Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), deve aversi riguardo non all'autenticità materiale dell'atto ma all'inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato previsto dall'art. 374 bis cod. pen. la condotta dell'imputato che, già in stato di detenzione domiciliare, aveva prodotto al magistrato di sorveglianza una dichiarazione materialmente falsa, apparentemente proveniente dal proprio datore di lavoro, relativa ai propri orari lavorativi, al fine di ottenere una estensione del periodo di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio).
Commentario • 1
- 1. Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'AG, previsto dall'art. 374-bis, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, 22510/2011). Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2016, n. 23547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23547 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
23 547/ 1 6 47 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 753/2016 -Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE N.47329/2014 STEFANO MOGINI NA CR MO AR Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/07/2014 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. proc. gen MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso. E' presente l'avv. Sparano Vincenzo, in sostituzione dell'avv. Basilico Augusto, del foro di Varese .. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. TT MA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 374-bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo essersi sostituito a PO UC, suo datore di lavoro, attestava mendacemente di lavorare presso il ristorante anche la mattina, con orario 9-15, e di avere necessità di prolungare il proprio orario di lavoro dalle 23 alle 0,30 di ogni notte, formando due distinti atti materialmente falsi, apparentemente firmati dal PO. Quindi produceva tali atti, tramite i propri difensori, al magistrato di sorveglianza di Varese, onde ottenere il prolungamento dell'autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione presso la quale si trovava in detenzione domiciliare,per esigenze lavorative.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché alla fattispecie concreta in disamina va attribuito il nomen iuris ex art. 485 cod. pen., ragion per cui l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Nella specie infatti, il ricorrente ha posto in essere un falso materiale, formando egli stesso atto falso, in cui si attestava la necessità di un ampliamento dell'orario di lavoro. Si tratta dunque di un'ipotesi non di falso ideologico ma di falso materiale, estranea al paradigma delineato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 374- bis cod. pen. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. :
3. All'udienza del 19 febbraio 2016, avendo il Procuratore generale presso questa Corte chiesto l'attribuzione alla fattispecie concreta in disamina del nomen iuris ex artt. 48-479 cod. pen., questa Corte rinviava il processo, onde dar modo alle parti di interloquire al riguardo (Corte EDU, n. 25575 del 11-12-2007, Drassich c. Italia), e la difesa del TT depositava memoria, in data 6 aprile 2016,chiedendo riqualificazione nel reato di cui all'art. 485 cod. pen. o, in subordine, nel delitto ex artt. 56, 48 e 479 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata è infondata. La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 374-bis cod. pen. è stata infatti introdotta nel sistema allo scopo di tutelare l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento della giustizia, in relazione, in particolare, all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di : presupposti enucleabili da dichiarazioni provenienti da privati. La norma tende quindi a garantire la funzione probatoria di quei documenti che potrebbero condurre all'emanazione di una decisione erronea. Dunque, a differenza delle altre fattispecie di falso, la norma non tutela il documento in sé bensì la funzione probatoria esplicata in concreto dall'atto (Cass.,Sez. 6, n. 32962 del 13-7-2001, Rv. 220429). L'elemento oggettivo del reato si riferisce infatti all'attività di documentazione di circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività documentativa venga realizzata con la finalità specifica della destinazione all'autorità giudiziaria, affinché ne possano eventualmente derivare effetti favorevoli all'interessato (Cass. 20-5-1998, Carboni, Rv. 212117). Trattasi dunque di un reato di pericolo, che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6, n. 6062/15 del 5-11-2014, Rv. 263110) e che è configurabile anche nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di trarre in inganno il giudice (Cass., Sez. 6, n. 10026 dell'11-12-2008, Rv. 243059),sussistendo, pertanto, anche laddove, come nel caso in disamina, il magistrato abbia disposto indagini e sia pervenuto all'accertamento della falsità. La norma richiede infatti soltanto che qualcuno abbia dichiarato, in un atto destinato all'autorità giudiziaria, una condizione, qualità personale, un trattamento terapeutico, un rapporto di lavoro in essere o da instaurare, in modo inveridico. Ciò prescinde dalla circostanza che l'atto destinato all'autorità giudiziaria sia materialmente vero o falso. L'atto è infatti soltanto lo strumento attraverso il quale la dichiarazione ideologicamente difforme dalla realtà viene veicolata di fronte al giudice, giacchè l'incriminazione ex art. 374-bis cod. pen. si appunta sulla dichiarazione mendace in sé, quale che sia lo strumento attraverso cui essa viene presentata al magistrato. Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non all'autenticità materiale dell'atto ma all' inveridicità dei suoi contenuti e all'idoneità dell'atto stesso ad adempiere alla funzione probatoria alla quale è preordinato (Cass., 11-7-1997, Sarodi, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto corretta la configurazione del reato in : disamina in un caso in cui era stata prodotta all'autorità giudiziaria una dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'imputato come dipendente, da parte di un'impresa, recante la firma apocrifa del titolare di quest'ultima). Non è pertanto rilevante che l'atto contenente la dichiarazione inveridica sia materialmente vero o falso, poiché ciò che conta è che il contenuto di esso sia menzognero. E infatti, in giurisprudenza, essendosi ritenuta la possibilità di ravvisare il reato di cui all'art. 374-bis in presenza di atti materialmente falsi, si è affermata la configurabilità del concorso fra reato in esame e quello di cui all'art. 485 cod. pen., oggi depenalizzato ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), 2 d. lgs. 15-1-2016 n. 7 ( Cass., Sez. 6, n. 35318 del 2-5-2013, Rv. 257082, che ha analizzato un'ipotesi di abusivo riempimento di un foglio già sottoscritto da un terzo, autore solo apparente dell'attestazione). È vero che, in altra pronuncia, si è ritenuto che il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374 bis cod. pen., sanzioni una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di falsità materiale (Cass., Sez. 6, n. 30193 del 07/06/2006, Rv. 235432), ma è anche vero che la fattispecie concreta, nella specie esaminata, era notevolmente diversa da quella oggetto della presente regiudicanda, concernendo non la dichiarazione apparentemente proveniente dal datore di lavoro circa l'orario del proprio dipendente ma un falso certificato di morte dell'imputato, grazie al quale quest'ultimo aveva ottenuto la declaratoria di estinzione del reato ex art. 531 cod. proc. pen. :
2. Nel caso di specie, dunque, nel quale il condannato, in detenzione domiciliare, ha prodotto al magistrato di sorveglianza dichiarazioni materialmente false, apparentemente provenienti dal proprio datore di lavoro, circa i propri orari lavorativi, onde ottenere un'estensione dell'arco temporale di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio, correttamente è stato ravvisato il reato di cui all'art 374-bis cod. pen. Non ha infatti rilievo che si tratti di documenti costituenti falso materiale, in quanto non provenienti dall'autore apparente. Ciò che è determinante, ai fini della qualificazione giuridica, è che il condannato, mediante la presentazione delle dichiarazioni in esame, abbia attestato falsamente, in un atto destinato ad essere prodotto all'autorità giudiziaria, i predetti orari di lavoro. È d'altronde incontrovertibile che il delitto di cui all'art 374-bis cp non sia un reato proprio ma un reato comune, soggetto attivo del quale può essere chiunque e dunque anche lo stesso imputato,condannato, o sottoposto a procedimento di prevenzione a cui le dichiarazioni incriminate si riferiscono.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all 'udienza del 19-2-2016. Il Presidente Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Mumilitdde oggi, 7 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO..... Piera ESPOSITO.