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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IDELE OSAZEE SYLVESTER nato a \( NIGERIA) il 31/10/1989 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, nel senso del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del richiedente, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11543 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di ID EE YL avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione in quanto sottoscritta dal solo difensore munito di procura ritenuta non speciale (allegata all'istanza stessa). 2. Avverso l'ordinanza ID EE YL, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 122 cod. proc. pen., artt. 85 e 159 cod. proc. civ., nonché art. 1367 cod. civ.). Il ricorrente, ripercorso sinteticamente l'antefatto, evidenzia che la procura in oggetto (che allega al ricorso per cassazione il quale, comunque, ne riproduce in contenuto) sarebbe stata allegata alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (anch'essa allegata al ricorso), con conseguente sufficiente determinazione dell'oggetto per cui è stata conferita e dei fatti a cui si è riferita. Si sostiene altresì che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale, proprio le espressioni e la pluralità dei poteri conferiti con la detta procura al difensore farebbero propendere per la specificità della procura spessa, nonostante l'assenza di esplicito riferimento alla proposizione della richiesta di riparazione. L'art. 83 cod. proc. civ., altresì, per il ricorrente, sarebbe applicabile alla fattispecie e consentirebbe che la procura, oltre che in calce, sia redatta su foglio a parte, purché congiunto materialmente, come nel caso di specie, all'atto cui si riferisce. Quanto alla ritenuta genericità, poi, la mancata indicazione degli estremi del procedimento penale in cui è stata emessa la misura cautelare non è indicazione prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 122 cod. proc. pen. Il ricorrente fa altresì riferimento a plurime sentenze della Suprema Corte che farebbero propria un'interpretazione «sostanzialistica» del contenuto della procura speciale, nel senso di non costituire ostacolo all'accesso ai processi, cioè al «diritto al Tribunale» di cui all'art. 6 CEDU, e in linea con diverse decisioni della Corte EDU (come sarebbe stato riconosciuto dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 26338 del 07/11/2017, Russo, 645818). L'intenzione del legislatore sarebbe difatti quella di favorire il ricorso alla riparazione per ingiusta detenzione e non già di voler apporre ostacoli di tipo formalistico. Pertanto, la sentenza invocata dall'ordinanza impugnata a fondamento della declaratoria 2 d'inammissibilità (sostanzialmente, Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475) sarebbe in contrasto tanto con le citate Sezioni Unite civili (sentenza Russo) quanto con il principio di conservazione degli atti e con quello dell'irrilevanza di eventuali imprecisioni formali, essendo governata la materia dalla libertà delle forme. 3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è infondato 2. In forza del combinato disposto degli artt. 315 e 645 cod. proc. pen., l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La proposizione di tale domanda, espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può difatti avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Dall'usuale contenuto del mandato ad litem, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (ex plurimis: Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508, nonché Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Masucci, Rv. 278439; Sez. 4, n, 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817; Sez. 4, n. 33286 del 12/6/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4, n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 12288 del 28/01/2003, Rv. 223827; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319). La Suprema Corte ha altresì costantemente e condivisibilmente affermato, proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione, che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità non pregiudicanti la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte 3 di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (così questa Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473; Sez. 4, n. 40293 del 10/6/2008, Allegrino ed altro, Rv. 241471; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335). Ciò però, correttamente, nella fattispecie in esame, non è stato ritenuto dalla Corte territoriale. Essa, con motivazione esente da censure, ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto non sottoscritta dal richiedente ma dal solo difensore non munito di procura speciale perché contenente nomina di difensore di fiducia allegata all'istanza, il solo riferimento agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. ed essedo essa priva del riferimento alla proposizione della domanda di riparazione nonché caratterizzata dall'usuale contenuto del mero mandato ad litem con attribuzione di innumerevoli poteri e facoltà, per gran parte inconferenti rispetto al procedimento in oggetti?, eccettuato proprio il potere di proporre l'istanza di riparazione. Quanto innanzi quindi, pur in una visione sostanzialistica della disciplina di accesso al procedimento in esame, ha correttamente condotto il giudice della riparazione a escludere che l'istanza fosse inequivoca e diretta derivazione della volontà dell'interessato (di far valere il diritto alla riparazione in giudizio), cui il -eegislatore ha inteso garantire l'autenticità d'iniziativa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non consegue invece la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non nnassimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152). 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 febbraio 2023 11 Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, nel senso del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del richiedente, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11543 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di ID EE YL avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione in quanto sottoscritta dal solo difensore munito di procura ritenuta non speciale (allegata all'istanza stessa). 2. Avverso l'ordinanza ID EE YL, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 122 cod. proc. pen., artt. 85 e 159 cod. proc. civ., nonché art. 1367 cod. civ.). Il ricorrente, ripercorso sinteticamente l'antefatto, evidenzia che la procura in oggetto (che allega al ricorso per cassazione il quale, comunque, ne riproduce in contenuto) sarebbe stata allegata alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (anch'essa allegata al ricorso), con conseguente sufficiente determinazione dell'oggetto per cui è stata conferita e dei fatti a cui si è riferita. Si sostiene altresì che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale, proprio le espressioni e la pluralità dei poteri conferiti con la detta procura al difensore farebbero propendere per la specificità della procura spessa, nonostante l'assenza di esplicito riferimento alla proposizione della richiesta di riparazione. L'art. 83 cod. proc. civ., altresì, per il ricorrente, sarebbe applicabile alla fattispecie e consentirebbe che la procura, oltre che in calce, sia redatta su foglio a parte, purché congiunto materialmente, come nel caso di specie, all'atto cui si riferisce. Quanto alla ritenuta genericità, poi, la mancata indicazione degli estremi del procedimento penale in cui è stata emessa la misura cautelare non è indicazione prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 122 cod. proc. pen. Il ricorrente fa altresì riferimento a plurime sentenze della Suprema Corte che farebbero propria un'interpretazione «sostanzialistica» del contenuto della procura speciale, nel senso di non costituire ostacolo all'accesso ai processi, cioè al «diritto al Tribunale» di cui all'art. 6 CEDU, e in linea con diverse decisioni della Corte EDU (come sarebbe stato riconosciuto dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 26338 del 07/11/2017, Russo, 645818). L'intenzione del legislatore sarebbe difatti quella di favorire il ricorso alla riparazione per ingiusta detenzione e non già di voler apporre ostacoli di tipo formalistico. Pertanto, la sentenza invocata dall'ordinanza impugnata a fondamento della declaratoria 2 d'inammissibilità (sostanzialmente, Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475) sarebbe in contrasto tanto con le citate Sezioni Unite civili (sentenza Russo) quanto con il principio di conservazione degli atti e con quello dell'irrilevanza di eventuali imprecisioni formali, essendo governata la materia dalla libertà delle forme. 3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è infondato 2. In forza del combinato disposto degli artt. 315 e 645 cod. proc. pen., l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La proposizione di tale domanda, espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può difatti avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Dall'usuale contenuto del mandato ad litem, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (ex plurimis: Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508, nonché Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Masucci, Rv. 278439; Sez. 4, n, 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817; Sez. 4, n. 33286 del 12/6/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4, n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 12288 del 28/01/2003, Rv. 223827; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319). La Suprema Corte ha altresì costantemente e condivisibilmente affermato, proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione, che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità non pregiudicanti la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte 3 di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (così questa Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473; Sez. 4, n. 40293 del 10/6/2008, Allegrino ed altro, Rv. 241471; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335). Ciò però, correttamente, nella fattispecie in esame, non è stato ritenuto dalla Corte territoriale. Essa, con motivazione esente da censure, ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto non sottoscritta dal richiedente ma dal solo difensore non munito di procura speciale perché contenente nomina di difensore di fiducia allegata all'istanza, il solo riferimento agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. ed essedo essa priva del riferimento alla proposizione della domanda di riparazione nonché caratterizzata dall'usuale contenuto del mero mandato ad litem con attribuzione di innumerevoli poteri e facoltà, per gran parte inconferenti rispetto al procedimento in oggetti?, eccettuato proprio il potere di proporre l'istanza di riparazione. Quanto innanzi quindi, pur in una visione sostanzialistica della disciplina di accesso al procedimento in esame, ha correttamente condotto il giudice della riparazione a escludere che l'istanza fosse inequivoca e diretta derivazione della volontà dell'interessato (di far valere il diritto alla riparazione in giudizio), cui il -eegislatore ha inteso garantire l'autenticità d'iniziativa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non consegue invece la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non nnassimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152). 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 2 febbraio 2023 11 Consigliere estensore Il Presidente