di una comunità terapeutica del territorio;
di NO, in relazione all'imputazione di cui al capo G) -110, 81, 319, 321 cod. pen.- commesso nello svolgimento della sua attività di appartenente alla polizia penitenziaria.
2. Con il suo ricorso la difesa di Di IO US deduce violazioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione:
2.1. ai capi T) ed U), con riferimento all'effettività delle patologie certificate dal ricorrente in favore di CI LE, la cui falsità è presupposto delle imputazioni contestate. Richiamata la circostanza di fatto che tale assunto sarebbe fondato sulle dichiarazioni dell'interessato e di sua moglie, si riportano le affermazioni opposte rese da CI nel corso del dibattimento (ud. 14/7, 24/9 e 27/10/2009) in argomento, che vengono richiamate testualmente, e si assumono confermate dalla moglie del dichiarante. Si segnala la scarsa valenza dimostrativa della documentazione dell'attività predisposta dal medico e dai suoi assistenti all'epoca dello svolgimento delle visite, dalla cui mancanza di completezza si era tratta conferma delle accuse richiamate, assumendo che, per incuria, questa non seguiva sistematicamente gli interventi effettuati sul territorio, mentre la ritenuta falsità delle patologie accertate, come verificata sulla base della consulenza del P.m. possedeva lo stesso limite contestato alle certificazioni dell'odierno ricorrente, poiché era fondata sull'omessa osservazione del dato clinico reale, mentre a conferma della sussistenza di una patologia di carattere psichiatrico in CI si segnalano gli accertamenti eseguiti da vari sanitari per istruire le istanze volte ad ottenere un provvedimento meno gravoso riguardante il suo status libertatis.
2.2. Dalla mancata dimostrazione delle falsità delle attestazioni sanitarie discende, secondo il ricorrente, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato, in relazione al quale in ogni caso, richiamate le dichiarazioni di CI riguardanti la dazione volontaria di piccoli importi in favore del Di IO in correlazione con le sue prestazioni, a tutto concedere, dovrebbero inquadrarsi le condotte nella fattispecie di cui all'art. 318 comma 2 cod. pen., vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 319 ter cod. pen. che, in quanto relative a donativi di pura cortesia, non integrano, per costante giurisprudenza, il reato richiamato.
2.3. Con riguardo alle false certificazioni di cui al capo W bis), emesse in favore di tale AN, si richiamano le medesime considerazioni svolte in relazione all'accusa di cui al capo T) sull'effettività degli accertamenti, anche in mancanza di compilazione dei fogli di lavoro del medico e di viaggio degli 2 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 infermieri, oltre che, nello specifico, le dichiarazioni rese dal sanitario, che si assumono non contrastanti con quanto accertato dai periti sulle condizioni di salute del AN, che si ritiene favorito dall'attività di Di IO. Si contestano le valutazioni dei periti, in quanto formulate in assenza di analisi della complessiva documentazione sanitaria, al contrario di quanto analizzato dal consulente di parte, di cui si richiamano testualmente le conclusioni dibattimentali.
2.4. I vizi lamentati si segnalano anche con riferimento alla determinazione della sanzione, sia per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che per la quantificazione della sanzione.
3. Nell'interesse di OV si deducono nel ricorso vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione:
3.1. agli artt. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen. e 374 bis comma 2 cod. pen. Si lamenta sul punto che la pronuncia sia stata fondata sulle chiamate in correità dei coimputati Di GR PA e CA, rimaste prive di riscontri, in quanto tra loro non coincidenti, e generiche, con particolare riguardo al ruolo rivestito dall'interessato all'interno della Comunità nella quale svolgeva la sua attività. Si deduce l'assenza della valutazione di credibilità intrinseca dei collaboranti.
3.2. all'applicazione dell'art.374 bis comma 2 cod. pen., con particolare riferimento alla possibilità di attribuire all'interessato la funzione di esercente della professione sanitaria, mai rivestita, come si ricava dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione, oltre che di quanto dichiarato dal Di GR PA, che aveva chiarito di aver sollecitato la certificazione in favore del fratello ad uno specifico professionista.
3.3. con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. di cui al capo CC), fondato sull'erronea attribuzione al ricorrente della qualità di incaricato di pubblico servizio che non gli apparteneva, stante la parziale contribuzione pubblica della struttura di cui l'interessato era amministratore di fatto in quanto, come affermato dallo stesso Di GR CA, i pazienti contribuivano anche con il loro apporto economico mensile al trattamento cui accedevano e si sostiene in argomento, che, al più, la condotta contestata avrebbe potuto integrare il diverso reato di peculato. Si lamenta inoltre il mancato rilievo attribuito all'assoluzione pronunciata in primo grado della coimputata nel medesimo reato. 3 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 3.4. in merito alla mancata valorizzazione di elementi di fatto che si assumono rilevanti ai sensi degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. al fine di una più ridotta determinazione della sanzione.
4. NO TO ha proposto ricorso personale.
4.1. Con un primo motivo denuncia vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e). cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di elementi di responsabilità in riferimento al capo G) oggetto di contestazione, in quanto fondato su dichiarazioni dei collaboranti, non sottoposte ad analisi seguendo i criteri normativi in proposito. : Si segnalano le smentite dimostrate dal ricorrente alle ricostruzioni offerte dal collaborante CI, con riferimento a due delle modalità corruttive segnalate, e si lamenta la loro omessa considerazione sul piano della complessiva scarsa credibilità di quanto denunciato dal dichiarante, dato immotivatamente superato nel provvedimento impugnato, che non aveva considerato l'effetto derivante dalla mancata conferma di tale accuse provenienti dalla moglie di CI, che mai aveva svolto ricostruzioni al riguardo. Si lamenta che, a sostegno delle accuse, siano state utilizzate le dichiarazioni di tale ER che, illogicamente, pur avendo CI quale punto di riferimento all'interno del carcere, avrebbe appreso dell'azione di NO tramite altro detenuto, tale DI, le cui dichiarazioni non sarebbero mai state acquisite, in violazione dell'art. 195 comma 3 cod. proc. pen.
4.2. Si denuncia violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. assumendo possibile, nelle condizioni di fatto, la concessione delle attenuanti generiche.
4.3. Si deduce da ultimo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per l'omesso accertamento di prescrizione del reato a cura della Corte territoriale in quanto la condotta si sarebbe esaurita il 25/03/2006, mentre la sospensione dei termini disposta dalla Corte il 02/02/2010 era cessata il giorno della sua scarcerazione intervenuta il 14/05 del medesimo anno, circostanza che delimitava la disposta sospensione in 102 giorni, mentre quelle fissate per adesione dei difensori alle astensioni dovevano quantificarsi in 69 giorni, elementi sulla base dei quali il termine di estinzione del reato doveva ritenersi raggiunto prima della pronuncia d'appello. А CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 2. Ricorso proposto nell'interesse di Di IO 2.1. Le osservazioni contenute in ricorso, attinenti alla mancanza di prova della falsità delle diagnosi formulate nell'interesse di CI da parte di Di IO, al fine di consentire al primo la fruizione di trattamenti restrittivi in condizioni più favorevoli, sono fondate su deduzioni di puro fatto, che in alcun modo si rapportano a quanto, in maniera argomentata, espresso al riguardo nella pronuncia impugnata. Sul punto, mentre non si segnalano vuoti argomentativi, si deve ricordare che, sulla base dell'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., è possibile evidenziare vizi logici o contraddizioni interne nella ricostruzione posta a base della decisione, che nel concreto non vengono rilevate, esprimendosi nel ricorso proprie alternative letture dei fatti, che mirano a sollecitare in questa sede una opposta valutazione di merito. In particolare, manifestamente infondata è il rilievo attinente ad una pretesa ritrattazione delle accuse da parte di CI e di sua moglie, poiché, in senso contrario, proprio dalle deposizioni rese dagli interessati negli stessi giorni indicati nel ricorso, e testualmente richiamate in sentenza, è dato cogliere la piena conferma delle accuse. Né nell'atto di impugnazione si denuncia al riguardo travisamento della prova, che peraltro sarebbe contrastante con la presenza di un'affermazione di responsabilità intervenuta sul medesimo compendio probatorio nei due gradi di giudizio. In particolare, nella sentenza è chiarito bene che l'interessato e la moglie hanno attestato l'accordo illecito sottostante alle tatti 8 certificazioni ed al trattamento, circostanza di cui si dà conto anche nella parte della deposizione citata nel ricorso, ove si fa riferimento a condizioni di generico malessere, appesantite dalla certificazione. Tale elemento di fatto, di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dei reati contestati, attesa la correlazione effettuata dagli interessati tra utilità riconosciute e certificazioni di malattie più serie di quelle effettive, funzionali a garantire al CI trattamenti penitenziari cui non avrebbe potuto accedere, è ampiamente corroborato in sentenza dalle singolarità delle visite effettuate dal medico, ad di fuori dal protocollo legale, effettuate sempre in assenza del personale infermieristico, che escusso, non ha fornito alcuna conferma alla lettura riduttiva offerta dalla difesa sul punto, che ha ricondotto l'accaduto ad un 也 mero disordine documentale. Le contestazioni svolte al riguardo nell'atto di impugnazione quindi non costituiscono che censure di merito alla ricostruzione dei fatti contenuta nella 5 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 sentenza, realizzata attraverso un'analisi parcellizzata e parziale delle risultanze, per svilirne la portata dimostrativa. L'argomentazione al riguardo svela quindi la presenza di una sollecitazione ad una difforme conclusione di merito, estranea all'ambito di cognizione devoluto a questa Corte.
2.2. Manifestamente infondata in fatto è conseguentemente anche l'ulteriore motivo di ricorso, che parte dal presupposto dell'indimostrata falsità delle certificazioni rilasciate, per inferire la possibilità che, in assenza della prova di una contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, le dazioni di denaro si inquadrino nella corruzione impropria susseguente, che, contrariamente a quanto dedotto, è configurabile anche rispetto alla corruzione in atti giudiziari contestata nel concreto. Invero, come ha avuto modo di chiarire da tempo la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente>> (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581).
2.3. Quanto al motivo di ricorso riguardante l'affermazione di responsabilità per le certificazioni rilasciate da Di IO in favore dell'altro detenuto NA non possono che reiterarsi le osservazioni già svolte sub 2.1., in quanto i rilievi proposti sollecitano una difforme valutazione delle certificazioni a firma di Di IO, di cui si assume la rispondenza alla clinica, volutamente sorvolando sugli elementi di prova del contrario. La responsabilità infatti non è stata fondata esclusivamente sugli accertamenti sanitari disposti successivamente, rispetto ai quali può ipotizzarsi una opinabilità tecnica del dato, ma ancora una volta risulta saldamente ancorata ad un complesso di risultanze convergenti, costituite in via preliminare dalla ricostruzione di CI, oltre che dall'assoluta estemporaneità della certificazione di Di IO, che inaugura la storia clinica del paziente con l'individuazione di una patologia estremamente grave, non fondata su pregresse e fisiologicamente ingravescenti manifestazioni, trovando poi solo successiva conferma negli accertamenti sanitari disposti nel procedimento. $ Anche sul punto quindi non può che registrarsi la presenza di deduzioni di merito, estranee all'ambito di valutazione di questa Corte.
2.4. Pienamente argomentata nella pronuncia impugnata risulta l'esclusione del trattamento sanzionatorio più mite, sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, convergenti nei termini della gravità del fatto. In tal senso conseguentemente, l'espressa giustificazione delle modalità di esercizio della discrezionalità da parte del giudice di merito, esclude la decisione dall'ambito di 6 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 valutazione rimesso a questa Corte, ed anche sotto tale profilo, impone di concludere per la manifesta infondatezza del rilievo.
3. Ricorso proposto nell'interesse di OV.
3.1. Manifestamente infondata è la deduzione riguardante la mancata analisi di credibilità dei dichiaranti che, contrariamente all'assunto difensivo, costituisce specifico oggetto della sentenza di primo grado (vedi pag 394 e segg); la correttezza e completezza di tale valutazione, come chiarito nella sentenza d'appello, e non diversamente sottolineato in ricorso, non costituiva motivo di gravame. Ne consegue che i rilievi formulati in ricorso sono insussistenti in diritto, per l'accertato intervento di tale valutazione, ed infondati in fatto, poiché in mancanza di rilievi sul punto nel gravame di merito non vi era alcun obbligo argomentativo al riguardo da parte del giudice di appello, il cui ambito di analisi è tracciato dall'ampiezza dei motivi di gravame, rispetto ai quali soltanto può dedursi un vizio di motivazione.
3.2. In relazione al secondo motivo di ricorso si deve rilevare che è assente una contestazione al riguardo in atto di appello, il che esclude la proponibilità in questa sede di un'eccezione riguardante il vizio di motivazione. Quanto alla violazione di legge, la cui verifica è comunque rimessa alla valutazione di questa Corte, chiamata a verificare la corretta applicazione della legge, ne condiziona l'accertamento la preliminare ed essenziale valutazione concreta delle circostanze di fatto, posto che, proprio sulla base della sentenza d'appello, si fa riferimento alla qualifica di fatto dell'agente ed alla percezione di provvidenze pubbliche da parte della struttura, circostanza che esclude che possa assumere rilievo la dedotta, e comunque non dimostrata, contribuzione parziale del singolo assistito, che si accompagnava, ma non annullava l'incidenza delle provvidenze pubbliche, sulla base della stessa ricostruzione, non documentata, contenuta in ricorso. Peraltro l'eccezione di violazione di legge è fondata sulla contestazione della qualifica rivestita dall'agente, irrilevante sulla base dell'art. 374 bis cod pen. che, nell'indirizzare il precetto a chiunque, configura un reato non proprio, 4 attribuibile in funzione dell'eseguita formazione della falsa attestazione, la cui affidabilità è conseguenza della funzionalizzazione dell'atto alla produzione della stessa in giudizio, ed è correlata al suo specifico contenuto, secondo quanto elencato nella disposizione richiamata. Invero, come già chiarito dalla Corte di legittimità è del tutto irrilevante che i documenti prodotti all'autorità giudiziaria siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro, dovendosi solo aver riguardo alla loro idoneità ad adempiere alla funzione probatoria da essi 7 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 concretamente svolta>> (Sez. 6, n. 3084 del 11/07/1997, Sarodi, Rv. 208361) la cui rilevanza è conseguente alla funzione, ed non alla provenienza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Sez. 6, n. 42767 del 09/10/2014, Buonaluce, Rv. 260100). Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in fatto, poiché mai è stata affermata nella pronuncia impugnata la qualità di esercente la professione sanitaria al OV, ed in diritto, in quanto tale attribuzione non costituisce elemento essenziale per la configurazione della fattispecie.
3.3. Ad analoghe conclusioni, ancorché sulla base di differenti argomentazioni, deve pervenirsi anche per quel riguarda i rilievi attinenti l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. per carenza della condizione soggettiva di incaricato di pubblico servizio nel OV. L'assunto è manifestamente infondato, poiché costituisce dato pacifico che la qualità di incaricato di pubblico servizio, che ai sensi dell'art. 320 cod. pen. consente la configurazione della fattispecie richiamata, prescinda del tutto dalla verifica di condizioni formali, ma sia legata, in forza del disposto di cui all'art. 358 cod. pen., ad aspetti funzionali di connessione del ruolo svolto ad un pubblico servizio, tale dovendo connotarsi qualsiasi attività che attinge a fondi pubblici, poiché il riconoscimento del ruolo sociale dell'attività costituisce il presupposto di tali erogazioni. Per contro, se tale principio risulta affermato dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie del tutto analoga di svolgimento delle funzioni di fatto di responsabile di una comunità volta al recupero di tossicodipendenti, (Sez. 6, n. 44501 del 29/10/2009, Cardella, Rv. 245007) tale analogia di trattamento cessa all'atto in cui l'imputazione attenga alla ricezione di somme per compiere un atto contrario ai doveri della funzione, potendosi configurare il peculato, come caldeggiato dal ricorrente, esclusivamente nell'ipotesi di appropriazione di fondi pubblici, del tutto differente dalla fattispecie portata all'attenzione di questa Corte. Per completezza si deve rilevare come risulti del tutto estraneo all'affermazione di responsabilità del ricorrente il rivendicato parallelo con la difforme decisione giudiziale presa nell'interesse della coimputata, che nella prospettazione rivelerebbe contraddittorietà della motivazione;
invero l'osservazione sul punto sembra ignorare che alla coimputata NG NN era contestato il reato di falso sub EE) e la corruzione sub FF) di cui per OV è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, accuse dalle quali essa è stata assolta per non aver commesso il fatto in quanto non individuata con sicurezza quale autrice materiale dell'azione, mentre il ruolo di istigatore del redattore del 8 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 certificato falso attribuito a OV è pacificamente ricostruito sulla base di elementi di prova la cui valenza non viene contestata.
3.4. In merito alle contestazioni inerenti alla determinazione della pena non possono che richiamarsi le considerazioni sub 2.4., in quanto si propongono sollecitazioni di merito, che in alcun modo si rapportano alla valutazione della gravità dei fatti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, sulla cui base è stata operata la determinazione del giudicante, la cui completezza e coerenza non costituisce oggetto di contestazione.
4. Ricorso nell'interesse di NO.
4.1. L'impugnazione è manifestamente infondata sotto tutti i profili, poiché è svolta attraverso l'esatta trasposizione del gravame di merito, ed ignorando le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in merito alla mancata emersione di dati opposti a quelli offerti dai dichiaranti (in particolare dai fg 7 e segg. della pronuncia impugnata) le cui affermazioni, in senso contrario a quanto esposto in ricorso, avevano condotto all'acquisizione di elementi di significativa conferma. La pronuncia affronta tutti gli elementi portati all'attenzione della Corte territoriale (vedi fg. 10 e segg. dove si richiamano gli accertamenti disposti sui punti contestati), in particolare quelli che vengono testualmente riproposti nell'odierno ricorso, attraverso una ricostruzione di cui non si contesta l'illogicità, l'incompletezza o la contraddittorietà, unici ambiti nei quali può muoversi l'analisi di legittimità al riguardo, ed offre inoltre specifico conto dell'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza de relato (vedi fg 12 della pronuncia), rilevando che mai tale audizione era stata sollecitata nel giudizio di primo grado, dato processuale che non è smentito nel ricorso, che si limita alla riproposizione delle medesime censure su entrambi gli aspetti, e quindi non segnala i vizi deducibili in questa sede in forza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., ma sollecita una difforme decisione di merito, estranea al giudizio rimesso alla Corte di legittimità.
4.2. In merito ai rilievi sulla quantificazione della pena si richiamano le osservazioni sub 2.4. poiché, anche per la posizione di NO, la pronuncia impugnata ha analizzato specificamente le condizioni oggettive e soggettive che sostengono la determinazione della sanzione.
4.3. Negli stessi termini deve concludersi anche con riferimento all'eccezione di prescrizione, anch'essa affrontata dalla Corte territoriale, la cui fondatezza è stata esclusa con il richiamo all'efficacia della disposta sospensione dei termini di decorrenza, oltre che dei termini di custodia cautelare, per tutti i coimputati, 9 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015 prescindendo dalla persistenza, nel corso di tale sospensione, della misura cautelare applicata ai singoli coimputati. La correttezza di tale interpretazione, sostenuta da univoca giurisprudenza al riguardo, viene contestata attraverso la mera riproposizione della questione di fatto della scarcerazione di NO verificatasi in corso di decorrenza, richiamo operato senza contestare о argomentare giuridicamente l'opposta interpretazione. Come accennato si deve ricordare in argomento che la Corte di legittimità ha già escluso con precedenti pronunce che La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso>> (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, P.G. in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258967), mentre non risulta neppure prospettato che all'applicazione di tale principio debba conseguire l'accertamento della maturazione del termine di prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia di appello, circostanza peraltro insussistente, poiché, secondo i calcoli verificati da questa Corte sulla base del periodo di sospensione ritenuto efficace, tale termine sarebbe scaduto il 23 febbraio 2015, dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Per completezza deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che esclude il rilievo della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata, nell'ipotesi di ricorso inammissibile, anche per manifesta infondatezza, per la sua inidoneità a realizzare un valido rapporto processuale, fin dall'epoca della sua proposizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266). Il dato richiamato non permette, conseguentemente, di dichiarare ad oggi prescritta l'imputazione a carico del NO, quale conseguenza dell'accertata carenza di una impugnazione validamente instaurata.
5. All'accertamento di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 10 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2016 PresidenteCharleDomenico Carcano Il Consigliere estensore NN Petruzzellisfundiscl DEPOSITATO IN CANCELLERIA +L 14 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GU AR Bott.ssa Sivana DI PUCCHIO 11 Cassazione sezione VI, rg. 17534/2015