Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando all'esito di indagini istituzionalmente riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 10397/96 e al n. 11075/96.
Ricorso n. 10397/96 proposto da
GIPSI s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico NN ON, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell' Avv. Carlo Visconti che la difende unitamente all'Avv. Giuseppe Germano come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CORTESE S.p.A. (già COMAB S.p.A.), in persona del Presidente Ing. Angelo CO, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 504, presso lo studio dell' Avv. Nicola Ielpo che unitamente all'Avv. Gabriele Lenzi la difende come da procura in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
Ricorso n. 11075/96 proposto da
CORTESE S.p.A. (già COMAB S.p.A.), in persona del Presidente Ing. Angelo CO, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 504, presso lo studio dell' Avv. Nicola Ielpo che unitamente all'Avv. Gabriele Lenzi la difende come da procura in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE
contro
GIPSI s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico NN ON, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell'Avv. Carlo Visconti che la difende unitamente all'Avv. Giuseppe Germano come da procura in calce al ricorso.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 871/95 del 21.4 / 26.7.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.11.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Giuseppe Germano.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 8.4.1982, la SI s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la MA s.p.a. e, premesso che aveva concluso con questa un contratto per l'acquisto di due macchine (per la produzione di quaderni) da impiegare in un suo stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio;
che erano stati pattuiti per la consegna termini essenziali non rispettati dalla MA, la quale comunque si era resa inadempiente ai suoi obblighi;
chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa della convenuta, con condanna della medesima al risarcimento dei danni e alla restituzione della somma di L. 10.000.000 ricevuta a titolo di caparra.
La MA contestava la domanda, deducendo che il termine per la consegna era da ritenersi puramente indicativo. Assumeva che era stata l'attrice a rendere impossibile l'esecuzione del contratto, con il suo comportamento omissivo;
e pertanto chiedeva, in riconvenzionale, che il contratto venisse dichiarato risolto per colpa della SI con condanna ai danni.
Il Tribunale rigettava sia la domanda dell'attrice sia la riconvenzionale della convenuta, compensando le spese di lite. Con sentenza n. 871/95 del 21.4 / 26.7.1995, la Corte d' appello di Bologna, adita in via principale dalla SI e in via incidentale dalla MA, che nel frattempo aveva mutato la propria ragione sociale in CO s.p.a., in parziale riforma della decisione del Tribunale, condannava la soc. CO a restituire alla SI la caparra di L. 10.000.000, con gli interessi dal 19.2.1982, e confermava nel resto l'impugnata sentenza, compensando tra le parti le spese del grado.
Osservava la Corte d'appello che erano infondate le richieste della SI di sentir dichiarare risolto per colpa della soc. CO il contratto di vendita e affermarsi la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1337 c.c., con condanna ai danni,.in quanto non era stato provato che il termine di consegna delle macchine fosse stato convenuto come essenziale. Anzi, mentre andava esclusa ogni capacità delle persone che avevano condotto le trattative a vincolare le due società, la pretesa pattuizione dì un termine essenziale trovava smentita nella corrispondenza intercorsa tra le parti.
Riteneva poi che anche la riconvenzionale della MA era infondata poiché non era emerso alcun significativo inadempimento della SI. In verità, come osservato dal Tribunale, le parti a un certo punto avevano di fatto risolto il vincolo contrattuale, anche se ciascuna aveva cercato di dedurre l' inadempimento dell'altra onde far dichiarare la risoluzione in danno. Rilevava, infine, la Corte d'appello che, una volta venuto meno per mutuo dissenso il vincolo contrattuale, la venditrice non aveva ragione di trattenere la caparra di L. 10.000.000, che pertanto andava restituita alla SI, con gli interessi legali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. SI deducendo sei motivi di annullamento.
La soc. CO (già MA) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a un solo motivo, al quale la SI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art335 c.p.c., dei ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza.
1. Con il primo motivo, la ricorrente principale soc. SI, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2396, 2203, 2204 2206, 2207, 2208 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza laddove ha escluso ogni capacità delle persone che andavano conducendo le trattative a vincolare le due società. In particolare assume che l'ing. Angelo CO avrebbe condotto le trattative quale institore e comunque rappresentante della MA (poi CO) s.p.a., della quale era direttore generale, per cui aveva tutti i poteri per vincolare tale società, tantè che poi sottoscrisse la conferma d'ordine.
2. Con il secondo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1398, 1399 c.c., dei principi dell'apparenza giuridica, dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente assume che, anche a voler ritenere la mancanza di poteri rappresentativi, le manifestazioni di volontà espresse dal CO sarebbero comunque riferibili alla MA in forza dei suddetti principi, senza dimenticare che egli agì, nel corso delle trattative, sempre in nome e per conto della MA, essendo il figlio del legale rappresentante della società all'epoca dei fatti e proprietario del pacchetto di maggioranza.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art.360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura l' impugnata sentenza per aver ritenuto che il contratto si sia concluso in forma scritta, mediante l'inoltro della conferma d'ordine da parte della MA e la restituzione di questa sottoscritta dalla SI, senza considerare che in effettì la conclusione del vincolo negoziale si ebbe nel corso delle trattative svoltesi tra il CO e il Maffei, che agiva per conto della SI. Percio era unicamente al contenuto dell'accordo verbale avvenuto il 28.1. 1982 nello stabilimento della SI di Zola Predosa - allorché alla proponente MA, rappresentata dal CO, fu comunicata dal Maffei l'accettazione telefonicamente espressa da NN ON, legale rappresentante della SI - che la Corte d'appello avrebbe dovuto far riferimento per valutare i comportamenti delle parti, onde confrontarne la rispondenza agli impegni assunti, e rilevare come la venditrice MA non aveva rispettato l' essenzialità del termine di consegna dei macchinari.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e21457 c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente sostiene che l'essenzialità del termine emergerebbe dalle deposizioni testimoniali (Maffei, CO, Battistini, Fermo) acquisite agli atti, che avevano riferito sulla impellente necessità, per la SI, di ricevere le macchine entro le date concordate al momento della conclusione del contratto verbale.
5. Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia liquidato, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 10.000.000 che la MA è stata condannata a restituire. Liquidazione che, in mancanza di prova, andava effettuata in via equitativa.
6. Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 n.5 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio sul rilievo della scarsa incidenza, nell'economia della lite, dell'accoglimento della domanda restitutiva della caparra. 1-4). I primi quattro motivi. da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Va innanzitutto osservato che la considerazione della Corte d'appello, secondo la quale le trattative furono condotte da persone che non potevano vincolare le due società, è stata fatta incidenter tantum in funzione dell'affermazione principale che il termine di consegna dei macchinari non era stato convenuto come essenziale. Pertanto le censure sui poteri dei soggetti che condussero le trattative a impegnare le due società, in particolare sul potere dell'ing. CO a rappresentare la MA, sono irrilevanti ed ininfluentì, dal momento che deve essere confermata l' affermazione principale della non essenzialità del termine di consegna dei macchinari, essendo la relativa doglianza destituita di fondamento. Invero l'impugnata sentenza, in base alle risultanze istruttorie e al contenuto dell'accordo contrattuale la cui valutazione è stata congruamente motivata ed è perciò incensurabile in questa sede di legittimità, ha escluso che il termine di consegna dei macchinari potesse essere ritenuto essenziale in quanto non era stata dimostrata nè la improrogabile esigenza di disporre delle macchine entro la data concordata all'inizio, ne' la inserzione nel contratto (conferma d'ordine) di una clausola indicante la essenzialità del termine di consegna Ed ha anche aggiunto che non era stato neppure provato che il ritardo nella consegna avesse determinato il venir meno dell'interesse della SI alla fornitura delle macchine nei nuovi termini proposti dalla MA.
La decisione è conforme al principio, costantemente ribadito da questa Corte, che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Cass. 29.8.1997 n. 8233;
2.12.1996 n. 10751; 27.2.1996 n. 1537; 1.3.1995 n. 2347). Con le dedotte censure si tende a dare prevalenza, nella ricostruzione e valutazione del contenuto degli accordi, e peraltro sulla base di considerazioni personali, ad elementi ulteriori (deposizione di alcuni testi) rispetto a quelli invece esaminati e valutati dalla corte distrettuale, e che quindi devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi.
Nè va dimenticato che l' interpretazione del contenuto dell'accordo negoziale ovvero di una clausola contrattuale costituiscono accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da motivazione sufficiente e scevra da vizi logici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
5.1). Il quinto motivo è infondato.
L'assunto della ricorrente che il maggior danno da svalutazione monetaria doveva esserle liquidato, pur in mancanza di prova, non può essere condiviso perché l'obbligazione di restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, determinata dal venir meno della causa giustificatrice dell' attribuzione patrimoniale a seguito di risoluzione del contratto, è debito di valuta, che non si trasforma - per la controparte - in credito di valore per effetto dell'inadempimento del debitore. Esso dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre grava sul creditore l'onere di provare, anche alla stregua di presunzioni semplici, l'ulteriore danno, a norma del 2^ comma dell'art. 1224 c.c. Tuttavia, al fine della risarcibilità di tale maggior danno, che si assume derivato dalla svalutazione monetaria, l'onere probatorio suddetto non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato status professionale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le sue propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare il presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli, ove tempestivamente riscosso (Cass.
6.9.1994 n. 7667;
22.7.1993 n. 8191).
6. Il sesto motivo è inammissibile perché in sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spese, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza (divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le singole voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini), mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese.
In conclusione il ricorso principale va rigettato
A. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la soc. CO, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1453 c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte d'appello non abbia accolto la riconvenzionale di risoluzione del contratto per fatto, colpa e inadempimento della SI. Inadempimento derivante dal fatto che la SI, come emerso dalla deposizione di testi e dalla relazione del perito di parte (Farini), consegnò alla MA con grande ritardo la copia del contratto sottoscritto, che modificò in quel documento alcuni essenziali dati tecnici relativi ai prodotti da confezionare, che non fornì mai le necessarie indicazioni su come i macchinari avrebbero dovuti essere posizionati in linea nello stabilimento, che non fornì i richiesti campioni dei quaderni, ne' diede riscontro alle reiterate richieste di prestare la propria collaborazione.
Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha dato esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il convincimento della Corte di merito allorché, dinanzi alla reciprocità di contestazione di inadempimento, ha proceduto all' esame dei singoli addebiti e a valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, in base ai rapporti di successione cronologica, proporzionalità e causalità delle rispettive inadempienze, nel quadro della funzione economico- sociale del contratto e della conseguente alterazione del sinallagma, al fine di stabilire se vi fosse o non inadempimento colpevole, e, in caso positivo, su quale dei contraenti dovesse ricadere. Ha infatti la corte distrettuale ritenuto, sotto il profilo del meccanismo risolutorio, che se da un lato non era ravvisabile l'inadempimento della MA, in quanto non erano stati pattuiti per la consegna dei macchinari termini essenziali, dall' altro lato era da escludere, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, anche l'inadempimento della SI, dato che non era stata provata la rilevanza delle sue inadempienze;
tra le parti era intervenuta - in sostanza - una concorde risoluzione del contratto, con conseguente, non dimostrata riferibilità di tale evento a comportamento inadempiente di una delle due parti che, di fatto, al contratto stesso non avevano più dato esecuzione.
Motivatamente quindi la Corte d'appello in base a valutazione globale dei fatti e delle prove (donde l'irrilevanza di singole testimonianze ovvero della perizia di parte) ha ritenuto che le trasgressioni della SI non erano rilevanti ai fini della risoluzione per colpa del contratto.
Ed è appena il caso di rammentare che l'accertamento della rilevanza dell'inadempimento ovvero della sua prevalenza rispetto a quello dell'altra parte, riguardando la valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri istituzionali del giudice di merito, e, risolvendosi in un'indagine di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nel caso specifico, risulta congruamente motivato (Cass. 15.6.1995 n. 6791; 1.3.1995 n. 2347). Pertanto anche il ricorso incidentale va rigettato.
7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 4 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999