Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
In sede di giudizio abbreviato, ove sia stata disposta l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è legittima la modifica dell'imputazione da parte del p.m., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari.
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5788, Carcano Presidente – De Crescienzo Relatore – Iacoviello P.G. (conf.) In caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, il pubblico ministero può modificare o integrare la contestazione soltanto laddove tale esigenza si manifesti come necessario adeguamento agli esiti istruttori. ABSTRACT La sentenza nega, nel caso di giudizio abbreviato sottoposto ad integrazione probatoria, la facoltà dell'accusa di modificare o integrare l'imputazione sulla base di materiale già noto. La previsione del potere di modifica (art. 423 c.p.p.) è un'eccezione rispetto alla regola enunciata dall'art. 441, comma 1, …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2017, n. 48280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48280 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
48280-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UDIENZA PUBBLICA - Presidente Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI DEL 26/09/2017 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - N.179599/17 SENTENZA - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 15486/2017 Dott. SE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SE N. IL 26/06/1993 avverso la sentenza n. 246/2016 CORTE APPELLO di SALERNO, del 06/12/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SE PAVICH Jelia Carlia Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. il rigetto Lel ricons,rifetto che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi(difensore Avv.Udig Sifonsonger . Forte, che chieste l'accopliments fol eicous, La RITENUTO IN FATTO 1. EP LL ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 6 dicembre 2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Nocera Inferiore, all'esito di giudizio abbreviato, il 2 febbraio 2014 in relazione al reato a lui ascritto ex art. 186 Cod. Strada (guida in stato d'ebbrezza, capo A), accertato in Sarno il 23 settembre 2013; lo LL era invece stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo B (guida sotto l'effetto di stupefacenti ex art. 187 Cod. Strada). A sostegno del proprio ricorso, l'esponente deduce due motivi di doglianza.
1.1. Con il primo, si denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla contestazione suppletiva delle aggravanti di cui al comma 2-bis dell'art. 186 e di cui all'art. 186-bis del Codice della Strada: contestazione formulata dal Pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, dopo che il Giudice aveva disposto integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, cod. proc.pen. e successivamente all'audizione dei testi di cui era stato disposto l'esame; sul punto il deducente rileva che le contestate aggravanti si fondavano su dati preesistenti all'integrazione probatoria, e ciò in spregio all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 441-bis cod.proc.pen., che esige che le nuove contestazioni siano limitate a quelle derivanti dalle nuove acquisizioni probatorie, a ciò non ostando il disposto di cui all'art. 423 del codice di rito.
1.2. Con il secondo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione sia in riferimento all'inidoneità dell'accertamento ematologico, che - se positivo richiedeva espressamente l'esecuzione di un test di conferma;
sia in riferimento all'assenza di consenso al prelievo ematico da parte dell'imputato. Quanto all'omesso espletamento del test di conferma, la Corte di merito non ha fornito risposta alle doglianze formulate con l'atto d'appello, e ciò determina la nullità della sentenza impugnata non essendovi altra prova che l'imputato si sia messo alla guida in stato d'ebbrezza; quanto alla mancanza di consenso, la Corte territoriale si é limitata ad argomentare l'irrilevanza di esso sulla sola base del ricovero dell'imputato presso il pronto soccorso di una struttura ospedaliera, il che non fornisce prova delle finalità terapeutiche del prelievo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. 2 Invero, il primo comma dell'art. 441-bis cod. proc.pen. consente all'imputato di chiedere che si proceda secondo il giudizio ordinario facendo espresso riferimento all'ipotesi in cui il pubblico ministero proceda alle contestazioni suppletive di cui all'art. 423 cod. proc.pen.. Orbene, come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, la giurisprudenza di legittimità é pressoché pacifica nell'affermare la legittimità della modifica dell'imputazione da parte del P.M. ex art. 423 cod. proc.pen., mediante contestazione suppletiva, anche quando i fatti oggetto della nuova contestazione erano già emersi nel corso delle indagini preliminari (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 13349 del 17/05/2012 - dep. 2013, D., Rv. 255049: nella citata sentenza, la Corte ha evidenziato che l'art. 423, primo comma, cod. proc. pen.,costituisce attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, punto 52, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 la quale si limita ad indicare al legislatore delegato di prevedere per il pubblico ministero, "nell'udienza preliminare", il potere di modificare l'imputazione e procedere a nuove contestazioni). Da tale indirizzo, anche nell'ambito della presente vicenda processuale (emersa nell'ambito di giudizio abbreviato in occasione del quale era stata disposta integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod.proc.pen., ma per la quale devono ritenersi validi gli stessi criteri), questo Collegio non intende discostarsi, non solo in relazione al principio di tassatività delle nullità, ma anche in relazione ai principi generali che ispirano il tema delle contestazioni suppletive, strettamente connessi all'esigenza di consentire il pieno esercizio dei diritti della difesa, riguardo ai quali il ricorrente non risulta avere denunciato, neppure in sede d'appello, alcuna specifica lesione.
2. E' poi manifestamente infondato il secondo motivo di lagnanza. E' infatti corretta la motivazione, resa dalla Corte distrettuale, circa la riferibilità del prelievo ematico a protocolli terapeutici, in difetto di emergenze processuali che ne indicassero in modo oggettivo un'esclusiva finalità di accertamento dello stato d'alterazione; sul punto deve osservarsi che, da un lato, i giudici d'appello evidenziano il dato in sé affatto eloquente costituito dall'immediato ricovero dello LL presso il detto nosocomio a seguito di un grave incidente stradale, dato in base al quale vengono logicamente dedotte le finalità terapeutiche del prelievo;
dall'altro, alcuna concreta allegazione di segno contrario é stata fornita dall'imputato, non essendo all'uopo sufficiente il mero richiamo all'asserita assenza di prove in ordine alle finalità sanitarie del ridetto prelievo. 3 Ne deriva che é del tutto irrilevante la dedotta mancanza di consenso da parte del prevenuto all'esecuzione dell'esame (vds. da ultimo Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807). Quanto poi all'asserita irrilevanza del prelievo in mancanza di espletamento del test di conferma, nella motivazione dell'impugnata sentenza vengono richiamate le circostanze di fatto (in specie, le modalità e la dinamica dell'incidente) in base alle quali era risultato necessario acquisire gli esami ematici onde accertare lo stato d'alterazione, poi effettivamente rilevato. Tali elementi, unitamente alle dichiarazioni autoindizianti rese dallo LL nell'immediatezza (delle quali è stata confermata l'utilizzabilità), rendono evidente la sussistenza di elementi probatori assolutamente convergenti - e debitamente argomentati dalla Corte di merito in ordine all'addebito di guida in - stato d'ebbrezza mosso all'odierno ricorrente, avuto riguardo all'assenza di prove legali e ai criteri di valutazione delle prove dello stato d'alterazione più volte richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (EP Pavich) (Francesco M. Ciampi) Depositata in Cancelleria Oggi. 19 OTT. 2017 Il Funzionano Giudiziario Patrizia Ciora