Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 1
La previsione per l'obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale concretizza l'ipotesi di cui all'art. 1941, terzo comma, cod. civ., sotto il profilo della maggiore onerosità delle condizioni a cui è sottoposta la fideiussione, e comporta la nullità della clausola relativa all'anticipazione della scadenza dell'obbligazione fideiussoria. (Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era già stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell'adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare).
Commentari • 2
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La Cassazione chiarisce che l'onere di diligenza dell'acquirente non impone controlli specialistici: se per scoprire il vizio serve un esperto, la garanzia ex art. 1491 c.c. non è esclusa Con l'ordinanza n. 12606/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo in materia di compravendita e garanzia per vizi. L'esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c. opera solo quando il vizio sia facilmente riconoscibile, ossia percepibile con una verifica ordinaria, secondo la diligenza dell'uomo medio. Non è invece richiesto all'acquirente – neppure se operatore professionale nel settore – di effettuare indagini tecniche specialistiche o di ricorrere ad apparecchiature …
Leggi di più… - 2. Fideiussione, è valido il termine più breve del rapporto principale (Nota a Cassazione n. 27531/2014)De Ferra Daniele · https://www.diritto.it/ · 23 gennaio 2015
Nel contratto di fideiussione è valida la pattuizione di una clausola che limiti la durata della garanzia ad un periodo di tempo inferiore rispetto a quello del rapporto principale cui la stessa accede. Ad enucleare tale principio di diritto è stata la Sezione 3 della Cassazione Civile che, con la Sentenza n. 27531 del 2014, ha affermato la validità di una garanzia fideiussoria circoscritta ad un arco di tempo più breve del contratto di mutuo cui essa accedeva. Nel caso di specie, le parti in causa dibattevano circa la portata e l'efficacia di una clausola, pattuita tra i contraenti, che prevedeva l'apposizione di un termine finale alla garanzia, rendendo la stessa più breve rispetto al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA RISP PADOVA ROVIGO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende unitamente all'avvocato ADRIANO FORNARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE LB;
- intimato -
avverso la sentenza n. 72/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 20/6/94 depositata il 19/01/95; RG 1278/90. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'avvocato LUIGI MANZI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di preliminare del 31/10/87 tra NE LB e AN NI avente ad oggetto la cessione di quote societarie del NE per il prezzo di L. 32.000.000 da versarsi entro l'1/12/88, le parti stipulavano il 3/12/87 il contratto definitivo spostando la data del pagamento al 31/12/88.
In data 9/10/87 veniva stipulato un contratto di fideiussione con il quale la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo garantiva, a favore del NE, il pagamento del prezzo, da parte della AN, entro l'1/12/88 (di cui al preliminare), con rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed a semplice richiesta del NE, da formulare nel termine di decadenza del 15/12/88 a mezzo racc. r.r. Essendo rimaste inevase le due richieste del 30/11 e 9/12/88, il NE otteneva, in data 25/1/89, dal Presidente del Tribunale di Padova, decreto ingiuntivo nei confronti della Cassa per il pagamento della somma di L. 32.300.000, oltre interessi del 18%. Con citazione notificata il 14/2/89 la Cassa proponeva opposizione davanti al suddetto Tribunale avverso l'ingiunzione di cui sopra, assumendo che la fideiussione si era estinta poiché lo spostamento del termine per il pagamento del prezzo di vendita a favore della AN l'aveva posta in una situazione obbligatoria più onerosa, in spregio al disposto dell'art. 1941 c.c.. Con sentenza 22 novembre 1989 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione in base al duplice rilievo che con il definitivo si era concluso un contratto diverso da quello garantito e che le due richieste del 3/11 e 9/12/88 erano inefficaci perché il debito non era ancora scaduto.
Proponeva gravame il NE e nella resistenza della CASSA la Corte di Appello di Venezia lo accoglieva, condannando l'appellata al pagamento della somma ingiunta di L. 32.000.000, oltre interessi e rivalutazione ex art. 1224, 2° co., c.c., dal 12/1/89 (data del ricorso per decreto ingiuntivo), nonché delle spese processuali, ravvisando una sostanziale identità fra il preliminare ed il definitivo, l'assenza di maggiore onerosità per la Cassa e l'efficacia delle due richieste di pagamento.
Ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, affidandolo a due motivi. L'intimato non si è costituito in questa sede. Il ricorso, già chiamato all'udienza del 14/3/98, è stato rinviato con ordinanza in pari data per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., ritualmente effettuata a mezzo posta il 31/3/98.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Cassa, denunciando genericamente l'errata applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), critica l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo la quale non poteva nella specie riconoscersi una novazione oggettiva, stante la sostanziale identità delle obbligazioni sorgenti dal contratto preliminare a quelle del contratto definitivo.
Con il successivo mezzo la ricorrente denunciando, oltre all'errata applicazione di norme di diritto, anche l'illogicità della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. contesta l'ulteriore affermazione della Corte veneziana, secondo la quale "non è ravvisabile alcuna maggiore onerosità per il fideiussore derivante dallo spostamento al 31/12/88 del termine per il pagamento, perché se in teoria potrebbe venir qualificato come un aggravio per il fideiussore il maggior periodo di tempo in cui si è obbligati alla garanzia rispetto a quello preventivato, tradotto in termini quantitativi e concreti tale aggravio economico si annulla, essendo stati riconosciuti gli interessi a favore dell'opposto a partire da data posteriore al termine preventivato dell'1/12/1988".
I due motivi, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Va innanzi tutto rilevato come sia del tutto estranea alla fattispecie la tematica della novazione, atteso che l'oggetto del contendere riguarda l'accertamento non di un'eventuale novazione delle obbligazioni in capo all'acquirente ed al venditore derivanti dal contratto preliminare rispetto a quelle del definitivo, bensì della rilevanza della prospettata difformità tra l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, in quanto il primo era gravato di un termine per l'adempimento (1/12/88) più breve e, quindi, più oneroso di quello a carico del secondo (31/12/88).
Chiarito quanto innanzi, il dato letterale dell'art. 1941 c.c. ("la fideiussione non ... può essere prestata a condizioni più onerose", rispetto a quelle del debito principale) ha indotto la dottrina ad affermare il principio che il fideiussore non può essere tenuto in duriorem causam, cioè a condizioni più onerose, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità, ecc.; e la giurisprudenza, nell'unica pronuncia non specifica ma comunque significativa per il presente caso, ha affermato che la fideiussione, ancorché per il suo carattere accessorio abbia normalmente contenuto identico a quello dell'obbligazione principale, può essere limitata dalle parti nella sua portata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1941 c.c., in relazione all'ammontare del debito ed alle condizioni, purché queste ultime siano meno onerose per il fideiussore, e pertanto la fideiussione può essere prestata per un periodo di tempo determinato (Cass. 19 dicembre 1987 n. 9466), decorso il quale la garanzia viene ad estinguersi. Va però aggiunto e chiarito che deve essere tenuta nettamente distinta l'ipotesi - di cui alla pronuncia testè citata - in cui la durata dell'obbligazione fideiussoria è minore di quella propria dell'obbligazione garantita, dall'ipotesi in cui l'obbligazione fideiussoria scade prima di quella principale, perché con tutta evidenza in quest'ultimo caso la fideiussione risulta non in leviorem, bensì in duriorem causam, con la conseguente nullità della clausola relativa all'anticipazione del tempo di adempimento dell'obbligazione fideiussoria. Questa seconda eventualità sussiste nel caso di specie, nel quale la Cassa si è venuta a trovare un termine di adempimento precedente rispetto a quello pattuito fra le parti nel contratto definitivo e, quindi, quando ancora non era scaduta l'obbligazione principale e non era ancora configurabile l'eventuale inadempimento del debitore. Non può pertanto condividersi la motivazione dell'impugnata sentenza laddove, dopo aver premesso che "in teoria potrebbe venir qualificato come un aggravio per il fideiussore il maggior periodo di tempo in cui si è obbligati alla garanzia rispetto a quello preventivato", ha concluso che "tradotto in termini quantitativi e concreti tale aggravio teorico si annulla, essendo stati riconosciuti gli interessi a favore dell'opposto a partire da data posteriore a quella del termine preventivato dell'1/12/88". Ragionamento incongruo e sotto certi aspetti incomprensibile (per quanto riguarda il riferimento agli interessi che, evidentemente, non incidono sulle condizioni della fideiussione), perché il punto è semplicemente verificare se la scadenza del termine di adempimento del fideiussore in data precedente al termine di adempimento dell'obbligazione principale comporti un inammissibile aggravio per il garante. A siffatto accertamento dovrà provvedere, alla stregua delle indicazioni sopraesposte, il giudice di rinvio, al quale la causa va rinviata a seguito dell'accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata. Detto giudice, individuato in altra sezione della stessa Corte a qua, pronuncerà anche sulle spese del presente grado.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999.