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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
MA RG, OR
FINI OSCAR, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4617/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000409 1.000 2016
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1799 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2050 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2298 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2305 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 622 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 622 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Angri per sentir dichiarare l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 409 del 13.8.2021, n. 559 del 4.2.2022, n. 1799 del 12.8.2021,
n. 2050 del 24.1.2022, tutti afferenti la tassa sui rifiuti.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Angri non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza resa in data 14.1.2026, la Corte, rilevata la omessa produzione della documentazione inerente la notifica dell'atto impugnato, poneva a carico del ricorrente, ai fini della verifica della tempestività del ricorso introduttivo, l'onere di inserire nel fascicolo telematico, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del predetto provvedimento, l'atto impugnato completo della parte relativa alla notifica al destinatario.
All'odierna udienza camerale, a cui la causa era stata rinviata per la trattazione del merito, il Collegio rileva il mancato ottemperamento, ad opera del ricorrente, dell'onere posto a suo carico con l'ordinanza emessa il 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile[1].
Il ricorrente, invero, non ha ottemperato all'onere, disposto con ordinanza resa il 14.1.2026, di provare documentalmente la data di ricezione degli atti impugnati ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992.
[1] La rilevabilità d'ufficio della violazione del termine di presentazione del ricorso, previsto dall'art. 21, comma
1, d.lvo 546/1992, è pacificamente sancita dalla Corte di Cassazione. Ex multiis, v. Cass., sez. trib., sent.
n. 7410/2011.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
ER MA SC RI FI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
MA RG, OR
FINI OSCAR, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4617/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000000409 1.000 2016
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 559 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1799 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2050 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2298 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2305 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 622 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 622 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Angri per sentir dichiarare l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 409 del 13.8.2021, n. 559 del 4.2.2022, n. 1799 del 12.8.2021,
n. 2050 del 24.1.2022, tutti afferenti la tassa sui rifiuti.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Angri non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza resa in data 14.1.2026, la Corte, rilevata la omessa produzione della documentazione inerente la notifica dell'atto impugnato, poneva a carico del ricorrente, ai fini della verifica della tempestività del ricorso introduttivo, l'onere di inserire nel fascicolo telematico, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del predetto provvedimento, l'atto impugnato completo della parte relativa alla notifica al destinatario.
All'odierna udienza camerale, a cui la causa era stata rinviata per la trattazione del merito, il Collegio rileva il mancato ottemperamento, ad opera del ricorrente, dell'onere posto a suo carico con l'ordinanza emessa il 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile[1].
Il ricorrente, invero, non ha ottemperato all'onere, disposto con ordinanza resa il 14.1.2026, di provare documentalmente la data di ricezione degli atti impugnati ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992.
[1] La rilevabilità d'ufficio della violazione del termine di presentazione del ricorso, previsto dall'art. 21, comma
1, d.lvo 546/1992, è pacificamente sancita dalla Corte di Cassazione. Ex multiis, v. Cass., sez. trib., sent.
n. 7410/2011.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
ER MA SC RI FI