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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, LA
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16835/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Proprio E N.q. Della Costituenda Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192219185000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12741/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720240192219185000 contestando la nullità della notificazione della cartella stessa, in quanto eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri, nonché l'omessa notificazione degli atti ad essa presupposti.
La ricorrente ha, altresì, contestato nel merito la pretesa dell'amministrazione, relativa al contributo unificato dovuto in relazione a due ricorsi presentati innanzi al Consiglio di Stato, per i quali sarebbe dovuto un contributo unificato pari ad euro 3.000,00 ciascuno, in luogo del contributo di euro 9.000,00 preteso dall'ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle contestazioni relative alle attività di competenza dell'ente impositore e ha evidenziato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Il Consiglio di Stato ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, alla luce della rituale notificazione dell'invito al pagamento ex artt. 16 e 248 D.P.R. n. 115/2002 e, in ogni caso, della corretta liquidazione dell'ammontare del contributo unificato effettivamente dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La ricorrente ha eccepito l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento in quanto eseguita mediante un indirizzo di posta elettronica (Email_4) non iscritto nei pubblici.
2.1. Va premesso che l'eventuale invalidità della notificazione non si ripercuote necessariamente sulla validità dell'atto
La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. n. 21071/2018; Cass.
n. 26310/2021).
La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (Cass.
n. 2203/2018). Nella specie la cartella di pagamento risulta tempestivamente impugnata e il contribuente ha proposto in maniera diffusa e articolata le proprie difese, sicché deve ritenersi che i dedotti vizi della notificazione dell'atto non abbiano inciso sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente.
La nullità della notificazione della cartella esattoriale è sanata dalla proposizione, da parte del contribuente, del ricorso e dalla sua costituzione in giudizio (Cass. n. 11718/2011).
2.2. Nel merito, in ogni caso, l'eccezione di invalidità della notificazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC, hanno affermato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(Cass. S.U. 15979/2022).
Nella specie non solo la notificazione non è stata eseguita da un avvocato, bensì dal concessionario della riscossione, ma la cartella di pagamento è stata altresì tempestivamente impugnata e il ricorrente non ha evidenziato alcuna effettiva incertezza in ordine alla provenienza della PEC, avendo correttamente incardinato il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
3. La ricorrente ha contestato l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento e ha altresì contestato, nel merito, la pretesa dell'amministrazione.
Anche tali censure sono infondate.
Il Consiglio di Stato ha documentato di aver provveduto, in data 8 settembre 2023, a notificare a mezzo PEC alla ricorrente, presso gli indirizzi dei difensori domiciliatari, avv. Difensore_1 (indirizzo PEC Email_1) e avv. Difensore_2 (indirizzo PEC Email_5), l'invito al pagamento ex art. 248 D.P.R. n. 115/2002, prot. n. 03147/2023 del 08.09.2023 e prot. n. 03146/2023 del 08.09.2023, per euro 9.000,00 ciascuno.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo evidenziato che: “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (Cass. n. 40233/2021; Cass. n. 23061/2015).
Da quanto precede discende che ogni contestazione in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria dell'amministrazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione degli inviti al pagamento e deve pertanto, in questa sede, essere dichiarata inammissibile.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, LA
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16835/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Proprio E N.q. Della Costituenda Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Quinta Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240192219185000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12741/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale n. 09720240192219185000 contestando la nullità della notificazione della cartella stessa, in quanto eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica non iscritto nei pubblici registri, nonché l'omessa notificazione degli atti ad essa presupposti.
La ricorrente ha, altresì, contestato nel merito la pretesa dell'amministrazione, relativa al contributo unificato dovuto in relazione a due ricorsi presentati innanzi al Consiglio di Stato, per i quali sarebbe dovuto un contributo unificato pari ad euro 3.000,00 ciascuno, in luogo del contributo di euro 9.000,00 preteso dall'ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alle contestazioni relative alle attività di competenza dell'ente impositore e ha evidenziato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Il Consiglio di Stato ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, alla luce della rituale notificazione dell'invito al pagamento ex artt. 16 e 248 D.P.R. n. 115/2002 e, in ogni caso, della corretta liquidazione dell'ammontare del contributo unificato effettivamente dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
La ricorrente ha eccepito l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento in quanto eseguita mediante un indirizzo di posta elettronica (Email_4) non iscritto nei pubblici.
2.1. Va premesso che l'eventuale invalidità della notificazione non si ripercuote necessariamente sulla validità dell'atto
La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. n. 21071/2018; Cass.
n. 26310/2021).
La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (Cass.
n. 2203/2018). Nella specie la cartella di pagamento risulta tempestivamente impugnata e il contribuente ha proposto in maniera diffusa e articolata le proprie difese, sicché deve ritenersi che i dedotti vizi della notificazione dell'atto non abbiano inciso sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente.
La nullità della notificazione della cartella esattoriale è sanata dalla proposizione, da parte del contribuente, del ricorso e dalla sua costituzione in giudizio (Cass. n. 11718/2011).
2.2. Nel merito, in ogni caso, l'eccezione di invalidità della notificazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. n. 18684/2023).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC, hanno affermato che la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(Cass. S.U. 15979/2022).
Nella specie non solo la notificazione non è stata eseguita da un avvocato, bensì dal concessionario della riscossione, ma la cartella di pagamento è stata altresì tempestivamente impugnata e il ricorrente non ha evidenziato alcuna effettiva incertezza in ordine alla provenienza della PEC, avendo correttamente incardinato il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
3. La ricorrente ha contestato l'omessa notificazione degli atti presupposti alla cartella di pagamento e ha altresì contestato, nel merito, la pretesa dell'amministrazione.
Anche tali censure sono infondate.
Il Consiglio di Stato ha documentato di aver provveduto, in data 8 settembre 2023, a notificare a mezzo PEC alla ricorrente, presso gli indirizzi dei difensori domiciliatari, avv. Difensore_1 (indirizzo PEC Email_1) e avv. Difensore_2 (indirizzo PEC Email_5), l'invito al pagamento ex art. 248 D.P.R. n. 115/2002, prot. n. 03147/2023 del 08.09.2023 e prot. n. 03146/2023 del 08.09.2023, per euro 9.000,00 ciascuno.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo evidenziato che: “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (Cass. n. 40233/2021; Cass. n. 23061/2015).
Da quanto precede discende che ogni contestazione in ordine alla quantificazione della pretesa creditoria dell'amministrazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione degli inviti al pagamento e deve pertanto, in questa sede, essere dichiarata inammissibile.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.