Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. 13 settembre 1982 n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetti che risultino condannati per associazione di tipo mafioso o sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, il presupposto costituito dalla prima di tali ipotesi è da ritenersi sussistente anche quando, per il reato associativo, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, dovendosi altresì escludere che possa assumere rilievo l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena o l'eventuale, successivo operare di una causa di estinzione del reato (nella specie costituita da quella prevista dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4343
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 032450/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
nei confronti di:
1) AI AC FI, N. IL 24/11/1948;
avverso ORDINANZA del 04/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore avv. SIRACUSANO.
OSSERVA
nei confronti di IE PL IL il 21/06/1995 è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Catania sentenza di applicazione di pena condizionalmente sospesa per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. che è divenuta irrevocabile il 22/09/1995. Successivamente è stato iniziato procedimento penale a carico del predetto per il reato di agli artt. 81 c.p., L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30 e 31, avendo in più occasioni omesso, tra il 28/06/1998
e il 28/08/2003, di comunicare rilevanti variazioni del suo patrimonio.
In relazione a tale reato il P.M. ha chiesto l'emissione di decreto di sequestro preventivo di beni immobili e somme di denaro dell'IE e il G.I.P. del Tribunale di Catania, ravvisandone il fumus, con ordinanza in data 07/06/2005 ha emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, il provvedimento cautelare.
Proposta dall'interessato richiesta di riesame, il provvedimento è stato annullato dal Tribunale di Catania per due ragioni, ritenute preliminari e assorbenti rispetto alle altre questioni dedotte, rappresentate dal fatto che con la sentenza applicativa della pena era stata concessa la sospensione condizionale e dall'intervenuto effetto estintivo di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2. Contro tale pronuncia il P.M. ha ricorso Cassazione con il quale deduce violazione di legge sostenendo che non può attribuirsi incidenza sul sorgere e il permanere dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali stabilito dalla L. n. 646 del 1982, art. 30, nei confronti di chi è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ne' alla concessione del beneficio della sospensione condizionale ne' alla estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, comunque non automatica e i cui presupposti si sono realizzati quando era già stata commessa la prima delle violazioni per le quali l'IE è indagato. La difesa dell'interessato ha fatto pervenire memoria in cui tra l'altro rappresenta che l'estinzione ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., oggetto della menzionata sentenza è stata dichiarata dalla Corte di Assise di Catania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10/04/2001. Il ricorso è fondato, in quanto non sono valide le ragioni per cui il Tribunale ha senz'altro escluso la sussistenza del reato di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio affinché in sede di merito si provveda al non ancora effettuato esame delle altre numerose questioni, che comportano anche verifiche in linea di fatto, dedotte con la richiesta ex art. 324 c.p.p. e in parte richiamate nella memoria difensiva.
La norma incriminatrice di cui si tratta sanziona la condotta omissiva delle persone che sono state condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - e a tale fine, ai sensi della seconda parte dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, l'applicazione di pena su richiesta va equiparata alla condanna - ovvero sono state già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965 in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge.
Sono dunque la sentenza definitiva di condanna e il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione gli eventi che il legislatore ha assunto come riferimento per individuare i soggetti che ha ritenuto opportuno sottoporre per un certo periodo di tempo a controllo patrimoniale, eventi che vengono a costituire, una volta che si sono verificati, il presupposto di fatto del reato di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 a prescindere dalla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, aspetto di cui l'art. 30 non fa menzione, o da successive vicende estintive del reato per cui vi è stata condanna.
Solamente all'intervenuta revoca della misura di prevenzione a seguito di ricorso in appello o in Cassazione è invero ricollegata dalla citata legge, art. 30, comma 3, tra i possibili eventi ulteriori, la cessazione prima del tempo stabilito dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui al comma 1. Ciò che è stato fuorviante nella decisione del giudice del riesame è l'avere considerato la sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa nei confronti dell'IE non come il presupposto storico del reato in relazione al quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo ma come pronuncia produttiva, tra gli effetti penali che vengono meno con l'estinzione del reato, anche del suddetto obbligo.
Questa impostazione non può ritenersi giuridicamente corretta poiché tale obbligo non presenta, per la sua natura, configurazione e ratio, la caratteristica di conseguenza diretta e il contenuto di sanzione di tipo accessorio che secondo la giurisprudenza di questa Corte sono propri degli effetti penali della condanna (cfr., tra le molte, Sez. 6^, 30/01/1997, Lacagnina, rv. 208.890 a proposito dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e Sez. 3^ 06/07/2000, Callea, rv. 216.821 a proposito dell'ordine di demolizione della costruzione abusiva) ed è stata per contro dal giudice del riesame del tutto trascurata la disposizione dell'art. 170 c.p., comma 1 - secondo cui, quando come nel caso di specie un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato - alla quale si doveva invece fare riferimento per la risoluzione della questione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006