Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2019, n. 10187
CASS
Sentenza 19 dicembre 2019

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 1781/2019 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 19 dicembre 2019. Le parti in causa hanno presentato un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la quale è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per mancanza di sottoscrizione e di riferibilità dell'atto all'istante. Il ricorrente ha contestato tale decisione, sostenendo che l'istanza, pur priva di firma, fosse comunque riconducibile a lui, e che l'assenza di annotazione da parte del cancelliere non potesse invalidare la procedura.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta personalmente dall'interessato o da un procuratore speciale, come stabilito dagli articoli 315 e 645 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che la mancanza di sottoscrizione e di elementi oggettivi di riferibilità all'istante rendeva l'istanza inammissibile. Inoltre, ha ribadito che la procura speciale deve essere presentata in modo tale da garantire l'autenticità e la volontà dell'interessato. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, peraltro, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell'istanza, risultava separatamente formata e priva dell'indicazione del soggetto depositante).

Commentari3

  • 1anno 2020 - Pagina 9
    https://dirittifondamentali.it/

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    L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2019, n. 10187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10187
Data del deposito : 19 dicembre 2019

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