Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia.
Commentario • 1
- 1. E' redattore soltanto il giornalista professionistaAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHIBELLINI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 14565/99 proposto da:
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
TA DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 465/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 19/02/99 R.G.N. 7760/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato PUJATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 10 marzo 1996, diretto. al Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, GU ON conveniva l'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a. per sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto, a titoli diversi, in dipendenza dell'accertamento e della declaratoria che è stato di lavoro giornalistico subordinato - in qualità di redattore oppure, in subordine, di collaboratore fisso (ai sensi dell'art. 1 e, rispettivamente, 2 del CCNL dei giornalisti) - il rapporto continuativamente intercorso dal 1983 al 1995, da ultimo, con la società convenuta.
Nella contumacia della società convenuta, il Pretore accoglieva la domanda principale, condannando la convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 470.504.179 oltre accessori. A seguito di gravame della soccombente, Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva del 24 giugno/13 luglio 1998, limitava al periodo successivo all'acquisizione della testata giornalistica "Il lavoro" da parte della società medesima (dal 15 settembre 1992, appunto, al 31 dicembre 1994) - in difetto della deduzione del trasferimento d'azienda - la legittimazione passiva dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a. nonché le differenze retributive dovute - in dipendenza della confermata qualificazione, come subordinato, del dedotto rapporto di lavoro - e le relative incidenze sul trattamento di fine rapporto (TFR), rimettendone la liquidazione alla sentenza definitiva, mentre riteneva sprovviste di prova le pretese relative ai compensi per lavoro domenicale e festivo, ferie non godute, missioni svolte come inviato nonché all'indennità di mancato preavviso.
Con successiva sentenza definitiva dell'11 - 19 febbraio 1999, lo stesso Tribunale liquidava (in complessive lire 135.830.900, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dal 10 gennaio 1999 al saldo) quanto dovuto dall'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a. a GU ON in forza della sentenza non definitiva. In particolare, il Tribunale riteneva che - in dipendenza della "continuità" del dedotto rapporto di lavoro - gli scatti andassero commisurati anche all'anzianità maturata prima del febbraio 1992.
Avverso entrambe le sentenze d'appello, propongono ricorso per cassazione sia GU ON, in base a cinque motivi, che la GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.a. (successore dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a.), in base a due motivi.
Entrambe le parti hanno resistito con controricorso al ricorso avversario.
Il ricorrente principale, inoltre, ha depositato memoria e presentato note d'udienza (ai sensi degli art. 378 e, rispettivamente, 379, quarto comma, c.p.c.).
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro le medesime sentenze (ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo del proprio ricorso (principale ratione temporis: arg. ex art. 333 c.p.c.) - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2094, 2112 C.C., in relazione alla direttiva CE n. 771/87) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - GU ON censura le sentenze impugnate per avere negato ogni obbligazione dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a., per il periodo precedente l'acquisizione della testata giornalistica "Il lavoro" (nel settembre 1992), sebbene il dedotto rapporto di lavoro si fosse svolto, per l'intera durata, nella medesima azienda, alle dipendenze di imprenditori diversi.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1406 c.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censurano le sentenze impugnate per avere negato la sussistenza, quantomeno, della fattispecie di cessione del dedotto contratto individuale di lavoro.
Con il terzo motivo - denunciando violazione del principio "iura novit curia" nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censurano le sentenze impugnate per avere negato la configurabilità della fattispecie del trasferimento d'azienda - che risultava documentalmente provata - per il solo fatto che la disciplina relativa (di cui all'art. art. 2112 c.c., come quella di cui all'art. 1406 c.c.) non sarebbe stata invocata o sarebbe stata invocata soltanto in secondo grado.
Con il quarto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e 116 c.p.c.) - il ricorrente censura le sentenze impugnate per avergli negato i compensi per lavoro domenicale, festivo e "da inviato", per asserito difetto di prova, sebbene, da un lato, controparte non avesse contestato il lavoro festivo e fossero stati prodotti, dall'altro, articoli di giornali nei quali la firma dello stesso ricorrente era associata all'espressione "dal nostro inviato" - dal Tribunale ritenuta, senza alcun riscontro probatorio, priva di "corrispondenza alla realtà" - nonché elenchi delle "domeniche lavorate" che non sono stati contestati.
Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2112 c.c., 112 c.p.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.) - il ricorrente censura le sentenze impugnate per avere "ritenuto di non potere applicare il disposto di cui all'articolo 2112 c.c. attesa la mancata deduzione e prova da parte dell'attore dell'avvenuto trasferimento (d'azienda) e della specifica causa pendenti", sebbene lo stesso ricorrente avesse richiesto la conferma della sentenza pretorile - espressamente invocando, appunto, l'articolo 2112 c.c. - dopo che controparte, costituendosi nel giudizio d'appello, aveva prospettato "i trasferimenti della testata nel corso del periodo dedotto in giudizio".
Con il primo motivo del proprio ricorso (incidentale ratione temporis: arg. ex art. 333 c.p.c.) - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2094, 2122 1362 ss. c.c., 116 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
la GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.a. (successore dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a.) censura le sentenze impugnate per avere qualificato lavoro giornalistico subordinato - con la qualifica di redattore - il dedotto rapporto, sebbene le stesse parti lo avessero qualificato autonomo e, peraltro, esulasse, nella specie, la subordinazione, intesa come soggezione ai poteri organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro - che per il giornalista consiste nel tenersi costantemente a disposizione dell'editore per eseguirne le direttive" - mentre non hanno rilievo, agli stessi fini, altri elementi ed, in particolare, "l'attività di elaborazione e valutazione di notizie e compilazione di articoli", alla quale il Tribunale "ha dato esclusivo e totale rilievo". Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2112 in relazione alla direttiva CE n. 771/87) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura l'impugnata sentenza definitiva per avere commisurato gli scatti di anzianità all'intera durata del dedotto rapporto di lavoro, sebbene lo stesso Tribunale avesse escluso - con la sentenza non definitiva - qualsiasi responsabilità dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA S.p.a. per il periodo precedente il settembre 1992.
Il primo motivo del ricorso incidentale - che va esaminato prima di ogni altro per il suo carattere logicamente pregiudiziale, in quanto investe la qualificazione giudica, come subordinato, del dedotto rapporto di lavoro - è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe l'altro motivo dello stesso ricorso ed il ricorso principale.
3.1. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, Intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - secondo l'orientamento, (ora) consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 379/99 delle sezioni unite e n. 6727, 59893887, 2970, 1666, 224/2001, 111821 150012 6570/2000 della sezione lavoro) - altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale), che - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
In particolare, l'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale ed il suo coordinamento con l'attività imprenditoriale è compatibile con la coordinazione - tipica della parasubordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.) - e, come tale, non è sufficiente per qualificare subordinato il rapporto di lavoro (oltre alla giurisprudenza citata, vedi Cass. 4204/94, 224/2001). Parimenti non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iutis - che al rapporto di lavoro sia dato dalle stesse parti (c.d. autoqualificazione) - dal quale non si può prescindere, tuttavia, in quanto assume rilievo al fine della qualificazione giuridica del rapporto - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5665, 3200/2001, 6819, 4533, 1924/2000) - ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (sul punto, vedi anche Corte cost. n. 115 del 1994). Con riferimento specifico al lavoro giornalistico, poi, viene ribadito lo stesso criterio discretivo - dalla giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5693/98, 7494/97, 8260/95, 2890/90, 6989/87, 109/87) - anche se il ricorso agli elementi indiziari prospettati risulta necessario tutte le volte che l'apprezzamento diretto della subordinazione non sia agevole a causa di specifiche peculiarità del lavoro giornalistico, che incidono sull'atteggiarsi del rapporto, in dipendenza, tra l'altro, della natura intellettuale delle mansioni, del carattere collettivo dell'opera redazionale, della peculiarità dell'orario di lavoro, dei vincoli imposti dalla legge per la pubblicazione del giornale. Coerentemente il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendone agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione - solo quando, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della stessa prestazione nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, appunto), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, non già quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione d'incarichi, ed eseguite in autonomia.
La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso incidentale.
3.2. È ben vero, infatti, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Tuttavia la violazione dei principi di diritto enunciati - in tema di qualificazione giuridica del dedotto rapporto di lavoro giornalistico come subordinato oppure come autonomo - emerge, proprio, dalla motivazione della sentenza impugnata.
3.3. Intanto ne risulta ignorato dal Tribunale il nomen iuris di lavoro autonomo - che al dedotto rapporto è stato dato dalle stesse parti - sebbene da esso non si possa prescindere, per quanto si è detto, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto medesimo. Nè l'asserita natura subordinata dipende dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, quali risultano accertate - insindacabilmente - dal giudice di merito.
Mentre ritiene "ultronea e non indispensabile la prova positiva" della subordinazione ("esercizio di un potere gerarchico e/o disciplinare"), la sentenza impugnata, infatti, valuta alcuni elementi del dedotto rapporto di lavoro (quali la continuità della prestazione lavorativa, la presenza quotidiana in redazione, lo svolgimento di attività redazionali e di altro genere, l'impiego di strumenti a lui assegnati dall'editore) e ne ricava la conclusione - circa il "comprovato inserimento nell'organizzazione imprenditoriale" ed il "dimostrato svolgimento di attività redazionali e strumentali di diverso genere" - sulla quale riposa la proposta qualificazione giuridica, come subordinato, del dedotto rapporto di lavoro. Il prospettato accertamento di fatto insindacabile del giudice di merito, tuttavia, consente di rilevare che non ne risulta se - in contrasto con il nomen iuris di lavoro autonomo, che al dedotto rapporto è stato dato dalle stesse parti - l'attuale ricorrente principale, oltre ad essere inserito nell'organizzazione imprenditoriale, si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, oppure se abbia eseguito - in autonomia - soltanto prestazioni predeterminate, singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi. Solo nel primo caso, infatti, il dedotto rapporto di lavoro - per quanto si è detto - potrebbe essere qualificato subordinato.
4. Pertanto il primo motivo del ricorso incidentale - che investe la qualificazione giuridica, come subordinato, del dedotto rapporto di lavoro - è fondato.
L'accoglimento, che ne consegue, all'evidenza assorbe il secondo motivo dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale, che - supponendo la qualificazione dello stesso rapporto come subordinato - investono diritti, che ne derivano, oppure la configurabilità - nella dedotta fattispecie - di trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.) oppure di cessione del dedotto contratto individuale di lavoro
(art. 1406 c.c.). Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata - il relazione al motivo accolto - con rinvio della causa ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, c.p.c.). P.M.Q.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti l'altro motivo dello stesso ricorso ed il ricorso principale;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Genova, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002