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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN FR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25543/2025 promossa da:
nato a [...] in data [...], e,residente a Sant'Ilario d'Enza Parte_1 (RE), in via Val d'Enza n. 100, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Ciccarelli (C.F.:
[...]
), appartenente al foro di Latina, ed, elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._1 sito in Fondi (LT), alla via Onorato Gaetani I, n. 10, giusta procura ad litem, ATTORE
contro
Controparte_1
AKISTAN)
[...] CP_2 CONVENUTO
Con ricorso per rito semplificato di cognizione contro il Controparte_1
è stato chiesto di ordinare all'Amministrazione di emettere un
[...] provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto di ingresso a favore della moglie del ricorrente
Per la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Il resistente ha dedotto e documentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso, CP_1 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
La parte ricorrente non ha presentato note d'udienza.
L'avvenuto rilascio del visto, corrispondendo al petitum del ricorso, comporta un integrale venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, una cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 In ordine alle spese, ne appare ragionevole la compensazione, considerando le difficoltà oggettive degli uffici dell' ad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento CP_1 CP_2 straordinariamente elevato, evidenziate dal resistente nel proprio atto processuale e CP_1 riconosciute implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
AN FR
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN FR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25543/2025 promossa da:
nato a [...] in data [...], e,residente a Sant'Ilario d'Enza Parte_1 (RE), in via Val d'Enza n. 100, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Ciccarelli (C.F.:
[...]
), appartenente al foro di Latina, ed, elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._1 sito in Fondi (LT), alla via Onorato Gaetani I, n. 10, giusta procura ad litem, ATTORE
contro
Controparte_1
AKISTAN)
[...] CP_2 CONVENUTO
Con ricorso per rito semplificato di cognizione contro il Controparte_1
è stato chiesto di ordinare all'Amministrazione di emettere un
[...] provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto di ingresso a favore della moglie del ricorrente
Per la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Il resistente ha dedotto e documentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso, CP_1 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.
La parte ricorrente non ha presentato note d'udienza.
L'avvenuto rilascio del visto, corrispondendo al petitum del ricorso, comporta un integrale venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, una cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 2 In ordine alle spese, ne appare ragionevole la compensazione, considerando le difficoltà oggettive degli uffici dell' ad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento CP_1 CP_2 straordinariamente elevato, evidenziate dal resistente nel proprio atto processuale e CP_1 riconosciute implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
AN FR
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