Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
La regola di cui all'art. 174, comma secondo, cod. pen., in virtù della quale l'indulto è una sola volta applicabile sulla pena unificata, può essere osservata solo a condizione che tutte quelle che concorrono a formarla siano ricadenti nell'ambito del provvedimento di clemenza. Se, invece, il condono è applicabile solo a talune pene, ovvero lo è in misura ridotta, il cumulo va scisso e il beneficio va applicato solo su quell'insieme di pene che ne possono usufruire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/1999, n. 7143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7143 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 14/12/1999
1. Dott. Gianvittore Fabbri Consigliere SENTENZA
2. Dott. Camillo Losana Consigliere N. 7143
3. Dott. Pietro Mocali Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 16546/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- P A P A L I A M a r i o, nato il [...],
a v v e r s o l'ordinanza emessa il 28 dicembre 1998 dal Tribunale di Urbino;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28 dicembre 1998, il Tribunale di Urbino, in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di IO AP che, nel contestare il provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti. dal Procuratore della Repubblica della stessa sede, chiedeva l'applicazione degli indulti previsti dal D.P.R. n.865/86 e dal D.P.R. n. 394/90 successivamente alla determinazione della pena complessiva calcolata ai sensi dell'art. 78 cod. pen. Avverso tale decisione, il AP ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, in buona sostanza sostiene che la pena condonata ai sensi dei predetti provvedimenti di clemenza, pari a tre anni di reclusione, non avrebbe dovuto essere detratta dal cumulo materiale, bensì da quello giuridico di trent'anni di reclusione ottenuto in applicazione dell'art. 78 cod. pen. Il ricorso è infondato.
Non v'è dubbio, invero, che la regola di cui all'art. 174, 2^ comma, cod. pen., in virtù della quale l'indulto è una sola volta applicabile sulla pena unificata, può essere osservata solo a condizione che tutte quelle che concorrono a formarla siano ricadenti nell'ambito del provvedimento di clemenza. Se, invece, il condono è applicabile solo a talune pene, ovvero lo è in misura ridotta, il cumulo va scisso ed il beneficio va applicato solo su quell'insieme di pene che ne possono usufruire. In altri termini, nel cumulo da formarsi secondo le disposizioni generali sul concorso di reati (art.71 e segg. cod. pen.), vanno incluse le pene cui è applicabile la causa estintiva, con esclusione delle altre eventualmente concorrenti, le quali debbono essere successivamente cumulate con le prime, solo dopo che queste hanno beneficiato della riduzione per il condono, per stabilire l'entità complessiva della pena unica da espiare.
Orbene, nel caso in esame, i suddetti principi sono stati correttamente applicati, dovendosi tener presente che concorreva la pena inflitta con la sentenza 15 settembre 1986 dalla Corte di appello di Napoli per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il quale è escluso sia dall'indulto, del 1986, sia da quello del 1990. Pertanto, dovendosi stabilire il limite di operatività dei benefici che, per ragioni obiettive, non potevano applicarsi sulla pena unificata, era necessario procedere alla scissione del cumulo ed alla sua successiva ricomposizione dopo l'applicazione degli indulti sulle pene che ne potevano usufruire. E poiché la somma aritmetica finale superava i trent'anni di reclusione, questa è stata correttamente ridotta entro il limite previsto dall'art. 78 n. 1 cod. pen. il quale ha operato sul cumulo totale, anche se ciò ha reso priva di incidenza pratica la decurtazione conseguente all'applicazione dei benefici.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000