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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1764/2022
TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1764/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso gli C.F._1 avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio, Parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di più patologie CP_1
(lesioni alla colonna, alle spalle, ai gomiti, STC e angioneurosi), asseritamente contratte a causa della propria attività lavorativa di operaio rocciatore e artigiano edile, svolta fin dal 1979. L'attore ha precisato di aver presentato nelle date del 09.04.2019 e 22.10.2019 le relative domande amministrative, accolte soltanto parzialmente dall' , il quale ha riconosciuto un CP_1 danno biologico del 9% per “Artro tendinopatia di spalle e gomiti” e disconosciuto erroneamente tutte le altre patologie oggetto di domanda. Anche le conseguenti opposizioni presentate dal sig. sono state rigettate dall' . Pt_1 CP_1
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda per non CP_1 essere stata dimostrata, fin dalla fase amministrativa, la sussistenza, l'intensità e la durata del rischio lavorativo, e contestando la sussistenza della malattia alla colonna oltre che pagina 1 di 4 l'esposizione al rischio, l'adibizione alle mansioni indicate nel ricorso e le specifiche condizioni di lavoro dedotte dal ricorrente.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 14.06.2023, mediante l'escussione dei testi
(ex collega di lavoro), e (ex collega di lavoro e cognato del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente), ha consentito di accertare che dal 1985/86 per circa dieci anni e poi dal 2009, l'attore, ha lavorato in qualità di:
- operaio rocciatore, addetto alle lavorazioni in sospensione su pareti rocciose per l'installazione di reti, attività che si caratterizzava (I) nell'esecuzione in sospensione dei fori nella roccia con l'uso di una perforatrice ad aria compressa tenuta con entrambe le mani e puntata verso il basso, del peso di circa 25 kg, la quale produceva vibrazioni che si propagavano al sistema mano-braccio ed all'intero corpo, per circa 5-6 ore al giorno;
(II) nell'inserimento manuale dei tiranti di ferro, lunghi sino a 1,20 metri e del peso di circa 2/3 kg, a cui poi venivano legate le reti, per fissare i tiranti nei fori si procedeva, mediante l'uso di un innaffiatoio del peso di 5/6 kg, a versare del cemento;
(III) nella rimozione con l'uso di un'asta di ferro del peso di circa 2 kg mediante rotolamento dei massi pericolanti e prossimi al distacco;
(IIII) nel trasporto manuale dal camion sino al sito di lavoro delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività quali, sacchi di cemento del peso di 50 kg, taniche di acqua e di gasolio da 20 l per il rifornimento del compressore, la perforatrice (del peso di 25/30 Kg) e le relative aste di acciaio del peso di circa 30 kg, e le manichette di gomma.
- artigiano edile, addetto (I) alla movimentazione manuale di pesanti carichi quali sacchi di cemento del peso di 50/25 kg, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, puntelli in ferro da 20/25 kg per il sostegno dei solai, putrelle, blocchi di cemento del marciapiede del peso di 40/50 kg, posa in opera dei travetti di cemento del peso variabile tra i 30 e 50 kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 30 kg, pannelli del peso di 30 kg, puntelli del peso di 20 kg e “travi in ferro Trieste” del peso di 25/30 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante;
(II) all'utilizzo di strumenti vibranti quali martello pneumatico, trapano a percussione e perforatore, mola smeriglio, vibratore per il cemento, in base alle esigenze aziendali;
(III) alla posa in opera di tetti, massetti e pavimenti, fondazioni e murature, rigonatura, alla realizzazione degli intonaci e alla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, dei soffitti e delle volte degli immobili. Tenendo conto di tali mansioni, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott.
, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione Persona_1 depositata il 20.6.2024, ha accertato che il ricorrente è affetto da SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIE, LOMBARI ANGIONEUROSI, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE. Il consulente ha ritenuto sussistente ed evidente la correlazione, in termini, se non di causalità diretta, almeno di concausalità preponderante, tra la patologia al rachide lombare e l'attività lavorativa dell'attore.
pagina 2 di 4 In particolare, l'ausiliario del giudice ha precisato che l'attore presenta un quadro patologico lombare configurabile come malattia professionale, valutabile in misura percentuale non superiore al 6% (cod. men. 213), escludendo invece il nesso di causalità con il quadro patologico a carico della colonna cervicale. Lo stesso ausiliario del giudice ha poi ritenuto che “la angioneurosi e la sindrome del tunnel carpale siano in nesso concausale con l'attività lavorativa e valutabili rispettivamente nel 8% e 3%” (codici tabellari 34 e 163). Tenendo in considerazione le preesistenze già riconosciute (9% per artro-tendinopatia spalle e gomiti), il consulente ha associato alle patologie di origine professionale un danno biologico complessivo del 24%. Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle pervenute osservazioni in adesione, da parte dei difensori del ricorrente.
*** Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore (così come emerse all'esito dell'istruttoria) e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto al maggior indennizzo commisurato ad un danno biologico comprensivo della patologia agli arti già riconosciuta nella misura percentuale del 9% (artro-tendinopatia spalle e gomiti), oltre che delle accertate patologie della colonna lombare (in misura del 6% cod. men. Cont 213) e della (in misura del 3% cod. men. 163), con decorrenza di legge (120° giorno successivo) rispetto alla data della domanda amministrativa del 09.04.2019, il cui conglobamento è demandato in via amministrativa al medesimo . Controparte_4
Inoltre, a far data dal 22.10.2019, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita commisurato a un danno biologico del 24 %. Le due differenti decorrenze sono imposte dal fatto che per le relative patologie l'attore aveva presentato due distinte domande amministrative: una il 9.4.2019 e l'altra il 22.10.2019. Pertanto, l' dovrà integrare l'indennizzo già riconosciuto all'attore in misura pari 9 %, CP_1 conglobandolo con quello stimato dal perito per la colonna lombare (6%) e per la STC (3%), con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda del 9.4.2019. Mentre dal 120° giorno successivo alla domanda del 22.10.2019, dovrà adeguare l'indennizzo al conglobamento stimato dal CTU in misura pari al 24 %. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato nei predetti termini, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dalle domande amministrative.
*** In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale. pagina 3 di 4 Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire un indennizzo:
o nella misura complessiva che determinerà l' conglobando il danno biologico già CP_1 riconosciuto nella misura percentuale del 9% con quello accertato dal ctu nelle misure del 6% e del 3%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 09.04.2019;
o e nella misura complessiva del 24 %, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 22.10.2019;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della parte ricorrente nei predetti CP_1 termini, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto. Cagliari, 3.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1764/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso gli C.F._1 avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio, Parte attrice contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura CP_ dell' rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di più patologie CP_1
(lesioni alla colonna, alle spalle, ai gomiti, STC e angioneurosi), asseritamente contratte a causa della propria attività lavorativa di operaio rocciatore e artigiano edile, svolta fin dal 1979. L'attore ha precisato di aver presentato nelle date del 09.04.2019 e 22.10.2019 le relative domande amministrative, accolte soltanto parzialmente dall' , il quale ha riconosciuto un CP_1 danno biologico del 9% per “Artro tendinopatia di spalle e gomiti” e disconosciuto erroneamente tutte le altre patologie oggetto di domanda. Anche le conseguenti opposizioni presentate dal sig. sono state rigettate dall' . Pt_1 CP_1
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda per non CP_1 essere stata dimostrata, fin dalla fase amministrativa, la sussistenza, l'intensità e la durata del rischio lavorativo, e contestando la sussistenza della malattia alla colonna oltre che pagina 1 di 4 l'esposizione al rischio, l'adibizione alle mansioni indicate nel ricorso e le specifiche condizioni di lavoro dedotte dal ricorrente.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 14.06.2023, mediante l'escussione dei testi
(ex collega di lavoro), e (ex collega di lavoro e cognato del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente), ha consentito di accertare che dal 1985/86 per circa dieci anni e poi dal 2009, l'attore, ha lavorato in qualità di:
- operaio rocciatore, addetto alle lavorazioni in sospensione su pareti rocciose per l'installazione di reti, attività che si caratterizzava (I) nell'esecuzione in sospensione dei fori nella roccia con l'uso di una perforatrice ad aria compressa tenuta con entrambe le mani e puntata verso il basso, del peso di circa 25 kg, la quale produceva vibrazioni che si propagavano al sistema mano-braccio ed all'intero corpo, per circa 5-6 ore al giorno;
(II) nell'inserimento manuale dei tiranti di ferro, lunghi sino a 1,20 metri e del peso di circa 2/3 kg, a cui poi venivano legate le reti, per fissare i tiranti nei fori si procedeva, mediante l'uso di un innaffiatoio del peso di 5/6 kg, a versare del cemento;
(III) nella rimozione con l'uso di un'asta di ferro del peso di circa 2 kg mediante rotolamento dei massi pericolanti e prossimi al distacco;
(IIII) nel trasporto manuale dal camion sino al sito di lavoro delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività quali, sacchi di cemento del peso di 50 kg, taniche di acqua e di gasolio da 20 l per il rifornimento del compressore, la perforatrice (del peso di 25/30 Kg) e le relative aste di acciaio del peso di circa 30 kg, e le manichette di gomma.
- artigiano edile, addetto (I) alla movimentazione manuale di pesanti carichi quali sacchi di cemento del peso di 50/25 kg, mattoni, blocchetti, confezioni di pianelle, puntelli in ferro da 20/25 kg per il sostegno dei solai, putrelle, blocchi di cemento del marciapiede del peso di 40/50 kg, posa in opera dei travetti di cemento del peso variabile tra i 30 e 50 kg a seconda della lunghezza, elementi di ponteggio del peso di 30 kg, pannelli del peso di 30 kg, puntelli del peso di 20 kg e “travi in ferro Trieste” del peso di 25/30 kg, travi di legno, rotoli di guaina impermeabilizzante;
(II) all'utilizzo di strumenti vibranti quali martello pneumatico, trapano a percussione e perforatore, mola smeriglio, vibratore per il cemento, in base alle esigenze aziendali;
(III) alla posa in opera di tetti, massetti e pavimenti, fondazioni e murature, rigonatura, alla realizzazione degli intonaci e alla tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, dei soffitti e delle volte degli immobili. Tenendo conto di tali mansioni, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott.
, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione Persona_1 depositata il 20.6.2024, ha accertato che il ricorrente è affetto da SPONDILOARTROSI CON DISCOPATIE, LOMBARI ANGIONEUROSI, SINDROME DEL TUNNEL CARPALE. Il consulente ha ritenuto sussistente ed evidente la correlazione, in termini, se non di causalità diretta, almeno di concausalità preponderante, tra la patologia al rachide lombare e l'attività lavorativa dell'attore.
pagina 2 di 4 In particolare, l'ausiliario del giudice ha precisato che l'attore presenta un quadro patologico lombare configurabile come malattia professionale, valutabile in misura percentuale non superiore al 6% (cod. men. 213), escludendo invece il nesso di causalità con il quadro patologico a carico della colonna cervicale. Lo stesso ausiliario del giudice ha poi ritenuto che “la angioneurosi e la sindrome del tunnel carpale siano in nesso concausale con l'attività lavorativa e valutabili rispettivamente nel 8% e 3%” (codici tabellari 34 e 163). Tenendo in considerazione le preesistenze già riconosciute (9% per artro-tendinopatia spalle e gomiti), il consulente ha associato alle patologie di origine professionale un danno biologico complessivo del 24%. Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle pervenute osservazioni in adesione, da parte dei difensori del ricorrente.
*** Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore (così come emerse all'esito dell'istruttoria) e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto al maggior indennizzo commisurato ad un danno biologico comprensivo della patologia agli arti già riconosciuta nella misura percentuale del 9% (artro-tendinopatia spalle e gomiti), oltre che delle accertate patologie della colonna lombare (in misura del 6% cod. men. Cont 213) e della (in misura del 3% cod. men. 163), con decorrenza di legge (120° giorno successivo) rispetto alla data della domanda amministrativa del 09.04.2019, il cui conglobamento è demandato in via amministrativa al medesimo . Controparte_4
Inoltre, a far data dal 22.10.2019, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita commisurato a un danno biologico del 24 %. Le due differenti decorrenze sono imposte dal fatto che per le relative patologie l'attore aveva presentato due distinte domande amministrative: una il 9.4.2019 e l'altra il 22.10.2019. Pertanto, l' dovrà integrare l'indennizzo già riconosciuto all'attore in misura pari 9 %, CP_1 conglobandolo con quello stimato dal perito per la colonna lombare (6%) e per la STC (3%), con decorrenza dal 120° giorno successivo alla domanda del 9.4.2019. Mentre dal 120° giorno successivo alla domanda del 22.10.2019, dovrà adeguare l'indennizzo al conglobamento stimato dal CTU in misura pari al 24 %. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita commisurato al maggior danno accertato nei predetti termini, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dalle domande amministrative.
*** In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale. pagina 3 di 4 Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro 52.000,00. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire un indennizzo:
o nella misura complessiva che determinerà l' conglobando il danno biologico già CP_1 riconosciuto nella misura percentuale del 9% con quello accertato dal ctu nelle misure del 6% e del 3%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 09.04.2019;
o e nella misura complessiva del 24 %, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 22.10.2019;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore della parte ricorrente nei predetti CP_1 termini, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto. Cagliari, 3.10.2025 Il giudice Riccardo Ariu
pagina 4 di 4