TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 109
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Decreto cautelare 9 ottobre 2025
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l.n. 241/90; Violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione dell’art. 335 bis del cod. proc. pen. E dell’art. 110 quater delle disp. di att. al cod. proc. pen.; Eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti; sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; motivazione carente; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'omissione dichiarativa rientri tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, integrando una violazione del principio di buona fede. L'omissione è ritenuta grave in quanto riguardava indagini penali per frode nelle pubbliche forniture e ricettazione, relative all'uso di olio contraffatto nella refezione scolastica, e violazioni contrattuali pregresse. L'esclusione è considerata legittima.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Violazione del principio di proporzionalità. Omessa valutazione delle misure di self-cleaning; vizio di motivazione

    La misura di self-cleaning è ritenuta insufficiente in quanto si limita all'interruzione dei rapporti con un soggetto esterno, senza incidere sulla struttura societaria dove si sono verificati i fatti penalmente rilevanti.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere; disparità di trattamento; sviamento; contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; motivazione carente

    I fatti oggetto di indagine riguardavano non solo un fornitore ma anche l'allora legale rappresentante della società e il preposto agli acquisti, e contestavano reati di frode nelle pubbliche forniture e ricettazione legati all'uso di olio contraffatto. L'omissione dichiarativa è ritenuta grave e idonea a incidere sull'affidabilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l.n. 241/’90; Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione; difetto istruttorio; Incompetenza; motivazione carente; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 5 del d.lgs. n. 36/2023

    Il provvedimento di annullamento non rientra nella fattispecie dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ma è conseguenza dell'esclusione per illecito professionale. Il richiamo alla delibera di Giunta non configura sviamento di potere, essendo l'esclusione giustificata dalle norme sugli illeciti professionali.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto

    La domanda è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente

    La domanda è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Annullamento di tutti gli atti della procedura di gara

    La domanda è respinta in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Mancanza della certificazione di qualità richiesta dall'art. 6 del Disciplinare di gara

    La controinteressata ha prodotto la certificazione richiesta, in corso di validità, e la ricorrente non ha sollevato contestazioni in merito alla sua regolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 109
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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