Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, "in toto" ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee.
Commentario • 1
- 1. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 22/03/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 2128
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 27632/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NT n. il 25.04.1947
avverso ordinanza del 17.05.1999 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno RANIERI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 17 maggio 1999 la corte di assise di appello di Reggio Calabria in parziale accoglimento della richiesta avanzata da AN TO e in accoglimento di quella del procuratore generale, modificava il provvedimento di cumulo delle pene emesso il 28 gennaio 1998 dallo stesso p.g., determinando la sanzione penale dell'isolamento diurno, a norma dell'art. 72 co. 2^ c.p., in complessivi mesi cinque ed eliminando dal cumulo la pena della multa.
2. Ricorre per cassazione l'AN, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 663 co. 3^ stesso codice), assumendo che il giudice a quo non ha dichiarato la nullità del provvedimento di cumulo per mancata notifica dello stesso al difensore;
b) violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 72 co. 2^ c.p.p.) in quanto alla fattispecie non era applicabile il secondo comma dell'art. 72 c.p., poiché, rispetto alla pena detentiva temporanea inflitta con la sentenza in data 10.3.1989 della Corte di appello di Messina, il ricorrente dalla data - 28.1.1999 - di emissione del provvedimento di cumulo doveva espiare soltanto la pena residua di anni tre, mesi tre e giorni dieci inferiore alla misura di anni cinque indicata dall'art. 72 co. 2^ c.p. Infatti la pena detentiva temporanea di anni undici di reclusione era stata già condonata nella misura di anni due ex d.p.r. 865/1986, e il pubblico ministero aveva detratto dalla stessa anche quattrocentocinque giorni per liberazione anticipata, fissando la pena residua in anni sette, mesi dieci e giorni quindici di reclusione;
peraltro il ricorrente era stato arrestato il 23.5.1994, molto prima della nuova sentenza di condanna all'ergastolo (irrevocabile il 27.11.1998), e fino al 28.1.1998 aveva già espiato la pena detentiva temporanea nella misura di anni quattro, mesi otto e giorni dieci (rectius: giorni cinque - n.d.e.), dovendo, quindi, ancora espiare soltanto quella residua di ami tre, mesi tre e giorni dieci;
c) violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 1 e 5 d.p.r. 394/1990), perché doveva essere applicato l'indulto di cui al d.p.r. 22.12.1990 n. 390 alla pena dell'ergastolo irrogata per il reato di omicidio commesso il 27 agosto 1989. 3. Il ricorso è infondato.
Per meglio inquadrare la vicenda in esame è opportuno premettere che l'AN è stato condannato due volte.
La prima volta con la sentenza 10.3.1989 della Corte di appello di Messina - irrevocabile il 6.2.1990 - alla pena di anni undici di reclusione e lire ottanta milioni di multa per i reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 71 e 75 legge 22.12.1975 n. 685 commessi dal 19.4.1983 al 14.12.1984 (pena condonata nella misura di anni due e lire dieci milioni ex d.p.r. 865/1986). La seconda volta con la sentenza 13.5.1998 della Corte di Assise si appello di Reggio Calabria - irrevocabile il 27.11.1998 - alla pena dell'ergastolo per i reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario e porto e detenzione illegali di armi commessi il 27.8.1989: con quest'ultima sentenza era stato di già disposto l'isolamento diurno per mesi due a norma dell'art. 72 co. 2^ c.p. Con il provvedimento di cumulo emesso dal competente p.g. in data 28.1.1999 non solo si era determinato il cumulo giuridico delle pene con quella dell'ergastolo e di lire settanta milioni di multa, ma anche si era applicata la sanzione penale dell'isolamento diurno nella misura di mesi diciotto ex artt. 72 co. 2^ e 80 c.p. Con successivo provvedimento del 15.3.1999 lo stesso p.g., preso atto di quanto affermato da questa Corte (cfr., Sez. I, 24.6.1993, ric. p.m. in proc. Mosella, rv. n. 194.826; idem, 30.9.1993, ric. p.m. in proc, Cappai, rv. n. 195.438) in ordine alla esclusiva competenza del giudice (quello della cognizione in caso di concorso di reati e di pene disposto nella stessa sentenza;
quello dell'esecuzione nell'ipotesi di pene concorrenti irrogate con diverse sentenze), e non del p.m., di determinare l'entità della sanzione penale dell'isolamento diurno, revocava il primo provvedimento di cumulo relativamente alla sola sanzione dell'isolamento diurno, richiedendo al giudice dell'esecuzione di determinarla.
A sua volta il condannato formulava al giudice dell'esecuzione le richieste sostanzialmente, poi, trasfuse nel ricorso oggi in esame. Ciò posto, la Corte rileva, in ordine al primo motivo di gravame, che è vero che, a norma degli artt. 665 co. 5^ e 663 co. 3^ c.p.p., il provvedimento di cumulo deve essere notificato, a pena di nullità, al difensore entro trenta giorni dalla sua emissione;
ma il giudice a quo ha ritenuto che l'omessa notificazione non costituiva causa di nullità nella specifica fattispecie, perché il difensore aveva dimostrato di avere comunque avuto tempestiva e integrale conoscenza dell'atto.
In ogni caso, anche a non ritenere esatta l'argomentazione del giudice del merito, l'eventuale nullità del provvedimento emesso dal p.g. non avrebbe alcuna rilevanza nell'ordinanza impugnata con conseguente impossibilità di accoglimento della relativa doglianza:
infatti il provvedimento di cumulo può essere adottato o modificato direttamente dal giudice dell'esecuzione (cfr. le sentenze di questa Corte sopra citate), come avvenuto nel caso che ci occupa, di guisa che l'eventuale nullità del precedente provvedimento di cumulo emesso dal p.g. non poteva avere alcuna incidenza sulla decisione del giudice.
Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, essendo del tutto corretta la soluzione adottata dal giudici del merito in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 72 co. 2^ c.p.p. Infatti, anche se in ipotesi si dovesse cumulare la pena dell'ergastolo con la pena di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione, quest'ultima diverrebbe certamente superiore a cinque anni, dovendosi revocare il concesso indulto ex d.p.r.865/1986 nella misura di due anni, dal momento che la nuova sentenza di condanna 13.3.1998 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria concerneva reati commessi dall'AN entro i cinque anni della data di entrata in vigore del citato decreto di clemenza, sicché la relativa condanna costituiva certamente causa di revoca del concesso indulto a norma dell'art. 11 del citato d.p.r. 865/1986. Comunque, anche a non tenere conto della revoca dell'indulto, la pena dell'ergastolo doveva essere cumulata, quanto meno, con quella detentiva temporanea di anni sette, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, poiché tutte e due le pene dovevano essere espiate dal 23 maggio 1994.
Invero, la pena dell'ergastolo decorre non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma dalla data di inizio della carcerazione dopo la commissione del delitto per il quale era stata inflitta detta pena: quindi nel caso in esame anche l'espiazione, della pena dell'ergastolo iniziava a decorrere dal 23 maggio 1994, ma il cumulo poteva essere effettuato soltanto dopo il passaggio in giudicato della nuova sentenza di condanna, e tuttavia le pene dovevano essere cumulate anche nelle parti già espiate. Ne consegue che, essendo cumulata la pena dell'ergastolo con quella detentiva temporanea sopra indicata, il giudice dell'esecuzione doveva certamente applicare e determinare l'isolamento diurno ai sensi del secondo comma dell'art. 72 c.p. Infine, il giudice del merito ha legittimamente negato l'applicabilità dell'indulto del 1986 alla pena dell'ergastolo. Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., Sez. I, 1.7.1994, ric. Rovelli, rv. n. 200.014; idem, 21.5.1993, ric. p.m. in proc. Settimo, rv. n. 194.354; idem, 10.2.1993, ric. Di Guardo, rv. n. 193.329; idem, 12.1.1993, ric. Pau, rv. n. 193.296; Sez. V, 7.6.1993, ric. Chinellato, rv. n. 195.842) la pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore - non risultante nell'invocato provvedimento di clemenza del 1986 - in toto ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che alla medesima non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000