Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4338
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

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Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia.

Commentario1

  • 1E' redattore soltanto il giornalista professionistaAccesso limitato
    Franco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4338
Data del deposito : 26 marzo 2002

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