Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 5 A 8 ее 60327 A I 9 . 1 R N R 0860/01 / T 4 - S A / I 6 T B 2 G . U E . L B R R L 1739/98 . I P A . R A . D T B D L A E T E D T 1 A I I N 3 S 1 E N R Ud. 3/5/2001 ITALIANA EPUBBLIC S E . E S E Cron. 23480 N P I A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Michele CANTILLO presidente dott. Giovanni PAOLINI consigliere dott. Giuseppe MARZIALE cons. relatore consigliere dott. Vincenzo DI NUBILA consigliere FALCONEdott. Giuseppe ha pronunciato la seguente: IRPEF/Redditi diversi/Rinunzia al diritto d'opzione. SENTENZA Sul ricorso proposto da: E AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona N O I Z E A L S del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi S I A V C I E n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e C D A E M E N difende giusta come per legge;
R 7 P U O S 2 I E -- ricorrente P 3 T R M O 0 C A Contro 6 C . OR RD, elettivamente domiciliata in Roma, Via N Cunfida n. 20, presso l'avv. Francesco Oliveti, unitamente all'avv. Giuseppe Marziale 7 7 0 1 Mario Piccolo del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 13/10/97 del 17 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2001 dal relatore cons. Giuseppe Marziale;
Udito, per l'Amministrazione finanziaria, l'avvocato dello Stato L. Criscuoli;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia, con sentenza depositata il 17 febbraio 1998, respingeva l'appello proposto dall'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Milano avverso la sentenza Commissione tributaria di primo grado di quella città che aveva annullato l'avviso con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi presentata per il 1984 dalla signora FL OC, accertando redditi diversi per L. 603.255.000; Giuseppe Morz 2 che la sentenza d'appello veniva notificata all'Ufficio delle Imposte dirette di Milano il 25 marzo 1998; che l'Amministrazione finanziaria ha chiesto la cassazione di detta sentenza con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 22 giugno 1998; - che l'intimata resiste. Considerato in diritto che l'art. 21, primo comma, legge 13 maggio 1999, n. 133 - il quale dispone che l'art. 38, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretato "nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma del t.u. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata" (C. Cost. 22 Giuseppe Marziale 3 novembre 2000, n. 525); che deve conseguentemente ritenersi che, nel periodo antecedente l'entrata in vigore della citata legge n. 133/99, le sentenze sopra indicate, pronunciate in giudizi nei quali, come nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria non fosse avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, dovessero essere notificate all'Ufficio che aveva emesso l'atto impugnato (Cass. 3 ottobre 1998, n. 9846; 21 ottobre 1998, n. 10420; 28 aprile 1999, n. 4276; ord. 3 dicembre 1999, n. 1004); che la notifica della sentenza impugnata è stata quindi rituale e, come tale, idonea determinare la decorrenza del termine di sessanta giorni concesso dall'art. 325, secondo comma, c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;
che, poiché la sentenza è stata notificata il 25 marzo 1998, la notifica del ricorso, essendo avvenuta il 22 giugno 1998, è palesemente tardiva;
che il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e compensa Giuseppe Marziale 4 le spese di giudizio. Così deciso, in Roma, Il Presidente Giuseppe Marziale nella camera di consiglio del 3 maggio 2001. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSIT T - 6 AGO, 2001 Oggi IL C 5