Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
Nel caso di guida senza patente, l'autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell'attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l'art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l'ipotesi di "recidiva delle violazioni" e che la proprietà del veicolo in capo all'imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2015, n. 44808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44808 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
ASR 448 08/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1985/2015 - Presidente Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE N. 10308/2015- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO TT N. IL 13/08/1986 avverso la sentenza n. 406/2012 TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, del 19/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Piero Geete che ha concluso per l'ennollemento cou ninvie Udit i difensor Avv. Ante Pietro, che chieste l'annullament Udito, per la parte civile, l'Avvlaparte rente rinvio Ritenuto in fatto 1. SC EO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 19.11.2014, con la quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 2.000,00 di ammenda. La parte, con unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, osservando che erroneamente il giudicante ha disposto la confisca del veicolo in sequestro. L'esponente richiama il disposto di cui all'art. 116, comma 17 cod. strada, e sottolinea che la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo è prevista unicamente per il caso di recidiva delle violazioni, che non ricorre nel caso di specie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
2. Si osserva, primieramente, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 18.4.2011, n. 59 (la cui efficacia era stata differita al 19.1.2013) e quindi dall'art. 2, comma. 1, lett. a), b), c) e d), d.lgs. 16.1.2013, n. 2, la fattispecie di guida senza patente è stata inserita al comma 15, dell'art. 116, cod. strada. Il delineato impianto normativo, che disciplina oggi la condotta di guida senza patente, induce a ritenere che la nuova disposizione si ponga in termini di continuità normativa, rispetto alla previgente fattispecie di cui al comma 13, dell'art. 116 cod. strada, stante la sovrapponibilità strutturale delle disposizioni e l'identità del bene giuridico tutelato. Ai fini di interesse, giova poi soffermarsi sul disposto di cui al comma 17, dell'art. 116, cod. strada, che disciplina l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevedendo detta sanzione solo per il caso di "recidiva delle violazioni". E preme evidenziare che il previgente disposto di cui al comma 18, dell'art. 116, cod. strada, stabiliva parimenti l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, solo in caso di reiterazione delle violazioni.
3. E bene, nel caso di specie, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata non risulta altrimenti che SC sia ripetutamente incorso nella violazione della disciplina di cui si tratta;
conseguentemente, l'applicazione della confisca amministrativa del motociclo alla guida del quale venne sorpreso il prevenuto, risulta disposta in violazione della disciplina che regola specificamente la materia. Si osserva poi che neppure il giudicante ha dato conto delle ragioni idonee a giustificare la confisca facoltativa del mezzo, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. Devono allora richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla confisca facoltativa. La Suprema Corte invero ha da tempo chiarito che tale confisca è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che 2 la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera "occasionalità", ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, a tale riguardo, occorre un nesso strumentale e non meramente occasionale tra il mezzo usato ed il reato realizzato, cioè un rapporto di asservimento, tale da rivelare la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile. Trattandosi di cose pertinenti al reato, si è in particolare osservato che la motivazione del giudice di merito "deve essere puntuale circa il nesso strumentale con riferimento all'attività di prevenzione perché deve essere accertato non solo che la cosa sia servita per commettere il reato, ma anche che essa è strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. Deve trattarsi di una pericolosità intrinseca, essenziale e non occasionale, tale da rendere una res, in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati" (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 3911 del 2.10.2007; vedi anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5050 del 19/01/2012, dep. 09/02/2012, Rv. 252024). Applicando al caso di specie i principi di diritto ora sinteticamente richiamati, deve rilevarsi che la motivazione espressa dal Tribunale, sul punto di interesse, risulta completamente assente, giacché il giudicante si è limitato a considerare che la moto in sequestro era di proprietà del reato.
3. Le considerazioni sopra svolte inducono conclusivamente a rilevare che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca della moto in sequestro, tg. AK76142, trattandosi di statuizione non prevista quale sanzione amministrativa dall'art. 116 cod. strada e neppure utilmente emendabile, rispetto alla disciplina penalistica della confisca facoltativa, sopra ricordata, di talché risulta superfluo il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della moto tg. AK76142, statuizione che elimina. Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente And Balaf. CASSAZIONA Andrea Montagni Vincenzo Romis I E T O R C D A M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -9 NOV 2015 NL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drasa Gabriella Lamelza