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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28/2025
promossa da:
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Parte_1
Sant'Eusanio del Sangro, Viale Cappuccini n. 57, c.f. e p. i.v.a. , elett.te P.IVA_1
dom.ta in Francavilla al Mare alla Via Barbella n. 44, presso lo Studio dell'Avv. Roberto
NI (pec dal quale è rapp.ta e Email_1
difesa giusta procura in calce all'originale atto di citazione
appellante
contro
in persona del legale rapp.te p.t. (C.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 13 appellato contumace
Oggetto: azione di risarcimento dei danni da insidia stradale
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in ottemperanza all'ordinanza in data 11.7.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 911/2024, pubblicata il 13.6.2024, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni causati al proprio furgone Renault Trucks, targato DD077NA,
mentre percorreva la via Monte Subasio, in in data 17.1.2016, alle ore 20,00 circa, CP_1
condotto dal dipendente , per essere andato ad urtare con la Controparte_2
parte superiore del furgone contro alcuni rami di un albero ubicato sul ciglio della strada comunale.
L'attrice aveva esposto nel corso del primo grado di giudizio che il tronco e le ramificazioni dell'albero, a partire da un'altezza di m.3,5, si protraevano verso l'interno della carreggiata, andandola ad interessare quasi completamente, sicché il furgone condotto da che aveva un'altezza di circa quattro metri vi aveva sbattuto CP_2
anche perché il tratto di strada percorso era scarsamente illuminato.
Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per palese
contraddittorietà della motivazione” ha censurato la sentenza sostenendo che: aveva depositato in allegato all'atto di citazione documentazione fotografica riproducente il luogo del sinistro, il mezzo incidentato ed il fusto dell'albero con i relativi rami sporgenti sull'intera carreggiata e, nelle successive memorie ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c.,
aveva articolato specifici capitoli di prova orale sulla dinamica del sinistro, ovvero i capitoli 1, 2 e 3 (la cui ammissione ha richiesto di nuovo), che il Tribunale di Perugia
pagina 2 di 13 aveva ritenuto non rilevanti o non contestati e comunque non necessari ai fini della decisione cosicché si palesava evidente la contraddittorietà della motivazione non potendo il Giudice imputare alla pare attrice la mancata prova della dinamica del sinistro così come narrata in citazione allorquando è stato lui stesso a non ammettere le relative prove in quanto ritenute non rilevanti e non necessarie ai fini del decidere;
è
sufficiente visionare le fotografie contenute nell'allegato 7 all'atto introduttivo del giudizio (pagg. 16-21) per rendersi conto non solo dell'entità dell'occupazione da parte dei rami dell'albero dello spazio aereo sovrastante l'intera carreggiata ma anche dell'inverosimiglianza dei rilievi enunciati dalla Polizia Municipale ma non riprodotti in uno schizzo planimetrico dove poterli analizzare e verificare.
Col secondo motivo, rubricato “errata e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.”, ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione secondo cui i rilievi e le conclusioni di cui alla relazione tecnica dei Vigili urbani facente piena prova fino a querela di falso di quanto accertato visivamente dal pubblico ufficiale che l'ha redatta non è stata in alcun modo confutata da parte attrice evidenziando che: con detti rilievi e una serie di misurazioni,
che non trovano riscontro alcuno in schizzi planimetrici e/o documentazione fotografica visibile, la Polizia Municipale si è limitata a dare una propria rappresentazione dello stato dei luoghi;
l'art. 2700 c.c. prevede che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti” ma non anche della bontà e della correttezza delle misurazioni effettuate e delle ricostruzioni del sinistro;
la fidefacienza della relazione della Polizia
Municipale - effettuata a distanza di giorni dal verificarsi del sinistro allorquando il mezzo non era più sul posto e le tracce del sinistro erano pressoché sfumate - sarebbe pagina 3 di 13 limitata all'esistenza in loco della segnaletica orizzontale e verticale rinvenuta al momento dei rilievi (e non anche necessariamente alla data del sinistro) e dello stato dei luoghi così come fotografato, ma non certamente della lunghezza dei rami dell'albero /o della ricostruzione del presunto punto d'urto aereo che però non è stato né riprodotto in un necessario schizzo planimetrico né motivato.
Col terzo motivo, rubricato “errata e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha censurato la sentenza deducendo che: il divieto di transito lungo la via Monte Subasio
per mezzi con portata superiore ai 35 q.li non è un divieto assoluto ma è limitato a soli non autorizzati, il che dimostrerebbe che i soggetti autorizzati possono percorrere la via
Monte Subasio anche con mezzi, come quelli di parte attrice, aventi portata superiore ai
35 quintali, di tal ché tale divieto non avrebbe alcuna correlazione con il pericolo, poi trasformatosi in danno, scaturito dall'omessa custodia e manutenzione da parte del degli alberi insistenti sul tratto stradale di sua proprietà, né Controparte_1
tenderebbe a prevenire simili incidenti;
non è stata la portata del mezzo ad essere causa del sinistro ma i rami dell'albero lasciati colpevolmente crescere a dismisura sino ad invadere l'intera carreggiata percorsa dall'autista della intento a rientrare Pt_1 Parte_1
presso l'abitazione condotta in locazione;
sebbene la avesse omesso di Parte_1
richiedere al la prescritta autorizzazione a transitare con il proprio Controparte_1
mezzo lungo la via Monte Subasio, sarebbe logico ritenere che la stessa, per i residenti,
fosse da ritenersi sussistente in re ipsa;
essa era titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo proprio in via Monte Subasio n. 52 dove alloggiava il proprio dipendente ed autista di turno e dove questi faceva rientro la sera per passare la notte prima della successiva giornata lavorativa;
non esisteva alcun cartello stradale e/o alcuna disposizione dell'Ente comunale che potesse impedire ad un cittadino di far rientro pagina 4 di 13 presso la propria abitazione senza essersi fatto preventivamente rilasciare apposita autorizzazione dall'ente comunale che intende limitare il traffico in zona per diversi scopi, tant'è che il non aveva elevato contravvenzione nei confronti della CP_1 [...]
e del suo autista;
il danno non aveva alcuna correlazione con la portata del Parte_1
mezzo ma con la sua altezza e nessun segnale stradale in loco vietava il transito a mezzi con altezza superiore ai 3,5 metri, ciò che dovrebbe condurre quanto meno ad un giudizio di corresponsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 sia dell'art. Controparte_1
2043 c.c..
Ha sostenuto, infine, che: il risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
del danno cagionato al mezzo della dai rami sporgenti da un albero posto Parte_1
ai bordi della carreggiata del suolo comunale perché la norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
è errato l'assunto che il transito dell'autocarro della Parte_1
per via Monte Subasio senza la preventiva e necessaria autorizzazione da parte del
[...]
sarebbe stato di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di Controparte_1
causalità tra la res in custodia ed il danno e ad escludere a priori qualsiasi tipo di responsabilità dell'Ente comunale;
il conducente dell'autocarro di proprietà
dell'appellante, nel percorrere con il proprio mezzo avente portata superiore a 35
quintali la via Monte Subasio, il cui transito era riservato ai soli autorizzati, onde far rientro presso la propria abitazione, non ha omesso alcuna cautela normalmente attesa e prevedibile in rapporto alle circostanze atteso che i rami dell'albero contro i quali ebbe pagina 5 di 13 ad urtare il mezzo occupano lo spazio aereo dell'intera corsia e sono collocati ad un'altezza tale da non poter essere nemmeno visibili di notte atteso che si trovano al di sopra dell'unico lampione presente alcuni metri prima dell'albero e la cui luce è
direzionata verso il basso.
Non si è costituito nel giudizio di appello il Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia del perché ritualmente Controparte_1
evocato nel giudizio di appello non si è costituito.
I tre motivi di appello possono esaminati congiuntamente perché involgono valutazioni strettamente collegate.
Giova premettere che ricorre una tipica ipotesi di insidia stradale (o trabocchetto),
intesa come situazione diversa dall'apparente, idonea a costituire un pericolo occulto quando concorrono il carattere obiettivo della non visibilità e quello subiettivo della non prevedibilità con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. ord. 2013/10096; Cass.
2011/15389; Cass. 2006/5445; Cass. 2004/1571; 2002/17166; 2002/15710; 2002/11250;
2001/10399; Cass. 2001/16179). La responsabilità della P.a. sussiste pertanto soltanto per imperfetta manutenzione della cosa ovvero per mancata segnalazione della situazione di pericolo. La responsabilità da cosa in custodia presuppone, inoltre, che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché
questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche - essendo onere di questo dimostrare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo (Cass., sez. III, 9.4. 2009, n. 8692) -, con la precisazione che per le strade aperte al traffico è certo che l'ente proprietario si trova pagina 6 di 13 in questa situazione (cfr. Cass. 2009/24419; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass.
3.4.2009 n.
8157). Si esclude inoltre che l'art. 2051 c.c. configuri una presunzione di colpa, potendo considerarsi consolidata l'affermazione che trattasi responsabilità di “carattere oggettivo,
e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode (Cass. SSUU ord.30.6.2022 n. 200943; v. anche Cass. ord. 12.5.2020 n. 881 che evoca rispetto alla prova liberatoria il principio di c.d. vicinanza alla prova).
Nella fattispecie in oggetto non può mettersi in dubbio che vi fosse l'oggettiva possibilità di vigilare e governare la strada in oggetto, e, quindi, anche le banchine della stessa (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), essendo essa situata all'interno del centro urbano di fraz. Rivotorto, via Monte Subasio, come emerge CP_1
dal verbale della Polizia municipale in data 11.6.2016; invero, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.
In punto di fatto vi sono elementi documentali, e in particolare fotografici,
acquisiti agli atti (v. anche verbale di accertamento dei Vigili urbani) che fanno ritenere che l'autocarro condotto dal dipendente dell'attrice (tale ) abbia effettivamente CP_2
sbattuto con la parte superiore del cassone sul ramo dell'albero di alto fusto di dimensioni 80 x 60 cm. (un Celtis Australis) posto ai margini della sede stradale, ed insiste sulla banchina di proprietà dell'ente comunale per circa 55 cm. Peraltro, nello pagina 7 di 13 stesso verbale di accertamento si legge chiaramente che “il punto del sinistro è localizzato
dopo l'intersezione con via del Passaggio Vecchio, in una strettoia segnalata circa 5 metri prima
dell'albero con il segnale verticale di strettoia simmetrica”. Non sono, pertanto, utili attività
istruttorie dirette a provare la dinamica del sinistro essendo sotto tale profilo chiaro il fatto dannoso e, quindi, il primo motivo di appello ha un fondamento.
Vanno però messi in rilievo alcuni importanti aspetti di fatto che si traggono dalla
“relazione tecnica” della Polizia municipale di e anche dalle fotografie ad essa CP_1
allegate, profili rispetto ai quali il verbale fa fede fino a querela di falso perché non si tratta di descrizione delle dichiarazioni rese da terzi sulla dinamica del sinistro, né di ricostruzione da parte degli agenti della dinamica dello stesso, bensì degli accertamenti di elementi oggettivi e circostanze di fatto effettuati dagli stessi agenti durante il sopraluogo. Sotto tale aspetto il secondo motivo di appello è infondato. Diversamente si deve ritenere per le considerazioni personali che si leggono nella parte finale della relazione.
Anzitutto si legge: 1) “sulla strada vige il limite di velocità di 30 Km/h ed è esistente
all'inizio della via il divieto di transito per autobus ed autocarri con portata complessiva
superiore a 35 q.li escluso autorizzati”; 2) “il veicolo non risulta essere in possesso di nessuna
autorizzazione per il transito”; 3) “…a quota 3,20 di altezza dal tronco si dirama la chioma che
insiste sulla carreggiata stradale”; 4) “il punto del sinistro è localizzato dopo l'intersezione con
via del Passaggio Vecchio, in una strettoia segnalata circa 5 metri prima dell'albero con il
segnale verticale di strettoia simmetrica di dare precedenza nel senso unico alternato e il limite di
velocità è di 30Km/h”; 5) “è presente sulla banchina di sinistra subito dopo l'albero un punto
luce della pubblica illuminazione”. Tali elementi trovano riscontro puntuale nella documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica che riproduce i plurimi pagina 8 di 13 segnali stradali verticali di divieto all'inizio della strada, la carreggiata e diverse immagini dell'albero da riprese da diverse prospettive con riproduzione del tronco e dei rami danneggiati dall'impatto con l'autocarro.
In questo quadro di fatto il comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può assumere rilevanza quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o cautela o con affidamento soggettivo anomalo,
ovvero irragionevole o inaccettabile, in quanto può valere ad escludere la responsabilità
della P.a. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo
1227, 1°comma, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass.
22.4.2010 n. 9546; Cass. 12.7.2006 n. 15779). In tale ottica si ritiene che “la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
pagina 9 di 13 Cass. ord. 17.11.2021 n. 34886; Cass. ord.
3.4.2019 n. 9315; Cass. ord.
1.2.2018 n. 2480;
Cass. 29.7.2016 n. 15761).
Sulla base di tali paradigmi, acquista sicuramente rilevanza la circostanza che sulla strada vigeva il divieto di transito per autobus ed autocarri con portata complessiva superiore a 35 q.li, fatta eccezione per quelli autorizzati, esenzione che non risulta vigente per l'automezzo in oggetto, avente portata documentata superiore (65 q.li come dal verbale della Polizia municipale), ma anche il limite di velocità di 30 Km/h posto con segnaletica verticale all'inizio della via, nonché la segnalazione verticale posta a circa cinque metri prima dell'albero di una strettoia, e, infine, la presenza sulla banchina di sinistra subito dopo l'albero di un punto luce della pubblica illuminazione.
Invero, il divieto di transito già di per sé doveva allertare il conducente minimamente diligente e accorto sul fatto che non poteva assolutamente transitare con quel tipo di automezzo sulla strada a prescindere dall'esistenza o meno ai lati di vegetazione insidiosa, e una volta immessovi era tenuto ad un'accortezza massima per il limite di velocità (che non risulta se sia stato rispettato o meno) e per l'esistenza di una strettoia, maggiormente allertante per il passaggio di un mezzo oggettivamente particolarmente ingombrante. E la diligenza doveva essere ancora maggiore perché si era accinto a transitare su una strada vietata a quel tipo di mezzo in orario notturno in cui all'evidenza la visibilità non poteva che essere minore.
Non coglie nel segno sul punto la tesi dell'appellante secondo la quale non essendo il divieto di transito lungo la via Monte Subasio per mezzi con portata superiore ai 35 q.li assoluto ma limitato a soli non autorizzati, ciò dimostrerebbe che i soggetti autorizzati possono percorrere la via Monte Subasio anche con mezzi, come quelli di parte attrice, aventi portata superiore ai 35 quintali, ciò che escluderebbe ogni pagina 10 di 13 correlazione tra il divieto e il pericolo, poi trasformatosi in danno. Infatti, è evidente che il divieto persiste con efficacia assoluta fin tanto che non vien rimosso con espressa autorizzazione per i motivi più svariati, che non è possibile in questa sede neanche immaginare o ipotizzare. E, comunque, in tal caso è evidente che la P.a. si assume la responsabilità di tutte le possibili conseguenze del rilascio di tali autorizzazioni.
Ma ciò che scioglie ogni dubbio interpretativo è la circostanza che CP_2
conducente dell'autocarro della per quanto dedotto dalla stessa attrice, si Pt_1 Parte_1
stava recando presso l'immobile - conseguito dalla società per cui lavorava in locazione ad uso abitativo per il dipendente - per trascorrervi la notte, il che rende evidente che costui conoscesse perfettamente i luoghi perché vi doveva transitare ogni giorno per raggiungere i locali ove aveva il domicilio temporaneo. A ciò si aggiunge che sulla strada nei pressi dell'albero vi era un lampione e, quindi, cin maggiore attenzione poteva notare agevolmente, da una posizione privilegiata, qual è il posto di guida rialzato all'interno di una cabina di un autocarro, i rami degli alberi giganteschi ai lati della sede stradale che si protraevano sulla stessa.
Pertanto, il fatto dannoso si è verificato sì a causa della sporgenza di rami dell'albero sulla strada ad un'altezza di 3,20 (che di per sé non può definirsi certamente bassa) ma non è configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode perché la situazione che ha provocato il danno si è determinata, non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, essendovi adeguate segnalazioni di divieto di accesso per determinate tipologie di automezzi, ma della condotta colposa del conducente dell'autocarro per elevata negligenza e imprudenza sia nell'immettersi nella strada (colpa specifica) sia nel non ver usato la diligenza massima esigibile una volta immessosi. Tale condotta deve ritenersi integrante a tutto pagina 11 di 13 gli effetti il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della responsabilità
del custode (cfr. Cass. 11.3.2021 n. 6826; Cass. ord.
9.3.2020 n. 6651; Cass. Ord. 18.6.2019
n. 16295; Cass. 2009/24419; v. anche Cass.
3.4.2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763;
Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308).
In conclusione, posto che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa (in quanto nel caso in oggetto poteva essere avvista ed evitata), quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (v. Cass. 19.2.2008 n. 4279 e Cass. 2009/24419).
Tanto basta per rigettare l'appello con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite del grado essendo rimasto il contumace. Controparte_1
Inoltre, l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara la contumacia del Controparte_1
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 911/2024, pubblicata il 13.6.2024;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello;
pagina 12 di 13 dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28/2025
promossa da:
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Parte_1
Sant'Eusanio del Sangro, Viale Cappuccini n. 57, c.f. e p. i.v.a. , elett.te P.IVA_1
dom.ta in Francavilla al Mare alla Via Barbella n. 44, presso lo Studio dell'Avv. Roberto
NI (pec dal quale è rapp.ta e Email_1
difesa giusta procura in calce all'originale atto di citazione
appellante
contro
in persona del legale rapp.te p.t. (C.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 13 appellato contumace
Oggetto: azione di risarcimento dei danni da insidia stradale
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in ottemperanza all'ordinanza in data 11.7.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 911/2024, pubblicata il 13.6.2024, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni causati al proprio furgone Renault Trucks, targato DD077NA,
mentre percorreva la via Monte Subasio, in in data 17.1.2016, alle ore 20,00 circa, CP_1
condotto dal dipendente , per essere andato ad urtare con la Controparte_2
parte superiore del furgone contro alcuni rami di un albero ubicato sul ciglio della strada comunale.
L'attrice aveva esposto nel corso del primo grado di giudizio che il tronco e le ramificazioni dell'albero, a partire da un'altezza di m.3,5, si protraevano verso l'interno della carreggiata, andandola ad interessare quasi completamente, sicché il furgone condotto da che aveva un'altezza di circa quattro metri vi aveva sbattuto CP_2
anche perché il tratto di strada percorso era scarsamente illuminato.
Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della sentenza per palese
contraddittorietà della motivazione” ha censurato la sentenza sostenendo che: aveva depositato in allegato all'atto di citazione documentazione fotografica riproducente il luogo del sinistro, il mezzo incidentato ed il fusto dell'albero con i relativi rami sporgenti sull'intera carreggiata e, nelle successive memorie ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c.,
aveva articolato specifici capitoli di prova orale sulla dinamica del sinistro, ovvero i capitoli 1, 2 e 3 (la cui ammissione ha richiesto di nuovo), che il Tribunale di Perugia
pagina 2 di 13 aveva ritenuto non rilevanti o non contestati e comunque non necessari ai fini della decisione cosicché si palesava evidente la contraddittorietà della motivazione non potendo il Giudice imputare alla pare attrice la mancata prova della dinamica del sinistro così come narrata in citazione allorquando è stato lui stesso a non ammettere le relative prove in quanto ritenute non rilevanti e non necessarie ai fini del decidere;
è
sufficiente visionare le fotografie contenute nell'allegato 7 all'atto introduttivo del giudizio (pagg. 16-21) per rendersi conto non solo dell'entità dell'occupazione da parte dei rami dell'albero dello spazio aereo sovrastante l'intera carreggiata ma anche dell'inverosimiglianza dei rilievi enunciati dalla Polizia Municipale ma non riprodotti in uno schizzo planimetrico dove poterli analizzare e verificare.
Col secondo motivo, rubricato “errata e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c.”, ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione secondo cui i rilievi e le conclusioni di cui alla relazione tecnica dei Vigili urbani facente piena prova fino a querela di falso di quanto accertato visivamente dal pubblico ufficiale che l'ha redatta non è stata in alcun modo confutata da parte attrice evidenziando che: con detti rilievi e una serie di misurazioni,
che non trovano riscontro alcuno in schizzi planimetrici e/o documentazione fotografica visibile, la Polizia Municipale si è limitata a dare una propria rappresentazione dello stato dei luoghi;
l'art. 2700 c.c. prevede che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti” ma non anche della bontà e della correttezza delle misurazioni effettuate e delle ricostruzioni del sinistro;
la fidefacienza della relazione della Polizia
Municipale - effettuata a distanza di giorni dal verificarsi del sinistro allorquando il mezzo non era più sul posto e le tracce del sinistro erano pressoché sfumate - sarebbe pagina 3 di 13 limitata all'esistenza in loco della segnaletica orizzontale e verticale rinvenuta al momento dei rilievi (e non anche necessariamente alla data del sinistro) e dello stato dei luoghi così come fotografato, ma non certamente della lunghezza dei rami dell'albero /o della ricostruzione del presunto punto d'urto aereo che però non è stato né riprodotto in un necessario schizzo planimetrico né motivato.
Col terzo motivo, rubricato “errata e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.”, ha censurato la sentenza deducendo che: il divieto di transito lungo la via Monte Subasio
per mezzi con portata superiore ai 35 q.li non è un divieto assoluto ma è limitato a soli non autorizzati, il che dimostrerebbe che i soggetti autorizzati possono percorrere la via
Monte Subasio anche con mezzi, come quelli di parte attrice, aventi portata superiore ai
35 quintali, di tal ché tale divieto non avrebbe alcuna correlazione con il pericolo, poi trasformatosi in danno, scaturito dall'omessa custodia e manutenzione da parte del degli alberi insistenti sul tratto stradale di sua proprietà, né Controparte_1
tenderebbe a prevenire simili incidenti;
non è stata la portata del mezzo ad essere causa del sinistro ma i rami dell'albero lasciati colpevolmente crescere a dismisura sino ad invadere l'intera carreggiata percorsa dall'autista della intento a rientrare Pt_1 Parte_1
presso l'abitazione condotta in locazione;
sebbene la avesse omesso di Parte_1
richiedere al la prescritta autorizzazione a transitare con il proprio Controparte_1
mezzo lungo la via Monte Subasio, sarebbe logico ritenere che la stessa, per i residenti,
fosse da ritenersi sussistente in re ipsa;
essa era titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo proprio in via Monte Subasio n. 52 dove alloggiava il proprio dipendente ed autista di turno e dove questi faceva rientro la sera per passare la notte prima della successiva giornata lavorativa;
non esisteva alcun cartello stradale e/o alcuna disposizione dell'Ente comunale che potesse impedire ad un cittadino di far rientro pagina 4 di 13 presso la propria abitazione senza essersi fatto preventivamente rilasciare apposita autorizzazione dall'ente comunale che intende limitare il traffico in zona per diversi scopi, tant'è che il non aveva elevato contravvenzione nei confronti della CP_1 [...]
e del suo autista;
il danno non aveva alcuna correlazione con la portata del Parte_1
mezzo ma con la sua altezza e nessun segnale stradale in loco vietava il transito a mezzi con altezza superiore ai 3,5 metri, ciò che dovrebbe condurre quanto meno ad un giudizio di corresponsabilità del sia ai sensi dell'art. 2051 sia dell'art. Controparte_1
2043 c.c..
Ha sostenuto, infine, che: il risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
del danno cagionato al mezzo della dai rami sporgenti da un albero posto Parte_1
ai bordi della carreggiata del suolo comunale perché la norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
è errato l'assunto che il transito dell'autocarro della Parte_1
per via Monte Subasio senza la preventiva e necessaria autorizzazione da parte del
[...]
sarebbe stato di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di Controparte_1
causalità tra la res in custodia ed il danno e ad escludere a priori qualsiasi tipo di responsabilità dell'Ente comunale;
il conducente dell'autocarro di proprietà
dell'appellante, nel percorrere con il proprio mezzo avente portata superiore a 35
quintali la via Monte Subasio, il cui transito era riservato ai soli autorizzati, onde far rientro presso la propria abitazione, non ha omesso alcuna cautela normalmente attesa e prevedibile in rapporto alle circostanze atteso che i rami dell'albero contro i quali ebbe pagina 5 di 13 ad urtare il mezzo occupano lo spazio aereo dell'intera corsia e sono collocati ad un'altezza tale da non poter essere nemmeno visibili di notte atteso che si trovano al di sopra dell'unico lampione presente alcuni metri prima dell'albero e la cui luce è
direzionata verso il basso.
Non si è costituito nel giudizio di appello il Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia del perché ritualmente Controparte_1
evocato nel giudizio di appello non si è costituito.
I tre motivi di appello possono esaminati congiuntamente perché involgono valutazioni strettamente collegate.
Giova premettere che ricorre una tipica ipotesi di insidia stradale (o trabocchetto),
intesa come situazione diversa dall'apparente, idonea a costituire un pericolo occulto quando concorrono il carattere obiettivo della non visibilità e quello subiettivo della non prevedibilità con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. ord. 2013/10096; Cass.
2011/15389; Cass. 2006/5445; Cass. 2004/1571; 2002/17166; 2002/15710; 2002/11250;
2001/10399; Cass. 2001/16179). La responsabilità della P.a. sussiste pertanto soltanto per imperfetta manutenzione della cosa ovvero per mancata segnalazione della situazione di pericolo. La responsabilità da cosa in custodia presuppone, inoltre, che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia;
e perché
questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche - essendo onere di questo dimostrare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo (Cass., sez. III, 9.4. 2009, n. 8692) -, con la precisazione che per le strade aperte al traffico è certo che l'ente proprietario si trova pagina 6 di 13 in questa situazione (cfr. Cass. 2009/24419; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass.
3.4.2009 n.
8157). Si esclude inoltre che l'art. 2051 c.c. configuri una presunzione di colpa, potendo considerarsi consolidata l'affermazione che trattasi responsabilità di “carattere oggettivo,
e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode (Cass. SSUU ord.30.6.2022 n. 200943; v. anche Cass. ord. 12.5.2020 n. 881 che evoca rispetto alla prova liberatoria il principio di c.d. vicinanza alla prova).
Nella fattispecie in oggetto non può mettersi in dubbio che vi fosse l'oggettiva possibilità di vigilare e governare la strada in oggetto, e, quindi, anche le banchine della stessa (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), essendo essa situata all'interno del centro urbano di fraz. Rivotorto, via Monte Subasio, come emerge CP_1
dal verbale della Polizia municipale in data 11.6.2016; invero, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.
In punto di fatto vi sono elementi documentali, e in particolare fotografici,
acquisiti agli atti (v. anche verbale di accertamento dei Vigili urbani) che fanno ritenere che l'autocarro condotto dal dipendente dell'attrice (tale ) abbia effettivamente CP_2
sbattuto con la parte superiore del cassone sul ramo dell'albero di alto fusto di dimensioni 80 x 60 cm. (un Celtis Australis) posto ai margini della sede stradale, ed insiste sulla banchina di proprietà dell'ente comunale per circa 55 cm. Peraltro, nello pagina 7 di 13 stesso verbale di accertamento si legge chiaramente che “il punto del sinistro è localizzato
dopo l'intersezione con via del Passaggio Vecchio, in una strettoia segnalata circa 5 metri prima
dell'albero con il segnale verticale di strettoia simmetrica”. Non sono, pertanto, utili attività
istruttorie dirette a provare la dinamica del sinistro essendo sotto tale profilo chiaro il fatto dannoso e, quindi, il primo motivo di appello ha un fondamento.
Vanno però messi in rilievo alcuni importanti aspetti di fatto che si traggono dalla
“relazione tecnica” della Polizia municipale di e anche dalle fotografie ad essa CP_1
allegate, profili rispetto ai quali il verbale fa fede fino a querela di falso perché non si tratta di descrizione delle dichiarazioni rese da terzi sulla dinamica del sinistro, né di ricostruzione da parte degli agenti della dinamica dello stesso, bensì degli accertamenti di elementi oggettivi e circostanze di fatto effettuati dagli stessi agenti durante il sopraluogo. Sotto tale aspetto il secondo motivo di appello è infondato. Diversamente si deve ritenere per le considerazioni personali che si leggono nella parte finale della relazione.
Anzitutto si legge: 1) “sulla strada vige il limite di velocità di 30 Km/h ed è esistente
all'inizio della via il divieto di transito per autobus ed autocarri con portata complessiva
superiore a 35 q.li escluso autorizzati”; 2) “il veicolo non risulta essere in possesso di nessuna
autorizzazione per il transito”; 3) “…a quota 3,20 di altezza dal tronco si dirama la chioma che
insiste sulla carreggiata stradale”; 4) “il punto del sinistro è localizzato dopo l'intersezione con
via del Passaggio Vecchio, in una strettoia segnalata circa 5 metri prima dell'albero con il
segnale verticale di strettoia simmetrica di dare precedenza nel senso unico alternato e il limite di
velocità è di 30Km/h”; 5) “è presente sulla banchina di sinistra subito dopo l'albero un punto
luce della pubblica illuminazione”. Tali elementi trovano riscontro puntuale nella documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica che riproduce i plurimi pagina 8 di 13 segnali stradali verticali di divieto all'inizio della strada, la carreggiata e diverse immagini dell'albero da riprese da diverse prospettive con riproduzione del tronco e dei rami danneggiati dall'impatto con l'autocarro.
In questo quadro di fatto il comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può assumere rilevanza quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o cautela o con affidamento soggettivo anomalo,
ovvero irragionevole o inaccettabile, in quanto può valere ad escludere la responsabilità
della P.a. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo
1227, 1°comma, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass.
22.4.2010 n. 9546; Cass. 12.7.2006 n. 15779). In tale ottica si ritiene che “la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione
di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
pagina 9 di 13 Cass. ord. 17.11.2021 n. 34886; Cass. ord.
3.4.2019 n. 9315; Cass. ord.
1.2.2018 n. 2480;
Cass. 29.7.2016 n. 15761).
Sulla base di tali paradigmi, acquista sicuramente rilevanza la circostanza che sulla strada vigeva il divieto di transito per autobus ed autocarri con portata complessiva superiore a 35 q.li, fatta eccezione per quelli autorizzati, esenzione che non risulta vigente per l'automezzo in oggetto, avente portata documentata superiore (65 q.li come dal verbale della Polizia municipale), ma anche il limite di velocità di 30 Km/h posto con segnaletica verticale all'inizio della via, nonché la segnalazione verticale posta a circa cinque metri prima dell'albero di una strettoia, e, infine, la presenza sulla banchina di sinistra subito dopo l'albero di un punto luce della pubblica illuminazione.
Invero, il divieto di transito già di per sé doveva allertare il conducente minimamente diligente e accorto sul fatto che non poteva assolutamente transitare con quel tipo di automezzo sulla strada a prescindere dall'esistenza o meno ai lati di vegetazione insidiosa, e una volta immessovi era tenuto ad un'accortezza massima per il limite di velocità (che non risulta se sia stato rispettato o meno) e per l'esistenza di una strettoia, maggiormente allertante per il passaggio di un mezzo oggettivamente particolarmente ingombrante. E la diligenza doveva essere ancora maggiore perché si era accinto a transitare su una strada vietata a quel tipo di mezzo in orario notturno in cui all'evidenza la visibilità non poteva che essere minore.
Non coglie nel segno sul punto la tesi dell'appellante secondo la quale non essendo il divieto di transito lungo la via Monte Subasio per mezzi con portata superiore ai 35 q.li assoluto ma limitato a soli non autorizzati, ciò dimostrerebbe che i soggetti autorizzati possono percorrere la via Monte Subasio anche con mezzi, come quelli di parte attrice, aventi portata superiore ai 35 quintali, ciò che escluderebbe ogni pagina 10 di 13 correlazione tra il divieto e il pericolo, poi trasformatosi in danno. Infatti, è evidente che il divieto persiste con efficacia assoluta fin tanto che non vien rimosso con espressa autorizzazione per i motivi più svariati, che non è possibile in questa sede neanche immaginare o ipotizzare. E, comunque, in tal caso è evidente che la P.a. si assume la responsabilità di tutte le possibili conseguenze del rilascio di tali autorizzazioni.
Ma ciò che scioglie ogni dubbio interpretativo è la circostanza che CP_2
conducente dell'autocarro della per quanto dedotto dalla stessa attrice, si Pt_1 Parte_1
stava recando presso l'immobile - conseguito dalla società per cui lavorava in locazione ad uso abitativo per il dipendente - per trascorrervi la notte, il che rende evidente che costui conoscesse perfettamente i luoghi perché vi doveva transitare ogni giorno per raggiungere i locali ove aveva il domicilio temporaneo. A ciò si aggiunge che sulla strada nei pressi dell'albero vi era un lampione e, quindi, cin maggiore attenzione poteva notare agevolmente, da una posizione privilegiata, qual è il posto di guida rialzato all'interno di una cabina di un autocarro, i rami degli alberi giganteschi ai lati della sede stradale che si protraevano sulla stessa.
Pertanto, il fatto dannoso si è verificato sì a causa della sporgenza di rami dell'albero sulla strada ad un'altezza di 3,20 (che di per sé non può definirsi certamente bassa) ma non è configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode perché la situazione che ha provocato il danno si è determinata, non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, essendovi adeguate segnalazioni di divieto di accesso per determinate tipologie di automezzi, ma della condotta colposa del conducente dell'autocarro per elevata negligenza e imprudenza sia nell'immettersi nella strada (colpa specifica) sia nel non ver usato la diligenza massima esigibile una volta immessosi. Tale condotta deve ritenersi integrante a tutto pagina 11 di 13 gli effetti il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della responsabilità
del custode (cfr. Cass. 11.3.2021 n. 6826; Cass. ord.
9.3.2020 n. 6651; Cass. Ord. 18.6.2019
n. 16295; Cass. 2009/24419; v. anche Cass.
3.4.2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763;
Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308).
In conclusione, posto che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa (in quanto nel caso in oggetto poteva essere avvista ed evitata), quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (v. Cass. 19.2.2008 n. 4279 e Cass. 2009/24419).
Tanto basta per rigettare l'appello con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite del grado essendo rimasto il contumace. Controparte_1
Inoltre, l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara la contumacia del Controparte_1
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 911/2024, pubblicata il 13.6.2024;
dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello;
pagina 12 di 13 dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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