Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. è sanzione penale con caratteristiche di temporaneità alla quale può essere applicato l'indulto, purchè lo stesso sia stato disposto per il caso di concorso tra reati cui il provvedimento di clemenza è ugualmente applicabile. (Fattispecie in cui è stata esclusa la condonabilità dell'isolamento diurno irrogato per effetto della continuazione tra più reati punibili con la pena dell'ergastolo, pena il cui carattere perpetuo la Corte ha ritenuto incompatibile con il provvedimento d'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3390
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027675/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT AN, N. IL 03/01/1946;
avverso ORDINANZA del 03/07/2008 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 luglio 2008 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo, sezione terza penale, rigettava l'istanza avanzata da NI LO, volta ad ottenere l'applicazione dell'indulto alla sanzione dell'isolamento diurno per la durata di tre anni, disposto con sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 25 ottobre 2006 (irrevocabile il 18 aprile 2008). La Corte osservava che LO era stato riconosciuto colpevole di tre distinti episodi di omicidio volontario, ciascuno aggravato dalla premeditazione, unificati per effetto della riconosciuta continuazione, era stato di conseguenza condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni e che alla pena dell'ergastolo non è applicabile, neppure in parte, l'indulto.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LO, il quale lamenta violazione degli artt. 72 e 174 c.p., e L. n. 241 del 2006, art. 1, nonché illogicità della motivazione, in quanto l'isolamento diurno ha natura temporanea, costituisce una sanzione autonoma rispetto all'ergastolo e la L. n. 241 del 2006, non prevede, tra le esclusioni oggettive del beneficio invocato, il delitto di omicidio, cui è connessa la sanzione temporanea dell'isolamento diurno inflitta al ricorrente a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre episodi di omicidio aggravato dalla premeditazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto nella sua integralità, qualora sussista in tale senso un'espressa previsione, necessaria anche per la conversione dell'ergastolo in una pena di altra specie;
ne consegue che, in assenza di una specifica disposizione, non può essere applicato all'ergastolo l'indulto, previsto in via generale unicamente per le pene temporanee (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 22 marzo 2000, n. 2128, rv. 216194; Cass., Sez. 1^, 4 ottobre 2007, n. 39531, rv. 237750; Cass., Sez. 1^, 2008, n. 22760, rv. 239886).
2. Tanto premesso il Collegio è chiamato a stabilire se l'indulto sia applicabile all'isolamento diurno, disposto in conseguenza del concorso di più reati, ciascuno dei quali sia punibile con la pena dell'ergastolo.
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p., non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Cass., Sez. 1, 21 marzo 2000, n. 2116, rv. 215933; cfr. altresì Corte Cost., 22 dicembre 1964 n. 115) Ne consegue che l'isolamento diurno, previsto dall'art. 72 c.p., per i delitti concorrenti con quello che importa la pena dell'ergastolo, è una vera e propria sanzione penale e deve, pertanto, essere irrogata o dal giudice di cognizione, nel caso di concorso di reati, ovvero dal giudice dell'esecuzione - ai sensi dell'art. 80 c.p., - nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze diverse e deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta (Cass., Sez. 1, 30 settembre 1993, n. 3748, rv. 195438). In tale contesto l'isolamento diurno deve essere classificato tra le sanzioni penali con caratteristiche di temporaneità, cui si applica il principio, analogo a quello del calcolo delle pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un "tetto" insuperabile, qualora durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo o successivamente ad esso il soggetto commetta un nuovo reato per cui riporti condanna alla quale consegua un ulteriore periodo di isolamento diurno (Cass., Sez. 1^, 5 dicembre 2000, n. 4381, rv. 218169; Cass. Sez. 1^, 20 settembre 2007, n. 38491, rv. 237968). Ciò posto, la regola di cui all'art. 174 c.p., comma 2, in virtù della quale l'indulto è applicabile una sola volta sulla pena unificata, può essere osservata solo a condizione che tutte quelle che concorrono a formarla ricadano nell'ambito di applicazione del provvedimento di clemenza (Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1999, n. 7143). Pertanto il reato continuato deve essere scisso nei suoi vari episodi criminosi al fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione al titolo del reato e all'epoca della sua consumazione, la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'indulto (Cass., Sez. Un. 16 novembre 1989, n., 18; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2005, n. 19740, rv. 231796). Ne consegue che, qualora, come nel caso in esame, l'isolamento diurno sia stato disposto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 72, primo comma, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra più delitti di omicidio volontario premeditato, ciascuno dei quali punibili con la pena dell'ergastolo, non può trovare applicazione l'indulto ex L. n. 241 del 2006, trattandosi di un inasprimento sanzionatorio espressamente disciplinato dalla legge per le ipotesi di concorso di reati che comportano l'ergastolo che, pur dotato di una sua autonoma natura e funzione, inerisce a pene detentive perpetue, in quanto tali insuscettibili di indulto in forma parziale.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009