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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1959 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord del 01/04/2022, emessa nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria avente R.G. 1898/2021 e ad oggetto “somministrazione”, vertente:
TRA
2I (C.F. n. , in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto del notaio in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467), dagli avv. Persona_1
RT LU NO AJ (C.F. n. fax n. 0632110548 ed indirizzo PEC: C.F._1
e Michele Massimiliano Capasso (C.F. n. n. fax 081.8315934 Email_1 C.F._2 ed indirizzo PEC: , ed elettivamente domiciliata Email_2 presso l'avv. Michele Massimiliano Capasso, in Frattamaggiore, alla via Vittorio Emanuele 66;
APPELLANTE
E
(C.F. N. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_1 C.F._3
G. Ruoppolo n. 121, presso lo studio dell'avv. Gianluca Manna (C.F. n. , il quale C.F._4 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081.5515148 ed al seguente indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla Email_3 comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/02/2021, la conveniva in giudizio Parte_2
, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, affinché “previo accertamento del diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti di parte resistente e di qualunque terzo di trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro, ai locali siti in Casavatore, alla via S. T. Giovanni Esposito n. 79, ove è sito il contatore del gas, per l'utenza intestata a , al fine di procedere alla Controparte_2 disalimentazione del PDR 10400000530975, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a parte resistente nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore”, stabilendo la data di accesso e specifiche modalità esecutive richieste, e condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di inottemperanza al pagamento di una somma, con vittoria di spese.
In particolare, rappresentava che con telegramma del 15.11.2017 si informava l'utente della fissazione dell'accesso in data 27.11.2017 per disattivazione del contatore, ma nella data prevista non veniva consentito l'accesso, e pertanto la società ricorrente adiva il Tribunale, formulando le superiori richieste, sulla base di quanto previsto dall'art. 40.2.TIVG.
A fondamento delle proprie pretese, inoltre, la ricorrente si dichiarava concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas e proprietaria dell'impianto di distribuzione sino al misuratore n.
SMGR0340017226196, presente nell'immobile del resistente e deduceva la sussistenza di un obbligo in capo al resistente, quale proprietario – detentore dell'immobile dove era sito il misuratore, di consentire l'accesso allo stesso per controlli, finalità di sicurezza e in determinati casi – tra i quali quello della morosità dell'utente finale – e su richiesta della società di vendita, per la chiusura del punto di riconsegna (cd. PDR), tramite la rimozione del contatore.
Peraltro, veniva evidenziata l'esistenza dell'obbligo in capo al di consentire l'accesso al personale CP_1 della per i relativi adempimenti, essendo tale società di distribuzione altrimenti esposta Parte_2 all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 43 TIMG, quale conseguenza del mancato esercizio dell'attività di pubblico servizio entro i termini di cui all'art. 35 TIVG.
Il giudice di prime cure fissava udienza in data 13/07/2021 per la comparizione delle parti, ed onerava la ricorrente a notificare il ricorso ed il decreto.
Il si costituiva in giudizio in data 06/07/2021 eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza e/o CP_1 comunque l'irregolarità della notifica, con conseguente l'improcedibilità del giudizio. Sulle domande di controparte deduceva: in via preliminare, la violazione del TIMG all'art.
4.1 e 13 per mancanza della rituale messa in mora nonché della risoluzione contrattuale, da cui discendeva l'improponibilità del giudizio e, nel merito, chiedeva di accertare, sulla base delle prove prodotte e della documentazione depositata anche dalla controparte, l'illegittimità e l'infondatezza della domanda con conseguente rigetto della stessa.
Il Tribunale, all'udienza cartolare del 13/07/2021, rinviava “in prosieguo prima udienza” all'udienza del
05/11/2021 - tenutasi sempre in modalità cartolare -, all'esito della quale si riservava la decisione.
2 Successivamente, i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta (materialmente depositata nel fascicolo da ciascuna parte: in data 21/01/2022, mentre il in data 24/01/2022) di Parte_2 CP_1 cessazione della materia del contendere, nella quale, rinunciavano ai rispettivi atti, con estinzione del procedimento ed entrambi chiedevano la “compensazione delle spese di lite dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere”.
Nella istanza, davano atto che “in data 21/01/2021” (così veniva indicato in istanza) la società ricorrente aveva comunicato l'uscita del PDR dal cd. “servizio di default” e, pertanto, era venuto meno per la stessa l'obbligo legale di agire per la disalimentazione del PDR medesimo, senza depositare documento a sostegno.
Il Tribunale, letta l'istanza di rinuncia congiunta depositata da entrambe le parti, sciogliendo la riserva, fissava udienza in data 01/04/2022 al fine di esaminare la questione, con termine per note.
Orbene, le parti (la ricorrente in data 25/02/2022 ed il resistente in data 22/03/2022) depositavano note per la trattazione scritta riportandosi alla precedente istanza congiunta e reiterando la richiesta di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Il giudice, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 01/04/2022 e comunicata nella stessa data, decideva la causa dichiarando: “l'estinzione del giudizio con onere delle spese di lite a carico del ricorrente in quanto la comunicazione dell'uscita di controparte dal cd. servizio di default è avvenuta il 20.01.2021, e quindi in data antecedente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio il 19.02.2021 per cui, in base al principio della soccombenza virtuale, andava dichiarato inammissibile per difetto ab origine dell'interesse ad agire. La in persona del legale rappresentante p.t., va quindi condannata al pagamento in Parte_2 favore del ricorrente sig. di € 2.588,00 in base allo scaglione “indeterminabile – complessità CP_1 bassa” di cui al D.M. n. 55/2014 del giudizio e con esclusione della fase decisoria da distrarre a favore dell'avv.to Gianluca Manna dichiaratosene anticipatario”.
Con atto di appello notificato in data 2.5.2022 (tempestivo, essendo festivo il giorno precedente), proponeva impugnazione la avverso la summenzionata ordinanza, chiedendo: Parte_2
(i) “preso atto dell'istanza per cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia congiunta agli atti con spese compensate depositata in primo grado da entrambe le parti, rispettivamente il 21 e 24 gennaio 2022, disporre la compensazione delle spese di tale grado di giudizio;
(ii) in subordine, esaminata l'e-mail del 20/01/2022 con la quale è stata comunicata la revoca del default, nonché l'allegato estratto (sistema telematico dei rapporti tra società di CP_3 vendita e distribuzione del gas), dare atto della erronea indicazione della data inserita nell'istanza di cessazione della materia del contendere come tale posta a fondamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per essere venuto meno il presupposto che ha determinato l'accertamento della soccombenza virtuale;
3 (iii)in ulteriore subordine, accertato e dichiarato che il valore della controversia è inferiore ad €
1.000,00 e/o che nel primo grado si sono avute solo la fase di studio e la fase introduttiva, rimodulare la liquidazione delle spese in base alla corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014;
(iv) condannare l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione del provvedimento oggi impugnato, oltre interessi e con previsione di condanna accessoria ex art. 614 bis c.p.c.;
(v) con vittoria di spese del presente grado del giudizio”.
Nell'ambito dell'atto di appello, l'impugnante, nel ripercorrere lo svolgimento della vicenda, dava conto che in data 21/01/2022 i procuratori delle parti avevano convenuto di depositare istanza congiunta per la cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia agli atti di causa e spese compensate, alla luce del fatto che la società di vendita pre-default, in data 16/12/2021 ed in seguito al pagamento della morosità da parte del , aveva chiesto la revoca del default, e del fatto che solo in data 20/01/2022 (e CP_1 non 20.1.2021) la aveva comunicato al proprio procuratore l'uscita dal servizio di default Parte_2 del sig. per revoca. CP_1
L'appellante affermava che, per un mero errore materiale, l'istanza poi congiuntamente depositata indicava quale data di comunicazione dell'evento sopravvenuto il 20/01/2021, anziché il 20/01/2022.
La inoltre, sottolineava come l'avvocato di parte resistente avesse chiesto tramite e-mail Parte_2 del 18/03/2022 di “concordare una linea di condotta comune per la prossima udienza cartolare fissata dal
Giudice per il giorno 1 aprile 2022 proprio a seguito dell'anzidetta istanza congiuntamente depositata. In particolare sarebbe opportuno concordare se ribadire con nota d'udienza la medesima richiesta oppure far provvedere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”.
Riteneva l'appellante, con il primo motivo di gravame, sussistente una violazione dell'art. 112 c.p.c., dato il mancato accoglimento della richiesta congiunta di compensazione delle spese e data la sua condanna alla rifusione delle stesse per soccombenza virtuale.
A tal proposito, infatti, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse tenuto conto delle richieste delle parti, contenenti un esplicito rinvio all'istanza di rinuncia dalle stesse depositata, con istanza congiunta di spese compensate, essendosi riportato alla (asseritamente erronea) data di comunicazione dell'uscita dal servizio di default del per revoca, su cui poi fondava la propria decisione. CP_1
Infatti, la riteneva che, nell'esaminare tale istanza congiunta - sia che la si considerasse ex Parte_2 art. 306 c.p.c., sia che venisse invece considerata come richiesta di cessazione della materia del contendere - il giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della vicenda processuale o, comunque, pur accertando la soccombenza della ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dal disporre una condanna alle spese, in quanto: nessuna delle parti aveva richiesto la condanna alle spese dell'altra, formulando, invece, istanza di compensazione delle stesse.
4 In ordine alla valutazione compiuta dal giudice in relazione alla cd. soccombenza virtuale, poi, nell'atto di appello si affermava che il Tribunale, ritenendo sussistente un motivo di inammissibilità rilevato d'ufficio, non avrebbe “fatto ricorso a quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi dell'errore medesimo”. In particolare, si tratterebbe di “un errore di digitazione di una cifra dell'anno di una data presente nel preambolo dell'istanza di rinuncia congiunta per cessazione della materia del contendere”. Tale errore sarebbe stato commesso da parte ricorrente, per poi essere fatto proprio anche dalla resistente e dal giudice, il quale avrebbe ritenuto tale dato non superabile.
Tuttavia, secondo la società impugnante, la motivazione dell'istanza di rinuncia, ossia la cessazione della materia del contendere, implicherebbe di per sé la sopravvenienza di un evento estintivo. E allora, ciò avrebbe dovuto indurre il giudice almeno ad esaminare gli atti per rendersi conto che, al momento dell'introduzione del giudizio, il default fosse sussistente, come dimostrato “(a) dall'estratto del CP_3
(piattaforma informatica di dialogo tra società di distribuzione e società di vendita prevista da ) [doc. CP_4
1]; (b) dall'inesistenza di documenti atti a provare il contrario;
(c) dall'assenza di specifiche eccezioni di controparte”, documenti allegati all'atto di appello, ma afferenti ad una questione su cui il giudice del primo grado avrebbe potuto sollecitare chiarimenti, vista la decisione in difformità alle richieste delle parti.
Pertanto, la riteneva che la soccombenza fosse stata dichiarata sulla base di un mero errore Parte_2 materiale riconoscibile, come asseritamente dimostrato dai documenti allegati direttamente in appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., ossia la “comunicazione di cessazione del default del 20/01/2022 e estratto aggiornato, dal cui esame” emergerebbe “il pagamento alla società di vendita pre-default a dicembre CP_3
2021 [doc. 10.0 e 10.1]”.
Formulava, in subordine, un secondo motivo di gravame, contestando l'applicazione dei parametri di liquidazione delle spese di lite.
In particolare, la sottolineava l'erronea individuazione dello scaglione applicabile nel Parte_2 giudizio di primo grado ai fini della liquidazione delle spese (aderendo alla fascia “indeterminabile – bassa complessità”), e non invece al valore del contatore da rimuovere (inferiore ad € 1.000,00), e avendo, nel caso di specie, liquidato anche i compensi relativi alla fase istruttoria (in € 1.204,00, apportando così una maggiorazione del 45% dell'intero importo liquidato), nonostante la mancanza di mutamento di rito e di qualunque attività di tale natura, ed avendo il giudicante, in cause analoghe, dato luogo ad un'arbitraria e disomogenea liquidazione delle spese, individuando in quelle, il valore della controversia basandosi sul valore del contatore (inferiore ad € 1.000,00), applicando il relativo scaglione, e liquidato in € 354,00 i compensi complessivi, data la presenza di tre fasi processuali (mancando la fase istruttoria).
Chiedeva, infine, la “restituzione delle somme indebitamente versate” in forza del provvedimento di prime cure ed eventualmente pagate al solo fine di evitare gli oneri di un'esecuzione forzata. Peraltro, chiedeva di condannare controparte ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Con comparsa depositata in data 5.7.2022, si costituiva , richiamando per relationem Controparte_1 tutte le argomentazioni addotte nella comparsa di risposta di prime cure, ed impugnando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di appello, rilevando l'inesistenza del motivo di appello e comunque
5 l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito, e dunque il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
In particolare, l'appellato affermava la correttezza della decisione del giudice di prime cure, in quanto coerente con quanto rappresentato all'interno dell'istanza di cessazione della materia del contendere e ribadito nelle note di trattazione scritta. Dunque, l'appellante avrebbe indicato quale motivo di appello la riparazione di un proprio errore, ampliando inammissibilmente l'ambito di operatività dello strumento di gravame.
Peraltro, la non avrebbe provveduto in primo grado al deposito dell'estratto Parte_2 CP_3 aggiornato, rendendo così impossibile per il giudice e per il procuratore di parte resistente verificare quanto asserito dalla stessa. Perciò, il procuratore del si sarebbe limitato a recepire la data (supposta CP_1 erronea dall'appellante), come comunicata da controparte.
[... In via preliminare, l'appellato evidenziava di non aver avviato alcuna azione esecutiva nei confronti della e di aver anzi comunicato alla stessa, tramite PEC del 29/04/2022, la disponibilità ad Parte_2 attendere l'esito dell'impugnazione preannunciata da controparte.
Sempre in via preliminare, veniva contestata l'ammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto, in quanto l'art. 702 quater c.p.c. richiamerebbe la sola ordinanza di cui all'art. 702 ter, comma 6 c.p.c., ossia l'ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e non anche quella di cui al comma 5, ossia l'ordinanza di rigetto. Ciò, a parere dell'appellato, non costituirebbe violazione del diritto di difesa, essendo possibile proporre l'impugnazione di cui all'art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto.
L'appellato affermava poi che, anche qualora si volesse ritenere che l'appellante abbia in realtà avanzato il rimedio di cui all'art. 178 c.p.c. (e non l'impugnazione ex art. 702 quater c.p.c.), sarebbe comunque operante il limite del divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c. Di conseguenza, l'estratto CP_3 depositato per la prima volta in appello – a giudizio del sig. - dovrebbe ritenersi inammissibile, CP_1 non avendo la parte dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ma avendo anzi affermato di esserne in possesso almeno dal giorno 20/01/2022.
In ordine al principale motivo di appello, ossia il mancato accoglimento dell'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, l'appellato sottolineava come l'inquadramento del ruolo del giudice quale mero ratificatore delle istanze di parte sarebbe lontano dai principi regolatori del processo civile. Il giudice, piuttosto, ben avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando ex art. 100 c.p.c. la carenza dell'interesse ad agire ab origine, essendosi in tal senso attenuto alle circostanze così come rappresentate dalla stessa parte ricorrente (ossia l'uscita dal default anteriormente al deposito del ricorso). Del resto, la supposta erronea data di uscita dal default sarebbe stata ribadita due volte dall'appellante, e mai rettificata nelle more tra l'istanza di cessazione della materia e le note di trattazione, né all'interno delle note stesse.
Peraltro, non era mai stato depositato o esibito il relativo documento in prime cure. Perciò, non vi erano ragioni per il giudice di dubitare che la data di uscita dal default fosse corretta. Dunque, non sarebbe riscontrabile un errore del Tribunale per non aver dichiarato la “cessata materia del contendere per
6 circostanza sopravvenuta corrispondente alla data di deposito dell'istanza congiunta, con ciò superandola anche nella parte relativa alla richiesta di compensazione delle spese che ha giustamente provveduto a regolare secondo il principio della soccombenza virtuale”.
L'appellato, poi, evidenziava come la bonaria richiesta di pagamento – poi sospesa in attesa dell'esito dell'impugnazione – sia solo la naturale conseguenza del fatto che, dopo aver dato la propria disponibilità ad un mero abbandono del giudizio, la parte appellante abbia “provveduto per ottenere, senza concordare una linea comune, una pronuncia giudiziale rimettendosi al suo esito e di cui oggi si duole”.
A prescindere poi dalla pregnanza delle precedenti eccezioni, il sig. affermava che, in realtà, CP_1
l'azione era già improponibile al momento del deposito del ricorso, indipendentemente dall'erronea data di uscita del default, per la mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione previsti dalla legge. Il provvedimento del giudice di prime cure, dunque, sebbene formulato con motivazione diversa, sarebbe stato lo stesso - ossia una pronuncia di difetto di interesse ad agire ab origine e conseguente soccombenza virtuale - se avesse provveduto ad una disamina approfondita della documentazione in atti.
In particolare, si sottolineava che la materia su cui si fondava l'azione dell'attrice, sia regolata dal TIMG
(Testo Integrato Morosità Gas) e dal TIVG (Testo Integrato delle attività di Vendita del Gas), i quali, al fine di tutelare il contraente debole rispetto ad un bene primario come quello della fornitura dell'energia, prevederebbero stringenti e codificati presupposti per la richiesta di disalimentazione del contatore. Ebbene, la ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza delle condizioni di cui alla normativa speciale. In particolare, la mancata produzione delle fatture non pagate, della copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e relativa ricevuta di ricevimento, nonché del contratto relativo al servizio di fornitura o, in subordine, dell'ultima fattura pagata, avrebbe comportato la violazione dell'art. 13.7 del TIMG, capi a), c) e d), il quale richiedeva l'allegazione di tali documenti.
Su tale punto, veniva peraltro richiamato un caso simile risolto dallo stesso giudicante (ordinanza n. 2365/20, prodotta dall'attrice), nel quale tale documentazione veniva definita come “necessaria per comprovare la sussistenza dei presupposti (contratto, morosità, risoluzione contratto) per ottenere la disalimentazione fisica del contatore. In difetto di prova delle condizioni legittimanti la richiesta di disalimentazione, ai sensi della normativa sopra richiamata, la domanda va rigettata”.
Inoltre, l'appellato sottolineava altresì l'esistenza di una violazione dell'art. 13 bis TIMG, in quanto “non viene dimostrata la formula ivi riportata e che è condizione necessaria per porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna”.
Dunque, secondo l'impugnante, anche qualora si ritenesse legittima l'introduzione dell'estratto per la CP_3 prima volta in appello, identificando così la data di uscita dal default nel 16/12/2021 e non nel 20/01/2021, comunque tale documento non soddisferebbe i criteri di cui all'art. 702 quater c.p.c., non avendo “effetto estintivo né risolutivo per una riforma dell'ordinanza di primo grado che in ogni caso, per le ragioni esposte, avrebbe disposto l'estinzione del giudizio per mancanza di interesse ad agire ab origine”.
Ancora, il sig. riteneva non esservi stata violazione dell'art. 306 c.p.c., perché tale rinuncia “può CP_1 essere chiesta solo dalle parti o dall'avvocato ma solo se munito di procura speciale (Cass. 25045/19) e
7 comunque non richiesta in tal senso nonché priva dell'accettazione della controparte intesa quale rinuncia ex art. 306 cpc”.
Non vi sarebbe neanche stata violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corrispondenza tra chiesto e pronunciato atterebbe solo al merito della controversia, e non alle questioni processuali di ammissibilità, proponibilità e interesse ad agire.
L'appellato, poi, evidenziava come la sua presunta morosità, che aveva dato il via al procedimento per disalimentazione del contatore, fosse frutto in realtà di un accanimento nei suoi confronti. Infatti, dopo il cambio del contatore (modello elettronico) operato dal gestore della rete verso fine 2016, il CP_1 avrebbe più volte chiesto una verifica circa il corretto funzionamento dello stesso, dati i consumi risultati da quel momento spropositati nonostante non ci fosse stata alcuna modifica dell'uso degli strumenti agganciati alla fornitura gas. Tuttavia, il venditore e la società di gestione della rete non avevano dato alcun riscontro per quattro anni, finché, in data 01/07/2021, verificato il malfunzionamento del contatore, avevano provveduto a sostituirlo, confermando le illegittime richieste di pagamento, almeno rispetto al loro ammontare, per le quali si era addirittura chiesta un'esecuzione forzosa con condanna ex art. 614 bis c.p.c..
“Inoltre l'uscita dal default alla data del 16.12.2021, benché nell'estratto depositato dall'appellante CP_3 sia inquadrato in una casella immodificabile e predisposta con la dicitura “Data Avvenuto Pagamento”, in realtà non era stata determinata dal pagamento della morosità come sostenuto da controparte (cfr pag. 4 punto 6 atto di appello) ma dall'aver preso atto che l'avvio della procedura di default era illegittima in virtù di quanto sopra descritto. A riprova, alla data del 30.06.2022 (e quindi successivamente all'uscita dal default), sono in corso trattative tra il e la società di vendita per la Controparte_1 Controparte_5 corretta determinazione del dovuto e per l'avvio di un piano di rateizzazione (cfr “mail del 30 CP_5 giugno 2022” in produzione dell'appellato)”.
Ancora, l'appellato affermava la non veridicità di quanto riportato nei verbali di accesso per l'intervento sul contatore (depositati dall'appellante in primo grado), ossia, l'impossibilità di accedere allo stesso. Infatti, i contatori del gas insistenti nella palazzina di Via Esposito Giovanni n. 78 in Casavatore, in realtà, sarebbero
“situati all'esterno del fabbricato, di libero accesso per chiunque e schermati solo da due ante metalliche tenute ferme da un gancetto privo di lucchetto” (come emergerebbe dalla “foto contatori palazzina produzione di primo grado”). E ciò rileverebbe in quanto l'azione di disalimentazione era stata avanzata in ragione di un'impossibilità, se non tramite forza pubblica, di intervenire. Ed invece, secondo l'appellato, ben potevano gli operai della intervenire senza necessità della forza. Parte_2
[... Alla luce di queste considerazioni, l'appellato affermava non esserci alcun interesse ad agire in capo alla e, quindi, anche qualora il “Giudice di primo grado avesse voluto appurare il merito della Parte_2 questione, il provvedimento, ancora una volta, ed anche nello stretto merito, avrebbe avuto il medesimo esito, ossia una pronuncia di soccombenza virtuale per difetto di interesse ad agire ab origine”.
Infine, rispetto ai parametri di liquidazione delle spese, nella comparsa di risposta in appello venivano contestati i provvedimenti allegati da controparte, rispetto ai quali non sarebbe dato sapere l'esatta formulazione introduttiva del giudizio, funzionale all'inquadramento dello scaglione loro riferibile. Piuttosto,
8 occorrerebbe limitarsi al giudizio de quo, nell'ambito del quale “la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
è formulata in misura indeterminabile (500 euro da corrispondersi per ogni diniego di accesso o 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo), in quanto suscettibile di applicazione, appunto, per un numero indeterminabile di volte. Se l'appellante avesse voluto inquadrare la sua domanda in uno scaglione ben individuato avrebbe dovuto limitare, esplicitamente, la richiesta di condanna fino ad un limite di £ tot”.
Peraltro, sarebbe corretta la liquidazione – comunque coi valori di riferimento di complessità bassa - della fase istruttoria, in quanto nel D.M. 55/2014 essa viene definita come di istruzione/trattazione, e non solo di istruzione.
Concludeva in tal senso: “in via preliminare, dichiarare l'inesistenza del motivo di appello e/o comunque la sua inammissibilità così come formulato;
in via principale rigettare dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, oltre che non provato, con integrale conferma dell'impugnata ordinanza;
confermare il provvedimento di primo grado anche in ordine alle spese ed alle competenze legali liquidate”, chiedendo la vittoria delle spese del grado di appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 21/10/2025 nelle forme della trattazione scritta, il collegio - preso atto che l'appellante con ulteriore nota tempestiva segnalava l'avvenuta fusione in altra società chiedendo di tenerne conto nella decisione - tratteneva la causa in Controparte_6 decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per le comparse conclusionali, in virtù del potere ufficioso di cui al comma 2, e 20 giorni per le memorie di replica).
Nell'ambito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica entrambe le parti si rimettevano ai precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla ora deve essere accolto, con conseguente Parte_2 Controparte_6 riforma della statuizione di primo grado, per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del gravame, risultando infondate le eccezioni di inammissibilità, basate su un'errata interpretazione dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto nel rito sommario, tanto la ordinanza di accoglimento che di rigetto risultano appellabili;
ed infatti, il richiamo nella norma disciplinante l'appello, ovvero l'art. 702 quater c.p.c., al provvedimento previsto nel comma sesto dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità con il precedente comma 5, il quale prevede una disciplina conforme ed unitaria per l'ordinanza decisoria di accoglimento o di rigetto, espressamente richiamate, essendo la diversa interpretazione, ovvero di appellabilità secondo l'esito della lite, contraria alla ragionevolezza ed uguaglianza, così come parimenti, l'ordinanza in entrambi i casi produce gli effetti del giudicato (cfr. Cass.
22387/2015, Cass. 5840/2017).
È altresì ammissibile il gravame anche se il motivo di doglianza sia fondato su un errore indotto dalla parte, non essendovi espresse preclusioni.
Va peraltro evidenziato che la riproposizione delle difese svolte dal , in mancanza di una volontà CP_1 esplicita di modifica della sentenza non determinino la proposizione di un appello incidentale ma sono
9 evidentemente rivolte alla conferma dell'accertamento della soccombenza virtuale come determinata in primo grado.
Pertanto l'oggetto del presente gravame resta limitato alla decisione in ordine alle spese di lite del primo grado, avendo il giudice di primo grado, in accoglimento (implicito) della domanda di rinuncia o cessazione della materia del contendere dichiarato estinto il giudizio.
Sempre in via preliminare va anche osservato che diversamente dall'appello seguente il rito ordinario, l'art. 702 quater c.p.c. preserva comunque la facoltà di deposito di nuovi documenti in sede di gravame purchè indispensabili ai fini della decisione, pertanto a tal fine si ritiene ammissibile la produzione della comunicazione dell'uscita dal default al fine di verificarne l'esatta data, risultando questa il fondamento della ratio decidendi della soccombenza virtuale sulle spese, qui oggetto di impugnazione.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità prevalente interpreta in maniera piuttosto amplia il concetto di indispensabilità. In particolare, ai fini dell'art. 702 quater c.p.c., devono considerarsi indispensabili per la decisione i mezzi di prova o i documenti idonei “a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 16292/2024).
Aderendo a tale orientamento, risulta evidente l'indispensabilità dei documenti prodotti direttamente in appello dalla società istante, in quanto idonei a chiarificare ulteriormente il corretto svolgimento del fatto storico e a collocare correttamente gli avvenimenti nel tempo. Sulla scorta di tali acquisizioni, infatti, risulta inequivocabile che la data di revoca del default corrisponda al 16/12/2021, e non al 20/01/2021, come invece erroneamente indicato dalle parti in primo grado.
Nel merito l'appello appare fondato sulla scorta del primo motivo di gravame.
Va condivisa la deduzione dell'appellante, contenuta nel primo motivo, relativa alla violazione dell'art. 112
c.p.c., e dunque del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in particolare, una ultra petizione, nel mancato accoglimento della richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Ed invero la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e conseguenziale alla definizione del merito, può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche di ufficio e quindi in mancanza di esplicita richiesta, a meno che non vi sia stata un'espressa volontà contraria della parte risultata vittoriosa, la quale abbia richiesto la compensazione delle spese di lite (Cass. 22106/2007, Cass. 24560/2013).
A tal proposito, infatti, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse tenuto conto delle richieste delle parti, contenenti un esplicito rinvio all'istanza di rinuncia dalle stesse depositata, con istanza congiunta di spese compensate.
Peraltro, anche in mancanza di espressa richiesta di rinuncia alle spese di lite, e compensazione delle stesse,
è ben evidente la errata determinazione della soccombenza virtuale, stante la definizione della morosità cagionante la disalimentazione successivamente alla instaurazione del giudizio (essendovi, quindi, un interesse al momento della proposizione del giudizio), come si ricava dal documento qui depositato, ovvero il modulo del 19.1.2022 (e non 2021), in cui con riferimento al , ed al numero PdR oggetto CP_3 CP_1
10 del giudizio, si attesta la revoca dello stato di default, a seguito del pagamento della morosità del 16.12.2021.
Peraltro, la compiuta lettura del fascicolo del primo grado avrebbe potuto indurre il giudice a rilevare l'errore, quanto meno, o indurlo a chiedere chiarimenti per una contraddizione evidente, posto che nel fascicolo di primo grado del ricorrente, qui allegato sempre in formato telematico risultano, non solo allegate le fatture, ma un estratto conto di (società venditrice dell'energia), recante al 11.2.2021 – CP_5 dunque contestualmente alla instaurazione del giudizio e successivamente alla presunta data di uscita dal default del 20.1.2021 – una morosità di € 880,81.
Ancora, la riproposizione delle deduzioni difensive svolte in primo grado, in ordine alla mancanza di documentazione relativa al contratto, sua risoluzione e richiesta di messa in mora, deve ritenersi superata dal successivo pagamento della mora, implicante il suo riconoscimento da parte dell'utente (ulteriore documentazione allegata in questa sede e successiva alla data dell'ordinanza impugnata, volta a smentire la chiusura della precedente procedura di default, non risulta incidente su quanto fin qui detto, essendo priva dei riferimenti al PdR, e della indicazione del periodo contestato, non potendosi escludere una nuova successiva inadempienza).
Dunque la soccombenza virtuale, fondata dal primo giudice sulla ab origine insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'istante, o improponibilità, è errata in quanto fondata su un evidente errore materiale contenuto nella congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere e ribadito nelle successive note delle parti, che a tale richiesta si richiamavano, e comunque dal riconoscimento della debenza da parte dell'utente il quale eseguiva l'esatto pagamento.
Ed allora, in accoglimento del primo motivo di gravame, va riformata la ordinanza di primo grado, nella parte in cui condanna la ora pagamento delle spese di lite, disponendo, Controparte_7 Controparte_8 invece, la totale compensazione delle spese di primo grado.
Alla luce della disposta compensazione delle spese di primo grado, deve ritenersi assorbito, in quanto privato di pregnanza, il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese medesime.
Nulla va disposto in ordine alla richiesta di restituzione, formulata nel terzo motivo, in quanto non risulta provato l'adempimento del dispositivo in ordine alla condanna alle spese (ed invero l'appellante non insisteva in tale richiesta in comparsa conclusionale).
Infine, sul governo delle spese del grado di appello, secondo il principio della soccombenza, CP_1
va condannato al pagamento delle spese in favore della ora
[...] Controparte_9 Controparte_6 secondo lo scaglione individuato dalla somma oggetto di gravame (€ 2.588,00), ovvero le spese liquidate nel primo grado, nel minimo, stante la non particolare complessità delle questioni. La soccombenza va determinata rispetto all'oggetto dell'impugnazione, in cui si chiedeva di riformare la vittoria delle spese di lite del , in compensazione, ma tiene anche conto della peculiare condotta processuale del predetto, CP_1 il quale pur avendo nel primo grado chiesto la cessazione della materia del contendere e compensazione integrale ha inspiegabilmente in questo grado proposto diffuse difese per mantenere la vittoria di spese in suo favore erroneamente statuita dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_2 di Napoli Nord del 01/04/2022, nei confronti del sig. , ogni ulteriore istanza rigetta e Controparte_1 disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto riforma l'impugnata ordinanza disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;
2. condanna al pagamento in favore della società appellante delle spese di Controparte_2 questo grado di giudizio che liquida in € 64,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Luigi
Cozzolino.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1959 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord del 01/04/2022, emessa nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria avente R.G. 1898/2021 e ad oggetto “somministrazione”, vertente:
TRA
2I (C.F. n. , in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto del notaio in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467), dagli avv. Persona_1
RT LU NO AJ (C.F. n. fax n. 0632110548 ed indirizzo PEC: C.F._1
e Michele Massimiliano Capasso (C.F. n. n. fax 081.8315934 Email_1 C.F._2 ed indirizzo PEC: , ed elettivamente domiciliata Email_2 presso l'avv. Michele Massimiliano Capasso, in Frattamaggiore, alla via Vittorio Emanuele 66;
APPELLANTE
E
(C.F. N. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_1 C.F._3
G. Ruoppolo n. 121, presso lo studio dell'avv. Gianluca Manna (C.F. n. , il quale C.F._4 dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081.5515148 ed al seguente indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla Email_3 comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/02/2021, la conveniva in giudizio Parte_2
, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, affinché “previo accertamento del diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la
Ricorrente, nei confronti di parte resistente e di qualunque terzo di trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro, ai locali siti in Casavatore, alla via S. T. Giovanni Esposito n. 79, ove è sito il contatore del gas, per l'utenza intestata a , al fine di procedere alla Controparte_2 disalimentazione del PDR 10400000530975, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a parte resistente nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore”, stabilendo la data di accesso e specifiche modalità esecutive richieste, e condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di inottemperanza al pagamento di una somma, con vittoria di spese.
In particolare, rappresentava che con telegramma del 15.11.2017 si informava l'utente della fissazione dell'accesso in data 27.11.2017 per disattivazione del contatore, ma nella data prevista non veniva consentito l'accesso, e pertanto la società ricorrente adiva il Tribunale, formulando le superiori richieste, sulla base di quanto previsto dall'art. 40.2.TIVG.
A fondamento delle proprie pretese, inoltre, la ricorrente si dichiarava concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas e proprietaria dell'impianto di distribuzione sino al misuratore n.
SMGR0340017226196, presente nell'immobile del resistente e deduceva la sussistenza di un obbligo in capo al resistente, quale proprietario – detentore dell'immobile dove era sito il misuratore, di consentire l'accesso allo stesso per controlli, finalità di sicurezza e in determinati casi – tra i quali quello della morosità dell'utente finale – e su richiesta della società di vendita, per la chiusura del punto di riconsegna (cd. PDR), tramite la rimozione del contatore.
Peraltro, veniva evidenziata l'esistenza dell'obbligo in capo al di consentire l'accesso al personale CP_1 della per i relativi adempimenti, essendo tale società di distribuzione altrimenti esposta Parte_2 all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 43 TIMG, quale conseguenza del mancato esercizio dell'attività di pubblico servizio entro i termini di cui all'art. 35 TIVG.
Il giudice di prime cure fissava udienza in data 13/07/2021 per la comparizione delle parti, ed onerava la ricorrente a notificare il ricorso ed il decreto.
Il si costituiva in giudizio in data 06/07/2021 eccependo in via pregiudiziale l'inesistenza e/o CP_1 comunque l'irregolarità della notifica, con conseguente l'improcedibilità del giudizio. Sulle domande di controparte deduceva: in via preliminare, la violazione del TIMG all'art.
4.1 e 13 per mancanza della rituale messa in mora nonché della risoluzione contrattuale, da cui discendeva l'improponibilità del giudizio e, nel merito, chiedeva di accertare, sulla base delle prove prodotte e della documentazione depositata anche dalla controparte, l'illegittimità e l'infondatezza della domanda con conseguente rigetto della stessa.
Il Tribunale, all'udienza cartolare del 13/07/2021, rinviava “in prosieguo prima udienza” all'udienza del
05/11/2021 - tenutasi sempre in modalità cartolare -, all'esito della quale si riservava la decisione.
2 Successivamente, i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta (materialmente depositata nel fascicolo da ciascuna parte: in data 21/01/2022, mentre il in data 24/01/2022) di Parte_2 CP_1 cessazione della materia del contendere, nella quale, rinunciavano ai rispettivi atti, con estinzione del procedimento ed entrambi chiedevano la “compensazione delle spese di lite dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere”.
Nella istanza, davano atto che “in data 21/01/2021” (così veniva indicato in istanza) la società ricorrente aveva comunicato l'uscita del PDR dal cd. “servizio di default” e, pertanto, era venuto meno per la stessa l'obbligo legale di agire per la disalimentazione del PDR medesimo, senza depositare documento a sostegno.
Il Tribunale, letta l'istanza di rinuncia congiunta depositata da entrambe le parti, sciogliendo la riserva, fissava udienza in data 01/04/2022 al fine di esaminare la questione, con termine per note.
Orbene, le parti (la ricorrente in data 25/02/2022 ed il resistente in data 22/03/2022) depositavano note per la trattazione scritta riportandosi alla precedente istanza congiunta e reiterando la richiesta di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Il giudice, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 01/04/2022 e comunicata nella stessa data, decideva la causa dichiarando: “l'estinzione del giudizio con onere delle spese di lite a carico del ricorrente in quanto la comunicazione dell'uscita di controparte dal cd. servizio di default è avvenuta il 20.01.2021, e quindi in data antecedente alla iscrizione a ruolo del presente giudizio il 19.02.2021 per cui, in base al principio della soccombenza virtuale, andava dichiarato inammissibile per difetto ab origine dell'interesse ad agire. La in persona del legale rappresentante p.t., va quindi condannata al pagamento in Parte_2 favore del ricorrente sig. di € 2.588,00 in base allo scaglione “indeterminabile – complessità CP_1 bassa” di cui al D.M. n. 55/2014 del giudizio e con esclusione della fase decisoria da distrarre a favore dell'avv.to Gianluca Manna dichiaratosene anticipatario”.
Con atto di appello notificato in data 2.5.2022 (tempestivo, essendo festivo il giorno precedente), proponeva impugnazione la avverso la summenzionata ordinanza, chiedendo: Parte_2
(i) “preso atto dell'istanza per cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia congiunta agli atti con spese compensate depositata in primo grado da entrambe le parti, rispettivamente il 21 e 24 gennaio 2022, disporre la compensazione delle spese di tale grado di giudizio;
(ii) in subordine, esaminata l'e-mail del 20/01/2022 con la quale è stata comunicata la revoca del default, nonché l'allegato estratto (sistema telematico dei rapporti tra società di CP_3 vendita e distribuzione del gas), dare atto della erronea indicazione della data inserita nell'istanza di cessazione della materia del contendere come tale posta a fondamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per essere venuto meno il presupposto che ha determinato l'accertamento della soccombenza virtuale;
3 (iii)in ulteriore subordine, accertato e dichiarato che il valore della controversia è inferiore ad €
1.000,00 e/o che nel primo grado si sono avute solo la fase di studio e la fase introduttiva, rimodulare la liquidazione delle spese in base alla corretta applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014;
(iv) condannare l'appellata alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione del provvedimento oggi impugnato, oltre interessi e con previsione di condanna accessoria ex art. 614 bis c.p.c.;
(v) con vittoria di spese del presente grado del giudizio”.
Nell'ambito dell'atto di appello, l'impugnante, nel ripercorrere lo svolgimento della vicenda, dava conto che in data 21/01/2022 i procuratori delle parti avevano convenuto di depositare istanza congiunta per la cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia agli atti di causa e spese compensate, alla luce del fatto che la società di vendita pre-default, in data 16/12/2021 ed in seguito al pagamento della morosità da parte del , aveva chiesto la revoca del default, e del fatto che solo in data 20/01/2022 (e CP_1 non 20.1.2021) la aveva comunicato al proprio procuratore l'uscita dal servizio di default Parte_2 del sig. per revoca. CP_1
L'appellante affermava che, per un mero errore materiale, l'istanza poi congiuntamente depositata indicava quale data di comunicazione dell'evento sopravvenuto il 20/01/2021, anziché il 20/01/2022.
La inoltre, sottolineava come l'avvocato di parte resistente avesse chiesto tramite e-mail Parte_2 del 18/03/2022 di “concordare una linea di condotta comune per la prossima udienza cartolare fissata dal
Giudice per il giorno 1 aprile 2022 proprio a seguito dell'anzidetta istanza congiuntamente depositata. In particolare sarebbe opportuno concordare se ribadire con nota d'udienza la medesima richiesta oppure far provvedere ai sensi dell'art. 309 c.p.c.”.
Riteneva l'appellante, con il primo motivo di gravame, sussistente una violazione dell'art. 112 c.p.c., dato il mancato accoglimento della richiesta congiunta di compensazione delle spese e data la sua condanna alla rifusione delle stesse per soccombenza virtuale.
A tal proposito, infatti, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse tenuto conto delle richieste delle parti, contenenti un esplicito rinvio all'istanza di rinuncia dalle stesse depositata, con istanza congiunta di spese compensate, essendosi riportato alla (asseritamente erronea) data di comunicazione dell'uscita dal servizio di default del per revoca, su cui poi fondava la propria decisione. CP_1
Infatti, la riteneva che, nell'esaminare tale istanza congiunta - sia che la si considerasse ex Parte_2 art. 306 c.p.c., sia che venisse invece considerata come richiesta di cessazione della materia del contendere - il giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito della vicenda processuale o, comunque, pur accertando la soccombenza della ricorrente, avrebbe dovuto astenersi dal disporre una condanna alle spese, in quanto: nessuna delle parti aveva richiesto la condanna alle spese dell'altra, formulando, invece, istanza di compensazione delle stesse.
4 In ordine alla valutazione compiuta dal giudice in relazione alla cd. soccombenza virtuale, poi, nell'atto di appello si affermava che il Tribunale, ritenendo sussistente un motivo di inammissibilità rilevato d'ufficio, non avrebbe “fatto ricorso a quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi dell'errore medesimo”. In particolare, si tratterebbe di “un errore di digitazione di una cifra dell'anno di una data presente nel preambolo dell'istanza di rinuncia congiunta per cessazione della materia del contendere”. Tale errore sarebbe stato commesso da parte ricorrente, per poi essere fatto proprio anche dalla resistente e dal giudice, il quale avrebbe ritenuto tale dato non superabile.
Tuttavia, secondo la società impugnante, la motivazione dell'istanza di rinuncia, ossia la cessazione della materia del contendere, implicherebbe di per sé la sopravvenienza di un evento estintivo. E allora, ciò avrebbe dovuto indurre il giudice almeno ad esaminare gli atti per rendersi conto che, al momento dell'introduzione del giudizio, il default fosse sussistente, come dimostrato “(a) dall'estratto del CP_3
(piattaforma informatica di dialogo tra società di distribuzione e società di vendita prevista da ) [doc. CP_4
1]; (b) dall'inesistenza di documenti atti a provare il contrario;
(c) dall'assenza di specifiche eccezioni di controparte”, documenti allegati all'atto di appello, ma afferenti ad una questione su cui il giudice del primo grado avrebbe potuto sollecitare chiarimenti, vista la decisione in difformità alle richieste delle parti.
Pertanto, la riteneva che la soccombenza fosse stata dichiarata sulla base di un mero errore Parte_2 materiale riconoscibile, come asseritamente dimostrato dai documenti allegati direttamente in appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., ossia la “comunicazione di cessazione del default del 20/01/2022 e estratto aggiornato, dal cui esame” emergerebbe “il pagamento alla società di vendita pre-default a dicembre CP_3
2021 [doc. 10.0 e 10.1]”.
Formulava, in subordine, un secondo motivo di gravame, contestando l'applicazione dei parametri di liquidazione delle spese di lite.
In particolare, la sottolineava l'erronea individuazione dello scaglione applicabile nel Parte_2 giudizio di primo grado ai fini della liquidazione delle spese (aderendo alla fascia “indeterminabile – bassa complessità”), e non invece al valore del contatore da rimuovere (inferiore ad € 1.000,00), e avendo, nel caso di specie, liquidato anche i compensi relativi alla fase istruttoria (in € 1.204,00, apportando così una maggiorazione del 45% dell'intero importo liquidato), nonostante la mancanza di mutamento di rito e di qualunque attività di tale natura, ed avendo il giudicante, in cause analoghe, dato luogo ad un'arbitraria e disomogenea liquidazione delle spese, individuando in quelle, il valore della controversia basandosi sul valore del contatore (inferiore ad € 1.000,00), applicando il relativo scaglione, e liquidato in € 354,00 i compensi complessivi, data la presenza di tre fasi processuali (mancando la fase istruttoria).
Chiedeva, infine, la “restituzione delle somme indebitamente versate” in forza del provvedimento di prime cure ed eventualmente pagate al solo fine di evitare gli oneri di un'esecuzione forzata. Peraltro, chiedeva di condannare controparte ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Con comparsa depositata in data 5.7.2022, si costituiva , richiamando per relationem Controparte_1 tutte le argomentazioni addotte nella comparsa di risposta di prime cure, ed impugnando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di appello, rilevando l'inesistenza del motivo di appello e comunque
5 l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito, e dunque il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
In particolare, l'appellato affermava la correttezza della decisione del giudice di prime cure, in quanto coerente con quanto rappresentato all'interno dell'istanza di cessazione della materia del contendere e ribadito nelle note di trattazione scritta. Dunque, l'appellante avrebbe indicato quale motivo di appello la riparazione di un proprio errore, ampliando inammissibilmente l'ambito di operatività dello strumento di gravame.
Peraltro, la non avrebbe provveduto in primo grado al deposito dell'estratto Parte_2 CP_3 aggiornato, rendendo così impossibile per il giudice e per il procuratore di parte resistente verificare quanto asserito dalla stessa. Perciò, il procuratore del si sarebbe limitato a recepire la data (supposta CP_1 erronea dall'appellante), come comunicata da controparte.
[... In via preliminare, l'appellato evidenziava di non aver avviato alcuna azione esecutiva nei confronti della e di aver anzi comunicato alla stessa, tramite PEC del 29/04/2022, la disponibilità ad Parte_2 attendere l'esito dell'impugnazione preannunciata da controparte.
Sempre in via preliminare, veniva contestata l'ammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto, in quanto l'art. 702 quater c.p.c. richiamerebbe la sola ordinanza di cui all'art. 702 ter, comma 6 c.p.c., ossia l'ordinanza di accoglimento provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e non anche quella di cui al comma 5, ossia l'ordinanza di rigetto. Ciò, a parere dell'appellato, non costituirebbe violazione del diritto di difesa, essendo possibile proporre l'impugnazione di cui all'art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto.
L'appellato affermava poi che, anche qualora si volesse ritenere che l'appellante abbia in realtà avanzato il rimedio di cui all'art. 178 c.p.c. (e non l'impugnazione ex art. 702 quater c.p.c.), sarebbe comunque operante il limite del divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c. Di conseguenza, l'estratto CP_3 depositato per la prima volta in appello – a giudizio del sig. - dovrebbe ritenersi inammissibile, CP_1 non avendo la parte dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, ma avendo anzi affermato di esserne in possesso almeno dal giorno 20/01/2022.
In ordine al principale motivo di appello, ossia il mancato accoglimento dell'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, l'appellato sottolineava come l'inquadramento del ruolo del giudice quale mero ratificatore delle istanze di parte sarebbe lontano dai principi regolatori del processo civile. Il giudice, piuttosto, ben avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando ex art. 100 c.p.c. la carenza dell'interesse ad agire ab origine, essendosi in tal senso attenuto alle circostanze così come rappresentate dalla stessa parte ricorrente (ossia l'uscita dal default anteriormente al deposito del ricorso). Del resto, la supposta erronea data di uscita dal default sarebbe stata ribadita due volte dall'appellante, e mai rettificata nelle more tra l'istanza di cessazione della materia e le note di trattazione, né all'interno delle note stesse.
Peraltro, non era mai stato depositato o esibito il relativo documento in prime cure. Perciò, non vi erano ragioni per il giudice di dubitare che la data di uscita dal default fosse corretta. Dunque, non sarebbe riscontrabile un errore del Tribunale per non aver dichiarato la “cessata materia del contendere per
6 circostanza sopravvenuta corrispondente alla data di deposito dell'istanza congiunta, con ciò superandola anche nella parte relativa alla richiesta di compensazione delle spese che ha giustamente provveduto a regolare secondo il principio della soccombenza virtuale”.
L'appellato, poi, evidenziava come la bonaria richiesta di pagamento – poi sospesa in attesa dell'esito dell'impugnazione – sia solo la naturale conseguenza del fatto che, dopo aver dato la propria disponibilità ad un mero abbandono del giudizio, la parte appellante abbia “provveduto per ottenere, senza concordare una linea comune, una pronuncia giudiziale rimettendosi al suo esito e di cui oggi si duole”.
A prescindere poi dalla pregnanza delle precedenti eccezioni, il sig. affermava che, in realtà, CP_1
l'azione era già improponibile al momento del deposito del ricorso, indipendentemente dall'erronea data di uscita del default, per la mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione previsti dalla legge. Il provvedimento del giudice di prime cure, dunque, sebbene formulato con motivazione diversa, sarebbe stato lo stesso - ossia una pronuncia di difetto di interesse ad agire ab origine e conseguente soccombenza virtuale - se avesse provveduto ad una disamina approfondita della documentazione in atti.
In particolare, si sottolineava che la materia su cui si fondava l'azione dell'attrice, sia regolata dal TIMG
(Testo Integrato Morosità Gas) e dal TIVG (Testo Integrato delle attività di Vendita del Gas), i quali, al fine di tutelare il contraente debole rispetto ad un bene primario come quello della fornitura dell'energia, prevederebbero stringenti e codificati presupposti per la richiesta di disalimentazione del contatore. Ebbene, la ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza delle condizioni di cui alla normativa speciale. In particolare, la mancata produzione delle fatture non pagate, della copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e relativa ricevuta di ricevimento, nonché del contratto relativo al servizio di fornitura o, in subordine, dell'ultima fattura pagata, avrebbe comportato la violazione dell'art. 13.7 del TIMG, capi a), c) e d), il quale richiedeva l'allegazione di tali documenti.
Su tale punto, veniva peraltro richiamato un caso simile risolto dallo stesso giudicante (ordinanza n. 2365/20, prodotta dall'attrice), nel quale tale documentazione veniva definita come “necessaria per comprovare la sussistenza dei presupposti (contratto, morosità, risoluzione contratto) per ottenere la disalimentazione fisica del contatore. In difetto di prova delle condizioni legittimanti la richiesta di disalimentazione, ai sensi della normativa sopra richiamata, la domanda va rigettata”.
Inoltre, l'appellato sottolineava altresì l'esistenza di una violazione dell'art. 13 bis TIMG, in quanto “non viene dimostrata la formula ivi riportata e che è condizione necessaria per porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna”.
Dunque, secondo l'impugnante, anche qualora si ritenesse legittima l'introduzione dell'estratto per la CP_3 prima volta in appello, identificando così la data di uscita dal default nel 16/12/2021 e non nel 20/01/2021, comunque tale documento non soddisferebbe i criteri di cui all'art. 702 quater c.p.c., non avendo “effetto estintivo né risolutivo per una riforma dell'ordinanza di primo grado che in ogni caso, per le ragioni esposte, avrebbe disposto l'estinzione del giudizio per mancanza di interesse ad agire ab origine”.
Ancora, il sig. riteneva non esservi stata violazione dell'art. 306 c.p.c., perché tale rinuncia “può CP_1 essere chiesta solo dalle parti o dall'avvocato ma solo se munito di procura speciale (Cass. 25045/19) e
7 comunque non richiesta in tal senso nonché priva dell'accettazione della controparte intesa quale rinuncia ex art. 306 cpc”.
Non vi sarebbe neanche stata violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corrispondenza tra chiesto e pronunciato atterebbe solo al merito della controversia, e non alle questioni processuali di ammissibilità, proponibilità e interesse ad agire.
L'appellato, poi, evidenziava come la sua presunta morosità, che aveva dato il via al procedimento per disalimentazione del contatore, fosse frutto in realtà di un accanimento nei suoi confronti. Infatti, dopo il cambio del contatore (modello elettronico) operato dal gestore della rete verso fine 2016, il CP_1 avrebbe più volte chiesto una verifica circa il corretto funzionamento dello stesso, dati i consumi risultati da quel momento spropositati nonostante non ci fosse stata alcuna modifica dell'uso degli strumenti agganciati alla fornitura gas. Tuttavia, il venditore e la società di gestione della rete non avevano dato alcun riscontro per quattro anni, finché, in data 01/07/2021, verificato il malfunzionamento del contatore, avevano provveduto a sostituirlo, confermando le illegittime richieste di pagamento, almeno rispetto al loro ammontare, per le quali si era addirittura chiesta un'esecuzione forzosa con condanna ex art. 614 bis c.p.c..
“Inoltre l'uscita dal default alla data del 16.12.2021, benché nell'estratto depositato dall'appellante CP_3 sia inquadrato in una casella immodificabile e predisposta con la dicitura “Data Avvenuto Pagamento”, in realtà non era stata determinata dal pagamento della morosità come sostenuto da controparte (cfr pag. 4 punto 6 atto di appello) ma dall'aver preso atto che l'avvio della procedura di default era illegittima in virtù di quanto sopra descritto. A riprova, alla data del 30.06.2022 (e quindi successivamente all'uscita dal default), sono in corso trattative tra il e la società di vendita per la Controparte_1 Controparte_5 corretta determinazione del dovuto e per l'avvio di un piano di rateizzazione (cfr “mail del 30 CP_5 giugno 2022” in produzione dell'appellato)”.
Ancora, l'appellato affermava la non veridicità di quanto riportato nei verbali di accesso per l'intervento sul contatore (depositati dall'appellante in primo grado), ossia, l'impossibilità di accedere allo stesso. Infatti, i contatori del gas insistenti nella palazzina di Via Esposito Giovanni n. 78 in Casavatore, in realtà, sarebbero
“situati all'esterno del fabbricato, di libero accesso per chiunque e schermati solo da due ante metalliche tenute ferme da un gancetto privo di lucchetto” (come emergerebbe dalla “foto contatori palazzina produzione di primo grado”). E ciò rileverebbe in quanto l'azione di disalimentazione era stata avanzata in ragione di un'impossibilità, se non tramite forza pubblica, di intervenire. Ed invece, secondo l'appellato, ben potevano gli operai della intervenire senza necessità della forza. Parte_2
[... Alla luce di queste considerazioni, l'appellato affermava non esserci alcun interesse ad agire in capo alla e, quindi, anche qualora il “Giudice di primo grado avesse voluto appurare il merito della Parte_2 questione, il provvedimento, ancora una volta, ed anche nello stretto merito, avrebbe avuto il medesimo esito, ossia una pronuncia di soccombenza virtuale per difetto di interesse ad agire ab origine”.
Infine, rispetto ai parametri di liquidazione delle spese, nella comparsa di risposta in appello venivano contestati i provvedimenti allegati da controparte, rispetto ai quali non sarebbe dato sapere l'esatta formulazione introduttiva del giudizio, funzionale all'inquadramento dello scaglione loro riferibile. Piuttosto,
8 occorrerebbe limitarsi al giudizio de quo, nell'ambito del quale “la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
è formulata in misura indeterminabile (500 euro da corrispondersi per ogni diniego di accesso o 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo), in quanto suscettibile di applicazione, appunto, per un numero indeterminabile di volte. Se l'appellante avesse voluto inquadrare la sua domanda in uno scaglione ben individuato avrebbe dovuto limitare, esplicitamente, la richiesta di condanna fino ad un limite di £ tot”.
Peraltro, sarebbe corretta la liquidazione – comunque coi valori di riferimento di complessità bassa - della fase istruttoria, in quanto nel D.M. 55/2014 essa viene definita come di istruzione/trattazione, e non solo di istruzione.
Concludeva in tal senso: “in via preliminare, dichiarare l'inesistenza del motivo di appello e/o comunque la sua inammissibilità così come formulato;
in via principale rigettare dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, oltre che non provato, con integrale conferma dell'impugnata ordinanza;
confermare il provvedimento di primo grado anche in ordine alle spese ed alle competenze legali liquidate”, chiedendo la vittoria delle spese del grado di appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 21/10/2025 nelle forme della trattazione scritta, il collegio - preso atto che l'appellante con ulteriore nota tempestiva segnalava l'avvenuta fusione in altra società chiedendo di tenerne conto nella decisione - tratteneva la causa in Controparte_6 decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per le comparse conclusionali, in virtù del potere ufficioso di cui al comma 2, e 20 giorni per le memorie di replica).
Nell'ambito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica entrambe le parti si rimettevano ai precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla ora deve essere accolto, con conseguente Parte_2 Controparte_6 riforma della statuizione di primo grado, per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del gravame, risultando infondate le eccezioni di inammissibilità, basate su un'errata interpretazione dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto nel rito sommario, tanto la ordinanza di accoglimento che di rigetto risultano appellabili;
ed infatti, il richiamo nella norma disciplinante l'appello, ovvero l'art. 702 quater c.p.c., al provvedimento previsto nel comma sesto dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità con il precedente comma 5, il quale prevede una disciplina conforme ed unitaria per l'ordinanza decisoria di accoglimento o di rigetto, espressamente richiamate, essendo la diversa interpretazione, ovvero di appellabilità secondo l'esito della lite, contraria alla ragionevolezza ed uguaglianza, così come parimenti, l'ordinanza in entrambi i casi produce gli effetti del giudicato (cfr. Cass.
22387/2015, Cass. 5840/2017).
È altresì ammissibile il gravame anche se il motivo di doglianza sia fondato su un errore indotto dalla parte, non essendovi espresse preclusioni.
Va peraltro evidenziato che la riproposizione delle difese svolte dal , in mancanza di una volontà CP_1 esplicita di modifica della sentenza non determinino la proposizione di un appello incidentale ma sono
9 evidentemente rivolte alla conferma dell'accertamento della soccombenza virtuale come determinata in primo grado.
Pertanto l'oggetto del presente gravame resta limitato alla decisione in ordine alle spese di lite del primo grado, avendo il giudice di primo grado, in accoglimento (implicito) della domanda di rinuncia o cessazione della materia del contendere dichiarato estinto il giudizio.
Sempre in via preliminare va anche osservato che diversamente dall'appello seguente il rito ordinario, l'art. 702 quater c.p.c. preserva comunque la facoltà di deposito di nuovi documenti in sede di gravame purchè indispensabili ai fini della decisione, pertanto a tal fine si ritiene ammissibile la produzione della comunicazione dell'uscita dal default al fine di verificarne l'esatta data, risultando questa il fondamento della ratio decidendi della soccombenza virtuale sulle spese, qui oggetto di impugnazione.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità prevalente interpreta in maniera piuttosto amplia il concetto di indispensabilità. In particolare, ai fini dell'art. 702 quater c.p.c., devono considerarsi indispensabili per la decisione i mezzi di prova o i documenti idonei “a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 16292/2024).
Aderendo a tale orientamento, risulta evidente l'indispensabilità dei documenti prodotti direttamente in appello dalla società istante, in quanto idonei a chiarificare ulteriormente il corretto svolgimento del fatto storico e a collocare correttamente gli avvenimenti nel tempo. Sulla scorta di tali acquisizioni, infatti, risulta inequivocabile che la data di revoca del default corrisponda al 16/12/2021, e non al 20/01/2021, come invece erroneamente indicato dalle parti in primo grado.
Nel merito l'appello appare fondato sulla scorta del primo motivo di gravame.
Va condivisa la deduzione dell'appellante, contenuta nel primo motivo, relativa alla violazione dell'art. 112
c.p.c., e dunque del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in particolare, una ultra petizione, nel mancato accoglimento della richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Ed invero la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e conseguenziale alla definizione del merito, può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche di ufficio e quindi in mancanza di esplicita richiesta, a meno che non vi sia stata un'espressa volontà contraria della parte risultata vittoriosa, la quale abbia richiesto la compensazione delle spese di lite (Cass. 22106/2007, Cass. 24560/2013).
A tal proposito, infatti, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse tenuto conto delle richieste delle parti, contenenti un esplicito rinvio all'istanza di rinuncia dalle stesse depositata, con istanza congiunta di spese compensate.
Peraltro, anche in mancanza di espressa richiesta di rinuncia alle spese di lite, e compensazione delle stesse,
è ben evidente la errata determinazione della soccombenza virtuale, stante la definizione della morosità cagionante la disalimentazione successivamente alla instaurazione del giudizio (essendovi, quindi, un interesse al momento della proposizione del giudizio), come si ricava dal documento qui depositato, ovvero il modulo del 19.1.2022 (e non 2021), in cui con riferimento al , ed al numero PdR oggetto CP_3 CP_1
10 del giudizio, si attesta la revoca dello stato di default, a seguito del pagamento della morosità del 16.12.2021.
Peraltro, la compiuta lettura del fascicolo del primo grado avrebbe potuto indurre il giudice a rilevare l'errore, quanto meno, o indurlo a chiedere chiarimenti per una contraddizione evidente, posto che nel fascicolo di primo grado del ricorrente, qui allegato sempre in formato telematico risultano, non solo allegate le fatture, ma un estratto conto di (società venditrice dell'energia), recante al 11.2.2021 – CP_5 dunque contestualmente alla instaurazione del giudizio e successivamente alla presunta data di uscita dal default del 20.1.2021 – una morosità di € 880,81.
Ancora, la riproposizione delle deduzioni difensive svolte in primo grado, in ordine alla mancanza di documentazione relativa al contratto, sua risoluzione e richiesta di messa in mora, deve ritenersi superata dal successivo pagamento della mora, implicante il suo riconoscimento da parte dell'utente (ulteriore documentazione allegata in questa sede e successiva alla data dell'ordinanza impugnata, volta a smentire la chiusura della precedente procedura di default, non risulta incidente su quanto fin qui detto, essendo priva dei riferimenti al PdR, e della indicazione del periodo contestato, non potendosi escludere una nuova successiva inadempienza).
Dunque la soccombenza virtuale, fondata dal primo giudice sulla ab origine insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'istante, o improponibilità, è errata in quanto fondata su un evidente errore materiale contenuto nella congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere e ribadito nelle successive note delle parti, che a tale richiesta si richiamavano, e comunque dal riconoscimento della debenza da parte dell'utente il quale eseguiva l'esatto pagamento.
Ed allora, in accoglimento del primo motivo di gravame, va riformata la ordinanza di primo grado, nella parte in cui condanna la ora pagamento delle spese di lite, disponendo, Controparte_7 Controparte_8 invece, la totale compensazione delle spese di primo grado.
Alla luce della disposta compensazione delle spese di primo grado, deve ritenersi assorbito, in quanto privato di pregnanza, il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese medesime.
Nulla va disposto in ordine alla richiesta di restituzione, formulata nel terzo motivo, in quanto non risulta provato l'adempimento del dispositivo in ordine alla condanna alle spese (ed invero l'appellante non insisteva in tale richiesta in comparsa conclusionale).
Infine, sul governo delle spese del grado di appello, secondo il principio della soccombenza, CP_1
va condannato al pagamento delle spese in favore della ora
[...] Controparte_9 Controparte_6 secondo lo scaglione individuato dalla somma oggetto di gravame (€ 2.588,00), ovvero le spese liquidate nel primo grado, nel minimo, stante la non particolare complessità delle questioni. La soccombenza va determinata rispetto all'oggetto dell'impugnazione, in cui si chiedeva di riformare la vittoria delle spese di lite del , in compensazione, ma tiene anche conto della peculiare condotta processuale del predetto, CP_1 il quale pur avendo nel primo grado chiesto la cessazione della materia del contendere e compensazione integrale ha inspiegabilmente in questo grado proposto diffuse difese per mantenere la vittoria di spese in suo favore erroneamente statuita dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_2 di Napoli Nord del 01/04/2022, nei confronti del sig. , ogni ulteriore istanza rigetta e Controparte_1 disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto riforma l'impugnata ordinanza disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;
2. condanna al pagamento in favore della società appellante delle spese di Controparte_2 questo grado di giudizio che liquida in € 64,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Luigi
Cozzolino.
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