Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, peraltro, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell'istanza, risultava separatamente formata e priva dell'indicazione del soggetto depositante).
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L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2019, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
1 0187-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1781/2019 EMANUELE DI SALVO -· Presidente - -CC 19/12/2019 ALDO ESPOSITO R.G.N. 20391/2019 UGO BELLINI MARIAROSARIA BRUNO -Relatore DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS NC PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG D RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 18/4/2019, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'Avv. Giovanni Vecchio in qualità di difensore e procuratore speciale di MA FR EP. Si evidenzia nella ordinanza che l'istanza risulta priva di sottoscrizione e che il timbro di cancelleria attestante la data del deposito non reca alcuna indicazione circa l'identità del presentatore, motivi per i quali la Corte di appello ha ritenuto di dichiararne la inammissibilità, mettendo in rilievo che difetta il requisito della riferibilità della domanda alla persona dell'istante.
2. Propone impugnazione l'interessato, a mezzo del difensore, che critica le argomentazioni espresse dalla Corte di appello nella ordinanza impugnatą, deducendo violazione di legge. L'atto, sebbene privo di sottoscrizione, è certamente riferibile alla persona che ne appare l'autore: laddove fosse stato depositato da un delegato, sarebbe stata annotata la delega al deposito ed il controllo del cancelliere della corrispondenza fra colui che deposita l'atto ed il soggetto delegato. L'omissione dell'incaricato di cancelleria non può riverberarsi negativamente sulla validità della procedura, atteso che appare logico ritenere che la mancata annotazione di colui che effettuò il deposito sia dipesa dal fatto che l'atto venne depositato proprio dal procuratore speciale. Il vizio del ragionamento sostenuto dalla Corte territoriale risulterebbe evidente nella parte in cui si afferma che la tesi difensiva sarebbe stata valida ove la procura speciale allegata all'istanza fosse stata sottoscritta lo stesso giorno del deposito. Si tratterebbe, si legge nel ricorso, di una circostanza irrilevante, atteso che la procura speciale è presupposto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. La circostanza che la procura sia stata allegata all'atto principale rende manifesta la sua provenienza. D'altro canto, il Presidente della Corte di Appello non ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza, ma, riconoscendone la provenienza, ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 2 OB CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. Deve rilevarsi come l'art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiami le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645 cod. proc. pen., dove è previsto che l'istanza debba essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale, nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. Sentenza n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508). In ossequio a tale principio, si è ribadito in tempi più recenti che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio» (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 01 che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria). In tema di impugnazioni, con particolare riferimento alla istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale ex art. 122 c.p.p., costituisce requisito imprescindibile di ammissibilità la riferibilità certa dell'atto alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione. In difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilità può eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta 3 nell'atto stesso come un corpo unico, o, ancora, dalla attestazione di diretto deposito dell'istanza da parte del soggetto proponente (cfr. Sez. 3, 8/4/2016, Tagliasco;
Sez. 4, 17/4/1996, Comito).
3. Nel caso in esame difettano tali requisiti, poiché, alla mancanza di sottoscrizione dell'istanza di riparazione, si aggiunge l'assenza di ogni elemento di certa riferibilità dell'atto all'interessato, posto che la procura speciale, recante peraltro una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell'istanza, risulta separatamente formata e che il timbro di deposito dell'istanza presso la cancelleria non reca alcuna indicazione del soggetto depositante, come ha correttamente argomentato la Corte territoriale.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 19 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno"Then Emanuele Di Salvo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAR 2020 oggi. IL FUNZIONARIO ZATO IL DIRETTORE G e n 4