Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile "de plano", se il condannato alleghi l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte.
Commentario • 1
- 1. Art. 683 - Riabilitazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Riabilitazione (art. 683) La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile de plano, se il condannato allega l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte (Sez. 1, 42453/2009). In tema di riabilitazione costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio richiesto l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche nell'ipotesi in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 7, 56492/2017). La previsione generale di cui all'art. 683 comma 2, in forza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 42453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42453 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2486
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17531/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA PE, nato il [...] a [...];
avverso il decreto in data 26.3.2009 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Lo Voi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile la domanda di riabilitazione avanzata da PE PA sul rilievo che "all'istanza non è stato allegato alcun certificato di pagate spese".
Ricorre l'imputato personalmente, e chiede l'annullamento di tale decreto rilevando che non era in facoltà del Presidente dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione per il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili, giacché non solo in linea astratta occorre che sì dia luogo ad un giudizio di merito per la verifica della esistenza di tali obbligazioni e della capacità economica del richiedente, ma nel caso di specie il ricorrente con la domanda aveva allegato e fornito prova (attraverso la produzione di documentazione della A.S.P. e dell'Ufficio per l'impiego) delle proprie disagiate condizioni economiche. DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Non v'è dubbio che tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione è compresa anche quella del pagamento delle spese processuali (tra molte da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 09/12/2008; Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006). Ma, ove il ricorrente alleghi con un minimo di serietà l'impossibilità di adempiere a tali obbligazioni in ragioni delle sue condizioni economiche, la valutazione sull'esistenza della condizione ostativa alla riabilitazione di cui all'art. 179 c.p., comma 4, n. 2 necessariamente comporta una valutazione di tale allegazione e un giudizio di merito sulle giustificazioni addotte, normalmente incompatibile con la delibazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2 (sez. 1, n. 25525 del 12/04/2001). Sicché nel caso in esame, nel quale il richiedente aveva sostenuto la sua impossibilità ad adempiere anche producendo documenti, il Presidente del Collegio non poteva certamente dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, senza prendere in considerazione siffatta prospettazione.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, emesso in violazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009