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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 786/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA RE ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 11/11/1959 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANNUNZIATA ELISA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARIELLO FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 12 gennaio
2023 gli avvisi di addebito di cui agli atti. In particolare: 1) 3282013000228749000; 2)
3282013006872006000; 3) 32820140002564768000; 4) 32820140005155832000; 5)
32820160002390155000; 6) 32820160006550689000; 7) 32820170003241791000; 8)
32820180003498538000; 9) 32820180003693030000; 10) 32820180006776481000; 11)
32820190002505542000; 12) 32820180006378483000; 13) 32820220003152443000; 14)
32820220007388387000.
Deduceva la mancata notifica degli avvisi richiamati e degli atti interruttivi e/o presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
1 Il resistente si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Parte ricorrente ha citato in giudizio esclusivamente l' . Controparte_2
Ebbene, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica delle stesse, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_2
L'eccezione di prescrizione, infatti, rappresenta un motivo inerente il merito della pretesa contributiva, azionato tramite l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui legittimato passivo è l'ente impositore.
Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984;
12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676;
Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”.
2 Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito, in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata, seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 14/11/2025 il Giudice del Lavoro
LA RE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA RE ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 11/11/1959 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANNUNZIATA ELISA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARIELLO FRANCESCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 12 gennaio
2023 gli avvisi di addebito di cui agli atti. In particolare: 1) 3282013000228749000; 2)
3282013006872006000; 3) 32820140002564768000; 4) 32820140005155832000; 5)
32820160002390155000; 6) 32820160006550689000; 7) 32820170003241791000; 8)
32820180003498538000; 9) 32820180003693030000; 10) 32820180006776481000; 11)
32820190002505542000; 12) 32820180006378483000; 13) 32820220003152443000; 14)
32820220007388387000.
Deduceva la mancata notifica degli avvisi richiamati e degli atti interruttivi e/o presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
1 Il resistente si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso per le ragioni di cui in memoria.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Parte ricorrente ha citato in giudizio esclusivamente l' . Controparte_2
Ebbene, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica delle stesse, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_2
L'eccezione di prescrizione, infatti, rappresenta un motivo inerente il merito della pretesa contributiva, azionato tramite l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui legittimato passivo è l'ente impositore.
Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass.
9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L.
22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984;
12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676;
Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”.
2 Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito, in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata, seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al
Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 14/11/2025 il Giudice del Lavoro
LA RE
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