Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 60834 RTE SUPR MA3423/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TAL ZO NE Oggetto Tributariaimporte y the SEZIONE TRIBUTARIA "registre dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pasquale REALE - Presidente Dat R.G.N. 14382/98 Cron.8216 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 21/09/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60834 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FERROVIE TORINO NORD SPA;
intimato avverso la sentenza n. 100/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 24/07/97; - 1807 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità ove la questione non risulti sollevata, nel merito l'accoglimento. -2- Svolgimento del processo La Ferrovia Torino Nord s.p.a. ha ridotto il capitale per perdite da lire 20.160.000.000 a lire 11.088.000.000, e lo ha poi aumentato a lire 22.847.037.000. L'ufficio del Registro ha prima liquidato l'imposta in lire 116.420.000, ma poi ha rettificato il provvedimento ed ha richiesto lire 26.582.000, pari all'1% della differenza tra il nuovo capitale ed il vecchio. La società ha impugnato il provvedimento sostenendo che l'aliquota da applicare era quella dello 0,50% sulla base della Direttiva Comunitaria 69/335/CEE. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato deducendo un unico motivo. La società non si è costituita in questa fase del giudizio. L'Amministrazione ha presentato una breve nota in udienza. Motivi della decisione La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 4 lett.a) n.5 della tariffa allegata al t.u. n.131/86, falsa applicazione della direttiva n. 69/335/CEE, e omessa motivazione su punto decisivo (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) sul presupposto che la previsione dell'aliquota dello 0,50, fatta dalla direttiva, riguarda esclusivamente il conferimento effettuato da una società di capitali verso altra società di capitali, al fine di favorire le concentrazioni di aziende e il rafforzamento delle società di capitali. In particolare, ha evidenziato come i conferimenti deliberati per riportare il capitale da 11 miliardi a 20 miliardi (che era la misura originaria) non sono stati tassati, mentre sono stati tassati quelli che hanno portato il capitale da 20 miliardi a 22 miliardi e 847 milioni. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento poiché l'ipotesi di aumento del capitale originario costituisce sul piano tributario una ipotesi di conferimento equiparata in tutto al conferimento iniziale fatto per costituire una società. Correttamente l'Amministrazione ha rilevato che l'aliquota agevolata dello 0,50 % riguarda esclusivamente il conferimento effettuato da una società di capitali verso altra società di capitali, al fine di favorire le concentrazioni di aziende ed il rafforzamento delle società di capitali (cosa che nella specie non si è verificata). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessario effettuare accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va rigettato il ricorso introduttivo della società. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta ifticorso introduttivo della società. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 21.9.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.. Il Presidente Il cons. est. ни ild Dr. Giuseppe Falcone Dr. Pasquale Reale o IL CANCELLIERE C1 Arustet Arnaldo Casano DEPOSITAT A -8 MMR, 2002 АШ біль Oggi - CAR