Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2491
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando all'esito di indagini istituzionalmente riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2491
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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