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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in appello iscritto al n. 2799 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellante contro
in persona del legale AR
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Lipparini;
appellata
; Controparte_2
appellato contumace per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Foligno n. 16/2024 del 19.3.2024, pubblicata in pari data, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per : “Voglia l'On. Parte_1
Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata,
condannare in solido con la compagnia Controparte_2
assicuratrice in persona del le- AR
gale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
subito dall'amministrazione dell'Economia Parte_1
per la mancata prestazione lavorativa del dipendente
nel periodo 02.05.13 -18.09.13 in misura Controparte_3
pari a € 21.014,16, oltre rivalutazione monetaria dal dì
del fatto al saldo effettivo e interessi legali sulle
somme via via rivalutate, detratto l'acconto versato in
data 13.12.13 di € 10.000, da imputarsi, ai sensi
dell'art. 1194 c.c., al debito per accessori, prima e a
quello per sorta capitale, poi. Con rifusione delle spese
di lite e dei compensi difensivi del doppio grado del
presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
per ” IN VIA PRELIMINARE accertare AR
e dichiarare la incompetenza del giudice adito a conoscere
Cont dell'impugnazione proposta dal con l'Avvocato dello
Stato, e per l'effetto che il Tribunale di Perugia si
spogli della causa dichiarando la propria incompetenza
pag. 2/15 territoriale in favore del Tribunale di Spoleto, con
vittoria di spese. NEL MERITO rigettare l'appello qui
proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza
di legge. Con vittoria delle spese legali e dei compensi
professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello il
[...]
chiedeva l'integrale riforma Parte_1
della sentenza n. 14/2024, del 19.3.2024, emessa dal
Giudice di Pace di Foligno.
1.1. A fondamento dell'impugnazione proposta l'Amministrazione esponeva:
- che in data 2.5.2013, il Maresciallo Aiutante della
Guardia di Finanza in servizio presso il Controparte_3
Comando Provinciale di Forlì-Cesena, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, in località San Giovanni Profiamma
(Foligno), di cui risultava esclusivo responsabile
[...]
, conducente del veicolo IV AI (tg. CP_2
EG417RK);
- che, in conseguenza del sinistro occorso, il CP_3
riportava lesioni tali da costringerlo ad un periodo di assenza forzata dal lavoro pari a 137 giorni, ossia dal
2.5.2013 al 18.9.2013;
- che, nell'ambito della procedura da indennizzo diretto, il Comando Provinciale di Forlì-Cesena inviava ad pag. 3/15 quale compagnia assicuratrice AR
del veicolo danneggiante, richiesta di risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, pari ad euro
21.014,16;
- che in data 19.12.2013, faceva AR
pervenire il pagamento parziale di euro 10.000,00 che veniva accettato quale acconto del danno complessivo richiesto;
- che, vanificato ogni tentativo di bonario componimento della controversia, il Parte_1
, in via surrogatoria, conveniva in giudizio,
[...]
avanti al Giudice di Pace di Foligno, AR
e al fine di ottenere il pagamento
[...] Controparte_2
di quanto corrisposto al danneggiato durante il periodo di assenza dal lavoro, da cui detrarre l'acconto già
corrisposto;
- che si costituiva in giudizio AR
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal;
Parte_1
- che il Giudice di Pace di Foligno, ritenendo non provata la relazione causale tra l'evento dannoso e la prolungata assenza per malattia del rigettava la CP_3
domanda attorea e compensava le spese di lite;
- che la sentenza era impugnabile per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto il pag. 4/15 giudice di prime cure aveva erroneamente posto a base delle proprie conclusioni la CTU resa in separato giudizio, con cui venivano stimati il danno biologico sofferto dal in occasione del sinistro subito, il CP_3
periodo di inabilità temporanea pari solo a 50 giorni, e con cui veniva escluso che le lesioni riportate avevano inciso sulla capacità lavorativa specifica;
- che dovevano ritenersi concettualmente distinti l'inabilità temporanea biologica dall'inidoneità al servizio, quale incapacità del soggetto a svolgere in maniera efficiente la mansione lavorativa;
- che in materia di personale militare ed equiparato trovava applicazione la speciale normativa sull'aspettativa per motivi sanitari dettata dal D.P.R.
n.461/01, dal D.M. MEF 12.2.2004, dal D.Lgs. n. 66/10, dal
D.P.R. n.90/10, e dal D.M. MEF n.197/14;
- che dalla predetta normativa emergeva che il giudizio relativo alla idoneità al servizio militare spettava unicamente agli organi Medico Legali della Sanità
Militare, i quali, nel caso di specie, avevano accertato,
in maniera terza e imparziale, che il non CP_3
risultava idoneo alla ripresa del servizio effettivo nella
Guardia di Finanza fino all'18.9.2013;
- che tali accertamenti medico-legali compiuti in costanza di infortunio – oltre ad essere insindacabili da parte dell'Ente - non potevano essere inficiati dalla pag. 5/15 stima del danno alla salute effettuata mediante la richiamata CTU, resa in altro giudizio di cui, peraltro,
la P.A. non era stata parte;
- che, pertanto, la sentenza doveva essere riformata,
mediante accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta.
1.2. Si costituiva in giudizio AR
, la quale contestava l'appello proposto, eccependo:
[...]
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Spoleto, ai sensi dell'art. 341
c.p.c., posto che la sentenza impugnata era stata emessa dal giudice di pace di Foligno, appartenente al
Circondario di Spoleto;
- che, nel merito, l'appello era infondato, posto che l'inidoneità al servizio accertata dalla commissione medica della Guardia di Finanza non poteva porsi in relazione causale con le conseguenze lesive del sinistro occorso al;
CP_3
- che, invero, dalla CTU fatta propria dal giudice di prime cure, al di là del periodo di inabilità temporanea massima stimata in 50 giorni, il sinistro occorso al non aveva prodotto altre conseguenze CP_3
pregiudizievoli a titolo di danno biologico permanente, né
aveva inciso sulla capacità lavorativa specifica;
- che, pertanto, l'assenza dal lavoro del CP_3
oltre al suddetto periodo di inabilità temporanea doveva pag. 6/15 ritenersi addebitabile a cause estranee al sinistro stradale in questione;
- che l'importo pagato dalla Compagnia Assicurativa
doveva ritenersi satisfattivo del danno e, per l'effetto,
l'appello doveva essere rigettato.
1.3. Le parti precisavano le conclusioni ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 22.1.2025.
Il Tribunale riservava la decisione nei termini di legge
***
2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte appellata.
L'eccezione in trattazione è infondata e va rigettata.
Dirimente, a tal fine, è il fatto che parte del giudizio è un'Amministrazione dello Stato – nella fattispecie, il - Parte_1
dovendosi, così, applicare il c.d. foro erariale, di cui all'art. 25 c.p.c.
Secondo quanto espresso dalla disposizione in esame,
invero, “per le cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle
leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato
in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo
dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente
secondo le norme ordinarie”.
pag. 7/15 Tale norma contiene un'eccezione ai fori generali,
introdotta con riferimento ad un criterio soggettivo,
dettando una regola preferenziale per l'Amministrazione
dello Stato.
Pertanto, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., l'appello avverso le pronunce del giudice di pace si propone avanti al Tribunale in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato (cfr. Cass., sent. n. 10983/1998), competente secondo la disciplina del c.d. foro erariale in tutte le ipotesi in cui – come nel caso in oggetto - sia parte un'amministrazione dello Stato. Il presente giudizio risulta, quindi, correttamente incardinato dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado territorialmente competente, ai sensi degli artt. 25
e 341 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di appello, l'Amministrazione
appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia erroneamente considerato incongruente e sproporzionata la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti Parte_1
del responsabile del sinistro occorso al proprio dipendente.
In particolare, la sentenza impugnata viene ritenuta erronea nella parte in cui il primo giudice, argomentando sulla base di CTU medico-legale resa in diverso giudizio,
pag. 8/15 ha ritenuto che le lesioni conseguenti al sinistro avrebbero giustificato un periodo di assenza dal lavoro inferiore rispetto al periodo di effettivo congedo del dipendente dal servizio. Invero, secondo quanto sostenuto dall'appellante, benché la richiamata CTU abbia accertato un'inabilità temporanea complessiva di soli 50 giorni,
l'assenza dal servizio da parte del dipendente per ulteriori 87 giorni (per un totale di 137 giorni) si giustifica alla luce dei caratteri specifici dell'attività
lavorativa svolta, quale il servizio militare, che richiede una piena ripresa delle capacità psico-motorie del soggetto, la cui valutazione è comunque subordinata all'imprescindibile giudizio di idoneità degli organi medico-legali della sanità militare;
giudizio che, nel caso di specie, veniva espresso nel mese di settembre dell'anno 2013.
3.1. Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha errato nel porre alla base del proprio convincimento la CTU medico-legale datata
5.4.2015, resa in diverso giudizio, che ha riconosciuto al una temporanea inabilità Parte_2
parziale al 75% per giorni 20 (giorni venti), un'inabilità
parziale al 50% per giorni 20 (giorni venti) e un'inabilità parziale al 25% per giorni 10 (giorni dieci),
escludendo menomazioni incidenti sulla capacità lavorativa specifica.
pag. 9/15 L'esito di tale perizia è irrilevante ai fini del presente giudizio e, in ogni caso, le valutazioni offerte dal CTU – a distanza di quasi due anni dai fatti e per altri fini - sono recessive rispetto ai ripetuti accertamenti compiuti dalle competenti strutture sanitarie territoriali sulla persona del nel periodo Parte_3
della “malattia” del militare per il precipuo fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il suo rientro in servizio.
L'art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 prevede, infatti, che
“ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al
servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a
visita della Commissione territorialmente competente, con
invio di una relazione recante tutti gli elementi
informativi disponibili”. Inoltre, l'art. 181, c.1 – per quanto qui rilevante - dispone che “il Servizio sanitario
militare, di seguito denominato “Sanità Militare”
provvede: a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini
al servizio militare”.
In ragione di tale quadro normativo il a Parte_3
seguito dell'avvenuto sinistro è stato, periodicamente sottoposto – a partire dal 15.5.2013 (quindi, a distanza di poco più di 10 giorni dall'incidente) e con cadenza mensile fino a settembre 2013 - a visite mediche al fine di accertare la propria condizione di salute e, quindi, al fine di ottenere la dichiarazione di idoneità al servizio pag. 10/15 da parte degli organi competenti. In particolare, su ogni verbale medico, reso dal reparto sanitario della Guardia
di Finanza, è stato attestato come il dipendente fosse inidoneo all'espletamento all'attività lavorativa a causa di “distorsione spalla sinistra, cervicalgia da
contraccolpo”, ossia per le medesime lesioni riportate a seguito del sinistro occorso, come accertate anche dalla
CTU medico-legale; e ciò fino al 18.9.2013, data in cui il
Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo a Padova, a seguito di visita medica del dipendente, ha certificato la idoneità al “s.m.i. ed al servizio di Istituto nella
Guardia di Finanza” del militare.
Pertanto, l'assenza dal lavoro per il periodo di 137
giorni (dal 2.5.2013 al 18.9.2013) può dirsi conseguenza del danno alla salute riportato a seguito del sinistro;
danno che ha reso necessaria l'effettuazione di periodiche visite mediche per l'accertamento dell'idoneità lavorativa del danneggiato, svolte dalla competente autorità
militare, quale presupposto per reimmettere il soggetto in servizio, anche in considerazione della particolarità e della delicatezza dell'attività lavorativa svolta
(servizio militare).
Il danno subito dall'amministrazione appellante consiste nel non avere potuto fruire delle prestazioni lavorative – comunque retribuite - del Parte_3
Tale danno è stato determinato dal pregiudizio biologico pag. 11/15 patito dal dipendente in occasione del sinistro oggetto di causa. Tale pregiudizio si è protratto fino a quando l'autorità medica - a cui l'ordinamento attribuisce tale compito - non ha ritenuto il dipendente idoneo al
Servizio, ritenendo superate – ai fini dell'attività
lavorativa – i pregiudizi biologico derivanti dal sinistro.
Dalla documentazione prodotta non sussistono dubbi che il pregiudizio biologico patito dal e per il CP_3
quale la commissione medica ha negato l'inidoneità dal maggio 2013 al settembre dello stesso anno sia conseguenza del pregiudizio di cui si discute.
Sotto altro punto di vista e per le finalità oggetto del presente giudizio l'accertamento compiuto dalla commissione medica non può che essere preferito alle valutazioni del CTU cristallizzate nella relazione del
5.4.2025. Trattasi, infatti, di plurimi accertamenti medici effettuati con cadenza periodica mensile, compiuti nell'immediatezza dei fatti, e per la precipua finalità di apprezzare l'idoneità lavorativa del Parte_3
Diversamente, la CTU è stata redatta a distanza di 20
messi dal momento in cui il dipendente è stato ritenuto nuovamente idoneo al lavoro e domandata per valutare diversi aspetti conseguenti al sinistro.
Pertanto, l'assenza dal lavoro per il periodo di 137
giorni (dal 2.5.2013 al 18.9.2013) può dirsi causalmente pag. 12/15 connesso al danno alla salute riportato a seguito del sinistro.
4. Conseguentemente l'appello va accolto e gli appellati condannati a corrispondere all'amministrazione appellante la somma di euro 11.014,06 (euro 21.014,16 –
10.000,00 già ricevuti in data 13.12.2013), oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di debito risarcitorio) così per la somma di euro 13.216,80.
Su tale somma decorrono gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Non vanno riconosciuti interessi compensativi all'amministrazione attrice, che non ha allegato né
provato, così com'era suo onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza,
se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord.
18654 del 2018).
4.1. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2799 del
2024 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro Parte_1 AR
pag. 13/15 e così provvede: CP_1 Controparte_2
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16/2024, emessa dal giudice di pace di Foligno
in data 19.3.2024,
- condanna e Controparte_2 AR
in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro Parte_4
13.216,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Condanna e Controparte_2 AR
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 264,00 per anticipazioni, euro 2.090,00 per compenso professionale;
del presente grado di appello che liquida in euro 355,5
per anticipazioni ed euro 3.397,00 per onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 27.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/15 pag. 15/15
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in appello iscritto al n. 2799 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del Parte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellante contro
in persona del legale AR
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Lipparini;
appellata
; Controparte_2
appellato contumace per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Foligno n. 16/2024 del 19.3.2024, pubblicata in pari data, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per : “Voglia l'On. Parte_1
Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata,
condannare in solido con la compagnia Controparte_2
assicuratrice in persona del le- AR
gale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
subito dall'amministrazione dell'Economia Parte_1
per la mancata prestazione lavorativa del dipendente
nel periodo 02.05.13 -18.09.13 in misura Controparte_3
pari a € 21.014,16, oltre rivalutazione monetaria dal dì
del fatto al saldo effettivo e interessi legali sulle
somme via via rivalutate, detratto l'acconto versato in
data 13.12.13 di € 10.000, da imputarsi, ai sensi
dell'art. 1194 c.c., al debito per accessori, prima e a
quello per sorta capitale, poi. Con rifusione delle spese
di lite e dei compensi difensivi del doppio grado del
presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
per ” IN VIA PRELIMINARE accertare AR
e dichiarare la incompetenza del giudice adito a conoscere
Cont dell'impugnazione proposta dal con l'Avvocato dello
Stato, e per l'effetto che il Tribunale di Perugia si
spogli della causa dichiarando la propria incompetenza
pag. 2/15 territoriale in favore del Tribunale di Spoleto, con
vittoria di spese. NEL MERITO rigettare l'appello qui
proposto dal Parte_1
perché infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza
di legge. Con vittoria delle spese legali e dei compensi
professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello il
[...]
chiedeva l'integrale riforma Parte_1
della sentenza n. 14/2024, del 19.3.2024, emessa dal
Giudice di Pace di Foligno.
1.1. A fondamento dell'impugnazione proposta l'Amministrazione esponeva:
- che in data 2.5.2013, il Maresciallo Aiutante della
Guardia di Finanza in servizio presso il Controparte_3
Comando Provinciale di Forlì-Cesena, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, in località San Giovanni Profiamma
(Foligno), di cui risultava esclusivo responsabile
[...]
, conducente del veicolo IV AI (tg. CP_2
EG417RK);
- che, in conseguenza del sinistro occorso, il CP_3
riportava lesioni tali da costringerlo ad un periodo di assenza forzata dal lavoro pari a 137 giorni, ossia dal
2.5.2013 al 18.9.2013;
- che, nell'ambito della procedura da indennizzo diretto, il Comando Provinciale di Forlì-Cesena inviava ad pag. 3/15 quale compagnia assicuratrice AR
del veicolo danneggiante, richiesta di risarcimento del danno da mancata prestazione lavorativa, pari ad euro
21.014,16;
- che in data 19.12.2013, faceva AR
pervenire il pagamento parziale di euro 10.000,00 che veniva accettato quale acconto del danno complessivo richiesto;
- che, vanificato ogni tentativo di bonario componimento della controversia, il Parte_1
, in via surrogatoria, conveniva in giudizio,
[...]
avanti al Giudice di Pace di Foligno, AR
e al fine di ottenere il pagamento
[...] Controparte_2
di quanto corrisposto al danneggiato durante il periodo di assenza dal lavoro, da cui detrarre l'acconto già
corrisposto;
- che si costituiva in giudizio AR
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal;
Parte_1
- che il Giudice di Pace di Foligno, ritenendo non provata la relazione causale tra l'evento dannoso e la prolungata assenza per malattia del rigettava la CP_3
domanda attorea e compensava le spese di lite;
- che la sentenza era impugnabile per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto il pag. 4/15 giudice di prime cure aveva erroneamente posto a base delle proprie conclusioni la CTU resa in separato giudizio, con cui venivano stimati il danno biologico sofferto dal in occasione del sinistro subito, il CP_3
periodo di inabilità temporanea pari solo a 50 giorni, e con cui veniva escluso che le lesioni riportate avevano inciso sulla capacità lavorativa specifica;
- che dovevano ritenersi concettualmente distinti l'inabilità temporanea biologica dall'inidoneità al servizio, quale incapacità del soggetto a svolgere in maniera efficiente la mansione lavorativa;
- che in materia di personale militare ed equiparato trovava applicazione la speciale normativa sull'aspettativa per motivi sanitari dettata dal D.P.R.
n.461/01, dal D.M. MEF 12.2.2004, dal D.Lgs. n. 66/10, dal
D.P.R. n.90/10, e dal D.M. MEF n.197/14;
- che dalla predetta normativa emergeva che il giudizio relativo alla idoneità al servizio militare spettava unicamente agli organi Medico Legali della Sanità
Militare, i quali, nel caso di specie, avevano accertato,
in maniera terza e imparziale, che il non CP_3
risultava idoneo alla ripresa del servizio effettivo nella
Guardia di Finanza fino all'18.9.2013;
- che tali accertamenti medico-legali compiuti in costanza di infortunio – oltre ad essere insindacabili da parte dell'Ente - non potevano essere inficiati dalla pag. 5/15 stima del danno alla salute effettuata mediante la richiamata CTU, resa in altro giudizio di cui, peraltro,
la P.A. non era stata parte;
- che, pertanto, la sentenza doveva essere riformata,
mediante accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta.
1.2. Si costituiva in giudizio AR
, la quale contestava l'appello proposto, eccependo:
[...]
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Spoleto, ai sensi dell'art. 341
c.p.c., posto che la sentenza impugnata era stata emessa dal giudice di pace di Foligno, appartenente al
Circondario di Spoleto;
- che, nel merito, l'appello era infondato, posto che l'inidoneità al servizio accertata dalla commissione medica della Guardia di Finanza non poteva porsi in relazione causale con le conseguenze lesive del sinistro occorso al;
CP_3
- che, invero, dalla CTU fatta propria dal giudice di prime cure, al di là del periodo di inabilità temporanea massima stimata in 50 giorni, il sinistro occorso al non aveva prodotto altre conseguenze CP_3
pregiudizievoli a titolo di danno biologico permanente, né
aveva inciso sulla capacità lavorativa specifica;
- che, pertanto, l'assenza dal lavoro del CP_3
oltre al suddetto periodo di inabilità temporanea doveva pag. 6/15 ritenersi addebitabile a cause estranee al sinistro stradale in questione;
- che l'importo pagato dalla Compagnia Assicurativa
doveva ritenersi satisfattivo del danno e, per l'effetto,
l'appello doveva essere rigettato.
1.3. Le parti precisavano le conclusioni ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 22.1.2025.
Il Tribunale riservava la decisione nei termini di legge
***
2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte appellata.
L'eccezione in trattazione è infondata e va rigettata.
Dirimente, a tal fine, è il fatto che parte del giudizio è un'Amministrazione dello Stato – nella fattispecie, il - Parte_1
dovendosi, così, applicare il c.d. foro erariale, di cui all'art. 25 c.p.c.
Secondo quanto espresso dalla disposizione in esame,
invero, “per le cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle
leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato
in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo
dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente
secondo le norme ordinarie”.
pag. 7/15 Tale norma contiene un'eccezione ai fori generali,
introdotta con riferimento ad un criterio soggettivo,
dettando una regola preferenziale per l'Amministrazione
dello Stato.
Pertanto, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., l'appello avverso le pronunce del giudice di pace si propone avanti al Tribunale in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato (cfr. Cass., sent. n. 10983/1998), competente secondo la disciplina del c.d. foro erariale in tutte le ipotesi in cui – come nel caso in oggetto - sia parte un'amministrazione dello Stato. Il presente giudizio risulta, quindi, correttamente incardinato dinanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado territorialmente competente, ai sensi degli artt. 25
e 341 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con unico motivo di appello, l'Amministrazione
appellante lamenta come il giudice di prime cure abbia erroneamente considerato incongruente e sproporzionata la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti Parte_1
del responsabile del sinistro occorso al proprio dipendente.
In particolare, la sentenza impugnata viene ritenuta erronea nella parte in cui il primo giudice, argomentando sulla base di CTU medico-legale resa in diverso giudizio,
pag. 8/15 ha ritenuto che le lesioni conseguenti al sinistro avrebbero giustificato un periodo di assenza dal lavoro inferiore rispetto al periodo di effettivo congedo del dipendente dal servizio. Invero, secondo quanto sostenuto dall'appellante, benché la richiamata CTU abbia accertato un'inabilità temporanea complessiva di soli 50 giorni,
l'assenza dal servizio da parte del dipendente per ulteriori 87 giorni (per un totale di 137 giorni) si giustifica alla luce dei caratteri specifici dell'attività
lavorativa svolta, quale il servizio militare, che richiede una piena ripresa delle capacità psico-motorie del soggetto, la cui valutazione è comunque subordinata all'imprescindibile giudizio di idoneità degli organi medico-legali della sanità militare;
giudizio che, nel caso di specie, veniva espresso nel mese di settembre dell'anno 2013.
3.1. Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha errato nel porre alla base del proprio convincimento la CTU medico-legale datata
5.4.2015, resa in diverso giudizio, che ha riconosciuto al una temporanea inabilità Parte_2
parziale al 75% per giorni 20 (giorni venti), un'inabilità
parziale al 50% per giorni 20 (giorni venti) e un'inabilità parziale al 25% per giorni 10 (giorni dieci),
escludendo menomazioni incidenti sulla capacità lavorativa specifica.
pag. 9/15 L'esito di tale perizia è irrilevante ai fini del presente giudizio e, in ogni caso, le valutazioni offerte dal CTU – a distanza di quasi due anni dai fatti e per altri fini - sono recessive rispetto ai ripetuti accertamenti compiuti dalle competenti strutture sanitarie territoriali sulla persona del nel periodo Parte_3
della “malattia” del militare per il precipuo fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il suo rientro in servizio.
L'art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 prevede, infatti, che
“ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al
servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a
visita della Commissione territorialmente competente, con
invio di una relazione recante tutti gli elementi
informativi disponibili”. Inoltre, l'art. 181, c.1 – per quanto qui rilevante - dispone che “il Servizio sanitario
militare, di seguito denominato “Sanità Militare”
provvede: a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini
al servizio militare”.
In ragione di tale quadro normativo il a Parte_3
seguito dell'avvenuto sinistro è stato, periodicamente sottoposto – a partire dal 15.5.2013 (quindi, a distanza di poco più di 10 giorni dall'incidente) e con cadenza mensile fino a settembre 2013 - a visite mediche al fine di accertare la propria condizione di salute e, quindi, al fine di ottenere la dichiarazione di idoneità al servizio pag. 10/15 da parte degli organi competenti. In particolare, su ogni verbale medico, reso dal reparto sanitario della Guardia
di Finanza, è stato attestato come il dipendente fosse inidoneo all'espletamento all'attività lavorativa a causa di “distorsione spalla sinistra, cervicalgia da
contraccolpo”, ossia per le medesime lesioni riportate a seguito del sinistro occorso, come accertate anche dalla
CTU medico-legale; e ciò fino al 18.9.2013, data in cui il
Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo a Padova, a seguito di visita medica del dipendente, ha certificato la idoneità al “s.m.i. ed al servizio di Istituto nella
Guardia di Finanza” del militare.
Pertanto, l'assenza dal lavoro per il periodo di 137
giorni (dal 2.5.2013 al 18.9.2013) può dirsi conseguenza del danno alla salute riportato a seguito del sinistro;
danno che ha reso necessaria l'effettuazione di periodiche visite mediche per l'accertamento dell'idoneità lavorativa del danneggiato, svolte dalla competente autorità
militare, quale presupposto per reimmettere il soggetto in servizio, anche in considerazione della particolarità e della delicatezza dell'attività lavorativa svolta
(servizio militare).
Il danno subito dall'amministrazione appellante consiste nel non avere potuto fruire delle prestazioni lavorative – comunque retribuite - del Parte_3
Tale danno è stato determinato dal pregiudizio biologico pag. 11/15 patito dal dipendente in occasione del sinistro oggetto di causa. Tale pregiudizio si è protratto fino a quando l'autorità medica - a cui l'ordinamento attribuisce tale compito - non ha ritenuto il dipendente idoneo al
Servizio, ritenendo superate – ai fini dell'attività
lavorativa – i pregiudizi biologico derivanti dal sinistro.
Dalla documentazione prodotta non sussistono dubbi che il pregiudizio biologico patito dal e per il CP_3
quale la commissione medica ha negato l'inidoneità dal maggio 2013 al settembre dello stesso anno sia conseguenza del pregiudizio di cui si discute.
Sotto altro punto di vista e per le finalità oggetto del presente giudizio l'accertamento compiuto dalla commissione medica non può che essere preferito alle valutazioni del CTU cristallizzate nella relazione del
5.4.2025. Trattasi, infatti, di plurimi accertamenti medici effettuati con cadenza periodica mensile, compiuti nell'immediatezza dei fatti, e per la precipua finalità di apprezzare l'idoneità lavorativa del Parte_3
Diversamente, la CTU è stata redatta a distanza di 20
messi dal momento in cui il dipendente è stato ritenuto nuovamente idoneo al lavoro e domandata per valutare diversi aspetti conseguenti al sinistro.
Pertanto, l'assenza dal lavoro per il periodo di 137
giorni (dal 2.5.2013 al 18.9.2013) può dirsi causalmente pag. 12/15 connesso al danno alla salute riportato a seguito del sinistro.
4. Conseguentemente l'appello va accolto e gli appellati condannati a corrispondere all'amministrazione appellante la somma di euro 11.014,06 (euro 21.014,16 –
10.000,00 già ricevuti in data 13.12.2013), oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di debito risarcitorio) così per la somma di euro 13.216,80.
Su tale somma decorrono gli interessi dalla pronuncia al saldo.
Non vanno riconosciuti interessi compensativi all'amministrazione attrice, che non ha allegato né
provato, così com'era suo onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza,
se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord.
18654 del 2018).
4.1. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza delle parti appellate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2799 del
2024 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro Parte_1 AR
pag. 13/15 e così provvede: CP_1 Controparte_2
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 16/2024, emessa dal giudice di pace di Foligno
in data 19.3.2024,
- condanna e Controparte_2 AR
in solido fra loro, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro Parte_4
13.216,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Condanna e Controparte_2 AR
in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 264,00 per anticipazioni, euro 2.090,00 per compenso professionale;
del presente grado di appello che liquida in euro 355,5
per anticipazioni ed euro 3.397,00 per onorari oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 27.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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