Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per volontà del legislatore, "in toto", ovvero convertibile in pena di altra specie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2007, n. 39531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39531 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3210
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015655/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCUTO SALVATORE, N. IL 15/06/1962;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la corte d'assise d'appello di Catania - quale giudice dell'esecuzione - rigettava la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta allo SCUTO dalla sentenza 23.11.2002 della stessa corte, avanzata dal p.g.. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione lo SCUTO, che denunciava violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Colla sentenza sopra indicata, allo SCUTO venne inflitta la pena dell'ergastolo per una serie di gravi reati. Ora, è consolidata giurisprudenza di questa Corte che tale pena, in quanto detentiva perpetua, non sia condonabile in parte, ma solo per volontà del legislatore in loto;
o, sempre per tale volontà, convertibile in pena di altra specie. Ne consegue che alla stessa non può essere applicato l'indulto, previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee (cfr. Sez. 1, 22.3.2000, Araniti;
id., 1.7.1994, Rovelli;
id., 10.2.1993, Guardo).
Tale preclusione esclude la giuridica rilevanza sia delle ragioni per le quali il giudice dell'esecuzione ha rifiutato (ma sotto diverso profilo) la concessione del beneficio, sia di quelle avanzate, in contrario avviso, dal ricorrente.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso debbono seguire gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007