Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374 bis cod. pen., sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di falsità materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva sussunto nel reato in questione la condotta di un imputato che, in qualità di avvocato, aveva chiesto il rinvio del proprio processo, per la cui prova aveva allegato una copia di un decreto di citazione falsificato materialmente attraverso la cancellazione del nominativo di un secondo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
8 0 2 4/1 6 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1489 Nicola Milo PU 11/11/2015 Domenico Carcano Giorgio Fidelbo R.G.N. 30265/15 - Relatore - Angelo Capozzi Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AR TA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16 febbraio 2015 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521 c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale emessa il 20 dicembre 2013 e impugnata dall'imputato, AR IN, e dalla parte civile, MA DE IO, ha ritenuto assorbito il reato di falsità materiale (artt. 61 n. 2, 476 e 482 c.p.) nel reato di false dichiarazioni di cui all'art. 495, comma 2, n. 2, c.p. e ha riqualificato quest'ultimo nel reato di false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374-bis c.p.), rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e condannando l'imputato al risarcimento del danno morale in favore della parte civile, danno liquidato in euro 1.000; per il resto ha confermato la prima sentenza.
2. Dalla sentenza si apprende che l'avvocato IN con istanza rivolta al G.u.p. del Tribunale di Milano, trasmessa via fax in data 8.5.2009, nell'ambito di un procedimento in cui era imputato per diffamazione a mezzo stampa, aveva chiesto il rinvio dell'udienza per concomitante impegno davanti alla Corte d'appello di Cagliari in un processo in cui difendeva un detenuto, RO ME;
alla istanza veniva allegata fotocopia del decreto di citazione a giudizio emesso dal presidente della Corte cagliaritana in cui però risultava cancellato il nominativo dell'altro avvocato che difendeva il ME. Tale cancellazione risultava evidente a seguito dell'invio, con fax del 12.5.2009, da parte dello stesso avvocato IN, di una nota diretta al presidente del Tribunale di Milano e al presidente della sezione G.i.p. dello stesso Tribunale in cui si rammaricava del mancato rinvio dell'udienza (il G.u.p. aveva annotato in calce all'istanza che avrebbe provveduto direttamente in udienza), nota alla quale veniva allegata copia dello stesso decreto di citazione della Corte d'appello di Cagliari da cui risultava la nomina dell'altro difensore, avvocato Pietro Ambrosio. Dal raffronto tra i due atti risultava la palese manipolazione della prima fotocopia del decreto e, a seguito della denuncia della controparte del procedimento milanese, il pubblico ministero, dopo una richiesta di archiviazione non accolta dal giudice, formulava le imputazioni nei confronti dell'avvocato IN: capo 1: reato previsto dall'art. 495, comma 2, n. 2, c.p., perché nella sua veste di imputato (...), deducendo il legittimo impedimento a comparire nell'udienza preliminare fissata in data 15.9.2009, attestava falsamente all'autorità giudiziaria la propria qualità di unico difensore di ME RO (...); capo 2: reato previsto dagli artt. 61 n. 2, 476 e 482 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente (...), alterava materialmente il provvedimento di fissazione dell'udienza notificatogli in data 16.1.2009 dalla II sezione della Corte d'appello di Cagliari, occultando il nominativo del secondo avvocato difensore di ME RO (...). 2 Il Tribunale riteneva l'imputato responsabile dei due reati e lo condannava alla pena di dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. Come si è anticipato, la sentenza di primo grado è stata in parte riformata dalla Corte d'appello. I giudici del secondo grado hanno innanzitutto premesso che l'istanza di rinvio e l'allegata fotocopia del decreto di citazione dovessero essere lette congiuntamente, sia sotto il profilo della condotta che del dolo. Con il primo atto, avente un contenuto ideologicamente falso, l'imputato avrebbe rappresentato un impedimento inesistente;
con l'allegato, oggetto di una falsificazione materiale, avrebbe dato forza alla richiesta di rinvio, figurando come unico difensore. La Corte territoriale, da un lato prende atto che la cancellatura del nome del secondo difensore ha riguardato solo la fotocopia della copia conforme notificata alla parte;
dall'altro, riconosce che qualificarsi come unico difensore è un "fatto", non una qualità personale, escludendo così la configurabilità dell'art. 495 c.p. e qualificando i fatti nell'ambito del reato di cui all'art. 374- bis c.p. In particolare, i giudici hanno ritenuto che "alle qualità personali rilevanti ex art. 374-bis c.p. non possono essere estranee quelle connotazioni soggettive che caratterizzano il ruolo dell'imputato nel processo a suo carico, dunque anche quelle che involgono la sua vita sociale ed i suoi impegni lavorativi, sicché proporsi come avvocato difensore di un delicato procedimento senza possibilità di farsi sostituire da un collega ovvero artatamente nascondere che la delicata posizione processuale patrocinata, oltre che essere adeguatamente assistita da altro codifensore, sarà comunque rinviata nella trattazione e tutto ciò al fine di ottenere un indebito rinvio da - imputato per un inesistente impedimento personale - interferisce, producendo un effetto giuridico strumentale e non meritevole di tutela, nel corretto andamento dell'amministrazione della giustizia". Anche la condotta di falsità materiale, contestata nell'altro capo di imputazione, viene ricondotta nel reato di cui all'art. 374-bis c.p.
3. L'avvocato AR IN ha proposto ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 521 c.p.p. per la mancata correlazione tra l'accusa e la sentenza, sostenendo il rapporto di 3 alterità ovvero di diversità tra i fatti originariamente contestati ai sensi degli artt. 495 e 476-482 c.p. e quelli ricondotti nell'ambito dell'art. 374-bis c.p. Premesso che l'esclusione della configurabilità dei due originari reati avrebbe dovuto condurre ad una decisione assolutoria, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha negato la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 495 c.p. sul presupposto, corretto, che essere l'unico difensore di un imputato non è una qualità, ma un fatto, tuttavia rispetto a questa impostazione l'imputato non ha potuto difendersi. Infatti, nel corso del processo la difesa si è appuntata sulla non configurabilità di detta unicità come qualità personale ex art. 495 c.p., ma non ha potuto svolgere alcuna difesa su una situazione che non è qualità personale ex art. 495 c.p. In altri termini, si sostiene che il fatto è per lo meno diverso, dal momento che si è attribuita all'imputato una condotta assolutamente non rinvenibile negli atti per la semplice ragione che gli elementi della fattispecie di cui all'art. 374-bis c.p. non possono essere opera dell'imputato, ma di soggetto diverso. Sotto un diverso profilo si censura, nell'ambito dello stesso motivo, la sentenza impugnata per aver ritenuto corretta la riqualificazione anche in relazione alla giurisprudenza della Corte EDU.
3.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 374-bis c.p., rilevando che la Corte milanese, dopo aver escluso che l'essere unico difensore di un imputato costituisca qualità personale ex art. 495 c.p., ha ritenuto che tale situazione potesse rientrare nelle qualità personali cui si riferisce l'art. 374-bis c.p. sul rilievo che la nozione di queste ultime sarebbe caratterizzata da una maggiore ampiezza, dovendo ricomprendervi anche note non relative agli elementi identificativi della persona. In sostanza, si assume che le qualità personali cui si riferiscono gli artt. 495 e 374-bis c.p. non sono categorie diverse, in quanto entrambe riguardano l'aspetto identificativo. D'altra parte, si sottolinea nel ricorso come non possano rientrare nel concetto di qualità personali gli impegni sociali o quelli lavorativi. Inoltre, il ricorrente, dopo aver ribadito che l'art. 374-bis c.p. si riferisce esclusivamente a falsità ideologiche, censura la sentenza impugnata là dove afferma che la fotocopia del decreto di citazione della Corte d'appello di Cagliari rientri nella fattispecie del menzionato art. 374-bis c.p.: così come la giurisprudenza esclude che possa costituire falso materiale punibile, a maggior ragione deve escludersi che trovi applicazione il reato di cui all'art. 374-bis c.p. Sotto un distinto profilo si evidenzia un'ulteriore erronea applicazione della norma incriminatrice che punisce chiunque dichiari o attesti falsamente in certificati o atti destinati qualità personali relative all'imputato, mentre nella specie non vi è stato alcun riferimento all'imputato.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno giustificato la non applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. Con il quarto motivo deduce l'erroneità nella determinazione della pena.
3.5. Con quinto motivo censura la sentenza in relazione alle statuizioni civili. In primo luogo contesta la sussistenza di un danno morale provocato dal reato alla parte civile;
inoltre, rileva che l'appello incidentale proposto dalla parte civile è stato respinto, sicché non appare giustificata la condanna al pagamento delle spese processuali.
3.6. Infine, con un motivo nuovo il ricorrente chiede, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., in quanto il fatto è comunque da ritenere di particolare tenuità.
4. In data 28 ottobre 2015 MA DE IO, persona offesa e parte civile nel presente procedimento, ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p. in cui censura il ricorso proposto dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Innanzitutto, si rileva che la Corte d'appello, nel riqualificare la condotta posta in essere dall'imputato nel diverso reato di cui all'art. 374-bis cod. pen., ha ritenuto, indirettamente, che le false dichiarazioni in atti destinate all'autorità giudiziaria possano consistere anche in un falso materiale. Si tratta di una conclusione che non può essere accolta.
2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare come il reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. è stato introdotto, dall'art. 11, comma 3, del d.l. 8 5 giugno 1992, n. 306, per rafforzare il "fronte delle falsità ideologiche, tutelando la peculiare funzione probatoria di alcuni tipi di documenti destinati all'autorità giudiziaria" (Sez. 6, n. 30193 del 07/06/2006, Toma). Si è, infatti, evidenziato che la norma incriminatrice nel descrivere l'elemento oggettivo del reato si riferisce a due specifiche condotte che si esplicano nel "dichiarare" o "attestare" falsamente "in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali (...) relativi all'imputato (...)", condotte queste che configurano una tipica ipotesi di falsità ideologica, secondo uno schema modellato sulla falsariga della fattispecie contenuta nell'art. 495 c.p. DE resto, l'art. 374-bis c.p. riferisce l'elemento oggettivo all'attività di documentazione attraverso cui risultano, in certificati o in atti, circostanze non rispondenti al vero, richiedendo, quindi, che tale attività documentativa venga realizzata con la finalità specifica della destinazione all'autorità giudiziaria, perché possano derivare effetti favorevoli all'interessato (Sez. VI, 12 maggio 1999, n. 1749, P.M. in proc. Abbate). Anche l'indicazione specifica delle due tipologie di documenti dimostra che si tratta di un reato avente ad oggetto una tipica ipotesi di falsità ideologica, dal momento che le dichiarazioni di dati o di fatti ovvero di situazioni, di cui si ha notizia diretta o indiretta, devono necessariamente essere contenuti in certificazioni o in atti destinati all'autorità giudiziaria. Invece, le ipotesi di falsità materiali previste nel codice penale sono descritte utilizzando formule differenti, che evidenziano la condotta di formazione o contraffazione dell'atto da parte dell'agente. Deve pertanto escludersi che nella fattispecie astratta prevista dall'art. 374-bis c.p. siano ricomprese ipotesi di falsità materiale.
2.2. Ciò premesso, la condotta che deve essere presa in considerazione è costituita dalla sola istanza difensiva prodotta dall'avvocato AR IN, con l'allegata fotocopia del decreto di citazione in appello davanti alla Corte cagliaritana. Ebbene, nell'istanza, il cui contenuto è stato interamente riportato nella sentenza impugnata, non figura alcuna dichiarazione o attestazione falsa circa la "condizione" di unico difensore dell'avvocato IN, il quale si limita a chiedere il rinvio dell'udienza perché "impegnato davanti alla Corte d'appello di Cagliari in difesa di ME RO", precisando che "la delicatezza del procedimento (...) impedisce una possibile sostituzione". Ed infatti, la 6 Corte milanese riconosce la sussistenza del reato di cui all'art. 374-bis cod. pen. utilizzando l'allegato prodotto unitamente all'istanza, in cui risulta cancellato il nominativo del codifensore, avvocato Pietro Ambrosio. In questo modo, tuttavia, il delitto in questione non viene integrato da una falsità ideologica, ma dalla produzione di un falso materiale commesso su una fotocopia. Peraltro, anche a volere considerare unitariamente l'istanza difensiva e la fotocopia allegata, deve comunque rilevarsi che quanto rappresentato in tali atti non può portare a ritenere che abbia riguardato qualità personali o condizioni cui si riferisce l'art. 374-bis cod. pen. DE resto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, da un lato, esclude che la dichiarazione implicita di essere unico difensore possa essere ricompresa nella nozione di "qualità della propria o dell'altrui persona" cui si riferisce l'art. 495 cod. pen., dall'altro, invece, ritiene che quella stessa dichiarazione rientri nel concetto di "qualità personali" di cui all'art. 374-bis cod. pen. Invero, non sembra che le due norme citate facciano riferimento a nozioni diverse, dovendo ritenersi che con il richiamo alle qualità della persona il legislatore, in entrambe le ipotesi, abbia voluto intendere gli attributi giuridicamente rilevanti, come la professione, lo stato, gli uffici ricoperti (...). In altri termini, se la dichiarazione di essere l'unico difensore non rientra nell'ambito dell'art. 495 cod. pen. non si vede come possa essere ricompresa nella norma di cui all'art. 374-bis cod. pen.: come la stessa Corte di appello ha affermato, si tratta di un "fatto”, non di una qualità personale. Si verserebbe, al limite, nel concetto di "condizione", inteso quale situazione, anche transitoria, in cui versa la persona in un determinato contesto temporale. Nel caso in esame, la dichiarazione del IN di versare nella condizione di impedimento a comparire, quale imputato, nel processo a proprio carico, perché contemporaneamente impegnato, per ragioni attinenti alla sua professione di avvocato, dinanzi ad altra autorità giudiziaria per la difesa di un proprio assistito non è pacificamente falsa;
né può assumere tale connotazione per effetto dell'allegazione all'istanza di rinvio della fotocopia del documento materialmente alterato nella parte relativa all'indicazione che il soggetto da lui difeso aveva anche un secondo difensore;
tale circostanza non smentisce comunque la veridicità del dedotto impedimento a comparire nel processo a proprio carico, stante il concomitante impegno professionale (in 7 altro procedimento), al quale non intendeva sottrarsi e che non poteva ritenersi venuto meno per la presenza di un secondo difensore (peraltro, quest'ultima circostanza poteva spiegare rilievo, ai fini del diniego del rinvio, nel procedimento di Cagliari, ma non in quello in cui il IN era imputato).
3. Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Gli altri motivi proposti nel ricorso devono ritenersi, ovviamente, assorbiti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso l'11 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB 2018 IL A M BIC E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Piera Esposito 0 08