Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 179, comma 4, n. 2, cod. pen., dal condannato che intende dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è consentito al Presidente del collegio di dichiarare <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 25525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25525 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 2801
3. Dott. LOSANA CAMILLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 024838/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR RO N. IL 13/06/1955
avverso ORDINANZA del 30/11/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Maria Rigetto FATTO E DIRITTO
Con decreto del 30-11-1999 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la domanda di riabilitazione proposta da Di IT RO, in quanto il richiedente non aveva dimostrato di avere risarcito il danno derivante dal reato ne' dimostrato o indicato di essersi attivato per il risarcimento, sia pure nei limiti delle sue possibilità. Avverso il predetto decreto ricorre il Di IT, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Il ricorrente sostiene che non è stato considerato che la condanna per la quale ha chiesto la riabilitazione è per i reati di cui agli artt. 270, 270 bis e 306 c.p., per i quali non vi sono parti offese diverse dallo Stato, e che egli ha avanzato istanza di remissione del debito;
lamenta, conseguentemente, che non sia stata fissata l'udienza, ove ogni equivoco sarebbe stato chiarito.
Il ricorso è fondato. Invero la valutazione sull'esistenza della condizione ostativa alla riabilitazione di cui all'art. 179 comma 4 n. 2 c.p. - costituita dall'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il richiedente dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle - comporta un giudizio di merito sulla esistenza di obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacità economica del richiedente di adempierle. Tale giudizio esula dai casi nei quali il presidente del collegio può dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p., comportando una valutazione discrezionale del cosiddetto "inadempimento necessitato" che è incompatibile con la palmare evidenza dell'insussistenza delle condizioni di legge che giustifica l'adozione del provvedimento con decreto senza contraddittorio. Ne consegue la nullità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, che è causa di nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001