Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5233
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. 13 settembre 1982 n. 646, previsto per il caso di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite da parte di soggetti che risultino condannati per associazione di tipo mafioso o sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, il presupposto costituito dalla prima di tali ipotesi è da ritenersi sussistente anche quando, per il reato associativo, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, dovendosi altresì escludere che possa assumere rilievo l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena o l'eventuale, successivo operare di una causa di estinzione del reato (nella specie costituita da quella prevista dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 5233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5233
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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