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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3778 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM - il 23.03.1955), elettivamente domiciliata in Parte_1
Rieti Via RO Boschi n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Galasso giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE RI n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, – esponendo di aver Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda amministrativa dell'8.2.2023), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico -legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico- legale - ha convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, CP_2 oltre accessori. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto l'integrazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
Il Ctu medico legale (Dott. ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un Persona_1 complesso di infermità che non determinano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità di ultresassantacinquenne con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Il Ctu ha escluso che la sussistenza di un aggravamento delle patologie della , Parte_2 paventato in ricorso, evidenziando che: “ Per quanto riguarda la natura del quesito rivoltomi dall'Illustrissimo Magistrato, occorre ricordare che l'art. 1 della legge 11/2/1980 n. 18, prevede
l'aiuto di un accompagnatore per chi totalmente e permanentemente inabile non sia in grado di deambulare ovvero abbisogni di assistenza continua per attendere agli atti della vita quotidiana, a causa delle infermità di cui è portatore. Nell'avverarsi di una delle due fattispecie viene concessa una indennità definita “di accompagnamento”. Per quanto riguarda la fattispecie se la periziata si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, l'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto in sede di operazioni peritali non ha evidenziato patologie a carico del sistema nervoso centrale e/o periferico e/o dell'apparato locomotore tali da determinare la perdita della capacità di deambulare.
A questo proposito, l'articolarità dei vari distretti muscolo-scheletrici ed il loro coordinamento centrale appaiono sostanzialmente conservati. Il soggetto deambula autonomamente anche se con appoggio monolaterale di bastone canadese. I passaggi posturali non necessitano di assistenza da parte di terzi. Per quel che attiene, inoltre, se la periziata sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua, ricordiamo che per atti quotidiani della vita la giurisprudenza intende quegli atti più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo. A tale proposito debbono essere considerati tali il provvedere alle necessità rimarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in esame, dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo neuropsichiatrico effettuato dal sottoscritto, risulta che il soggetto è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta lacune mnesiche importanti, appare in grado di provvedere alla propria igiene personale. Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, ritengo che la ricorrente, essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani
2 della vita autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
In difetto del prescritto requisito medico legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle di Ctu, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp.att. c.p.c., dal momento che ha personalmente presentato la dichiarazione a tale scopo stabilita. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta l'opposizione;
- spese del giudizio irripetibili;
CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 7.10.2025
Il Giudice
AL Di RO
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