Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
Il reato continuato deve essere scisso nei suoi vari episodi criminosi al fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2005, n. 19740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19740 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1224
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 044137/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OR N. IL 14/11/1970;
avverso ORDINANZA del 15/10/2004 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cetrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 15/10/2004 (dep. l'8/l 1/2004) la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto ex D.P.R. 394/90 avanzata nell'interesse di AT CI in relazione alla pena inflitta con sentenza irrevocabile del 3/4/2001. La Corte territoriale, preso atto del principio di diritto indicato dalla Corte di legittimità che aveva annullato la precedente ordinanza rilevando che, in caso di omesso accertamento in sede cognitiva della data del commesso reato, spetta al giudice dell'esecuzione determinare siffatta data sulla base degli atti e di eventuale ulteriore attività istruttoria, ha osservato come dalla lettura degli esami testimoniali resi da ET RE e da NC AR potesse desumersi una protrazione dell'attività estorsiva ai danni del locale del RE ben oltre la data del 24/10/1989. La Corte ha altresì escluso la possibilità di applicazione del beneficio a parte della condotta criminosa sia perché sul punto formatosi il giudicato sia perché, diversamente dall'ipotesi di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non era possibile scindere la medesima condotta ove protrattasi nel tempo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del CI deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha rilevato come sulla questione della scissione del reato continuato al fine di ricomprendere alcuni fatti nell'ambito di operatività dell'indulto non si fosse formato alcun giudicato;
ha quindi dissentito dall'opinione espressa dalla Corte di merito sulla non scindibilità della condotta criminosa, rilevando peraltro come si trattasse nella specie di azioni estorsive ai danni di parti lese diverse e come il giudice dell'esecuzione fosse incorso nella violazione del giudicato facendo rientrare nell'imputazione fatti in essa non compresi. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato il parere (di reiezione del ricorso) espresso dal P.G. presso questa Corte, ulteriormente argomentando circa la violazione del giudicato da parte del Giudice dell'esecuzione e sottolineando come la condotta eventualmente idonea a revocare il beneficio per i fatti pregressi non si fosse verificata nel termine decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza.
OSSERVA
La decisione 24/2/2004 di questa Corte (con la quale si è disposto l'annullamento dell'ordinanza 9/5/2003 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in accoglimento del rilievo difensivo per il quale il Giudice dell'esecuzione, al fine di deliberare circa l'applicabilità o meno dell'indulto, deve procedere ad ogni accertamento utile a stabilire la data del commesso reato, ove non desumibile con certezza dalla decisione emessa in sede cognitiva) ha - con tutta evidenza - riguardato solo la principale e prioritaria questione concernente i doverosi compiti istruttori del Giudice dell'esecuzione al fine di temporalmente collocare i fatti oggetto di condanna onde consapevolmente e legittimamente statuire in ordine alla richiesta di applicazione del provvedimento di clemenza n. 394/90, rimanendo assorbita nella decisione ogni altra censura. Pertanto, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, nessuna preclusione da giudicato si è nella specie verificata in relazione alla questione, pure oggetto di censura difensiva, della possibile "scissione della condotta contestata al CI in momenti antecedenti e successivi al 24/10/89", tale questione non essendo stata esaminata in sede di legittimità.
Altresì non condivisibile è l'ulteriore affermazione per la quale non potrebbe valutarsi la possibilità di siffatta scissione in caso di una "unica condotta criminosa protrattasi nel tempo in più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso"; il riferimento ad un medesimo disegno criminoso fa ritenere un uso improprio, da parte della Corte territoriale, della espressione "unica condotta criminosa", con ciò essendosi comunque inteso la reiterazione di comportamenti similari perpetrati nel tempo e protrattisi fin oltre la data del 24/10/89, e dunque l'attuazione di più fatti estorsivi, parte dei quali pacificamente commessi nell'ambito temporale di applicazione del citato provvedimento di clemenza e parte dei quali commessi invece successivamente. Va dunque richiamato al proposito il principio più volte enunciato da questa Corte e per il quale ben può e deve operarsi la scissione del reato continuato (sia che trattasi di reati diversi sia che trattasi di reati analoghi) al fine di eventualmente procedere all'applicazione dell'indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione e sempre che non ricorrano fatti successivi costituenti causa di revoca del beneficio (cfr. Cass. S.U. sent. n. 2780/96). Nessuna violazione del principio dell'intangibilità del giudicato si è invece verificata per avere la Corte indebitamente incluso nei fatti oggetto di condanna condotte diverse e mai contestate;
il riferimento a costrette dazioni di merce è infatti elemento che non inficia gli ulteriori elementi considerati in ordinanza al fine di procedere alla verifica demandata al Giudice dell'esecuzione con la citata sentenza di questa Corte, da un lato essendosi espressamente richiamate le dichiarazioni del collaboratore LI (che aveva riferito di avere alcune volte inviato presso il locale del RE e del AR il CI onde avanzare richieste estorsive) e le dichiarazioni del AR e del Gallo (confermative di reiterate richieste, oltre che di merce per la quale non veniva effettuato alcun pagamento, anche di denaro, così come espressamente contestato), e dall'altro lato essendosi richiamato l'episodio avvenuto in epoca prossima all'arresto del CI solo quale dato per collocare temporalmente la frequentazione da parte di costui del bar RE sino al dicembre 1990 per ragioni che, con la sintetica ma efficace espressione utilizzata dalla Corte di merito, erano certamente riconducibili ai fatti oggetto di condanna. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della applicabilità dell'indulto ai reati unificati sotto il vincolo della continuazione;
il Giudice del rinvio dovrà tenere conto del principio di diritto più sopra enunciato e procedere a nuovo esame sul punto con verifica altresì della sussistenza o meno di cause di revoca dell'eventualmente applicabile beneficio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della applicabilità dell'indulto ai reati unificati con il vincolo della continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2005