CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21198 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori: Avv. Massimiliano Giacchini, in sostituzione dell’Avv. Gianluigi Tizzoni, per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota delle spese;
udito il difensore, Avv. US Murone, in sostituzione dell’Avv. Pierpaolo Dell’Anno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 21 gennaio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21198 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI SE Data Udienza: 07/05/2026 2 appropriazione indebita aggravato dall’abuso di prestazione d’opera professionale, per avere l’imputato, quale legale rappresentante della società Global Consulting, commercializzato e consegnato, sulla base di un contratto di appalto di servizi, beni della società multinazionale Vorwerk, senza corrisponderne il prezzo pari ad oltre 300 mila euro. 2. Ricorre per cassazione US LA, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte rilevato la mancanza dell’elemento costitutivo della interversione del possesso. Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna immutazione del rapporto tra il ricorrente ed i beni altrui da lui posseduti, avendo egli sempre riconosciuto, pur a fronte di reciproci rapporti di dare/avere, di essere debitore nei confronti della società querelante, in piena pendenza di un rapporto contrattuale improvvisamente interrotto da quest’ultima. Di tal che, la condotta del ricorrente assumerebbe i connotati di un mero inadempimento civilistico, non essendo stato provato alcun atto di disposizione dei beni uti dominus;
2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l’insussistenza del dolo del reato, tenuto conto delle ragioni espresse con il primo motivo di ricorso, dimostrative della mancanza della coscienza e volontà di commettere un atto di appropriazione del bene altrui per trarne profitto. Non sarebbe stata adeguatamente valutata la crisi di liquidità in cui era caduta la società gestita dal ricorrente, il riconoscimento del debito, l’impegno a ristorarlo e l’aver agito in compensazione;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come furto, dal momento che la sottrazione di un bene del quale si abbia la mera detenzione precaria – come nel caso dell’imputato - integrerebbe quest’ultima fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte manifestamente infondati ed, in parte, non consentiti. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base di una interpretazione di merito del contratto di appalto di servizi, intercorso tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante e la società proprietaria dei beni, ha ritenuto che la prima avesse assunto l’obbligo della consegna dei beni venduti dalla multinazionale ai singoli acquirenti ed all’immediato trasferimento delle somme incassate, per contanti o per assegni, sui conti correnti della proprietaria;
tale adempimento, da un certo momento in poi (anno 2019), non era più avvenuto, avendo il ricorrente trattenuto indebitamente quanto percepito all’atto della consegna delle cose, nonostante il vincolo contrattuale inerente alla destinazione del corrispettivo delle vendite. Per il che, al caso in esame è stato correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di 3 somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01). Tanto esclude che si fosse trattato, come si sostiene in ricorso, di un mero inadempimento civilistico, essendovi stata, attraverso la lesione del vincolo di destinazione impresso dal contratto sul corrispettivo delle consegne dei beni, l’interversione del possesso che aveva, peraltro, procurato la risoluzione del contratto tra le parti. 2. Anche il secondo motivo è infondato avendo la Corte di appello rilevato, rispetto all’oggettiva appropriazione delle somme di danaro da parte del ricorrente nel momento in cui aveva violato il vincolo di destinazione di esse, l’irrilevanza del successivo riconoscimento del debito contratto dall’imputato in favore della proprietà, interpretato come ennesima, fraudolenta condotta volta a prendere tempo, fino a quando i rappresentanti della società interessata, avendo compreso il fine propostosi dal ricorrente, che continuava a non corrispondere quanto dovuto, avevano sporto querela, non risultando alcun adempimento ad essa successiva. La ricostruzione dei comportamenti dell’imputato è priva di vizi logico-giuridici e resiste alle obiezioni difensive, anche tenuto conto, rispetto a parte di esse, della pacifica giurisprudenza secondo la quale, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, [...], Rv. 283632-01). 3. Il terzo motivo di ricorso è inerente a questione che non poteva essere dedotta in questa sede, non avendo formato oggetto dell’atto di appello, fermo restando che, nel caso in esame, il ricorrente aveva acquisito la detenzione qualificata delle somme corrisposte dagli acquirenti, in base a specifici accordi commerciali con la società proprietaria dei beni, sicché in nessun caso poteva trattarsi di un furto, il cui compimento presuppone che l’autore del reato, al momento della commissione del fatto, abbia una mera detenzione non qualificata del bene. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili liquidate come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Vorwerk Italia sas di Vorwerk Management s.r.l. e Close Logistics s.r.l, che liquida in complessivi euro 4117,10 oltre accessori di legge. Così deciso, il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US DA EL CA
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori: Avv. Massimiliano Giacchini, in sostituzione dell’Avv. Gianluigi Tizzoni, per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota delle spese;
udito il difensore, Avv. US Murone, in sostituzione dell’Avv. Pierpaolo Dell’Anno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 21 gennaio 2025, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 21198 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI SE Data Udienza: 07/05/2026 2 appropriazione indebita aggravato dall’abuso di prestazione d’opera professionale, per avere l’imputato, quale legale rappresentante della società Global Consulting, commercializzato e consegnato, sulla base di un contratto di appalto di servizi, beni della società multinazionale Vorwerk, senza corrisponderne il prezzo pari ad oltre 300 mila euro. 2. Ricorre per cassazione US LA, deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo la Corte rilevato la mancanza dell’elemento costitutivo della interversione del possesso. Nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna immutazione del rapporto tra il ricorrente ed i beni altrui da lui posseduti, avendo egli sempre riconosciuto, pur a fronte di reciproci rapporti di dare/avere, di essere debitore nei confronti della società querelante, in piena pendenza di un rapporto contrattuale improvvisamente interrotto da quest’ultima. Di tal che, la condotta del ricorrente assumerebbe i connotati di un mero inadempimento civilistico, non essendo stato provato alcun atto di disposizione dei beni uti dominus;
2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l’insussistenza del dolo del reato, tenuto conto delle ragioni espresse con il primo motivo di ricorso, dimostrative della mancanza della coscienza e volontà di commettere un atto di appropriazione del bene altrui per trarne profitto. Non sarebbe stata adeguatamente valutata la crisi di liquidità in cui era caduta la società gestita dal ricorrente, il riconoscimento del debito, l’impegno a ristorarlo e l’aver agito in compensazione;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come appropriazione indebita anziché come furto, dal momento che la sottrazione di un bene del quale si abbia la mera detenzione precaria – come nel caso dell’imputato - integrerebbe quest’ultima fattispecie. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte manifestamente infondati ed, in parte, non consentiti. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sulla base di una interpretazione di merito del contratto di appalto di servizi, intercorso tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante e la società proprietaria dei beni, ha ritenuto che la prima avesse assunto l’obbligo della consegna dei beni venduti dalla multinazionale ai singoli acquirenti ed all’immediato trasferimento delle somme incassate, per contanti o per assegni, sui conti correnti della proprietaria;
tale adempimento, da un certo momento in poi (anno 2019), non era più avvenuto, avendo il ricorrente trattenuto indebitamente quanto percepito all’atto della consegna delle cose, nonostante il vincolo contrattuale inerente alla destinazione del corrispettivo delle vendite. Per il che, al caso in esame è stato correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di 3 somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01). Tanto esclude che si fosse trattato, come si sostiene in ricorso, di un mero inadempimento civilistico, essendovi stata, attraverso la lesione del vincolo di destinazione impresso dal contratto sul corrispettivo delle consegne dei beni, l’interversione del possesso che aveva, peraltro, procurato la risoluzione del contratto tra le parti. 2. Anche il secondo motivo è infondato avendo la Corte di appello rilevato, rispetto all’oggettiva appropriazione delle somme di danaro da parte del ricorrente nel momento in cui aveva violato il vincolo di destinazione di esse, l’irrilevanza del successivo riconoscimento del debito contratto dall’imputato in favore della proprietà, interpretato come ennesima, fraudolenta condotta volta a prendere tempo, fino a quando i rappresentanti della società interessata, avendo compreso il fine propostosi dal ricorrente, che continuava a non corrispondere quanto dovuto, avevano sporto querela, non risultando alcun adempimento ad essa successiva. La ricostruzione dei comportamenti dell’imputato è priva di vizi logico-giuridici e resiste alle obiezioni difensive, anche tenuto conto, rispetto a parte di esse, della pacifica giurisprudenza secondo la quale, in tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 27884 del 01/06/2022, [...], Rv. 283632-01). 3. Il terzo motivo di ricorso è inerente a questione che non poteva essere dedotta in questa sede, non avendo formato oggetto dell’atto di appello, fermo restando che, nel caso in esame, il ricorrente aveva acquisito la detenzione qualificata delle somme corrisposte dagli acquirenti, in base a specifici accordi commerciali con la società proprietaria dei beni, sicché in nessun caso poteva trattarsi di un furto, il cui compimento presuppone che l’autore del reato, al momento della commissione del fatto, abbia una mera detenzione non qualificata del bene. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili liquidate come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Vorwerk Italia sas di Vorwerk Management s.r.l. e Close Logistics s.r.l, che liquida in complessivi euro 4117,10 oltre accessori di legge. Così deciso, il 07/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente US DA EL CA