Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 42453
CASS
Sentenza 30 settembre 2009

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La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile "de plano", se il condannato alleghi l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte.

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  • 1Art. 683 - Riabilitazione
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    Rassegna giurisprudenziale Riabilitazione (art. 683) La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile de plano, se il condannato allega l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte (Sez. 1, 42453/2009). In tema di riabilitazione costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio richiesto l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche nell'ipotesi in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 7, 56492/2017). La previsione generale di cui all'art. 683 comma 2, in forza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 42453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42453
Data del deposito : 30 settembre 2009

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