Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 2128
CASS
Sentenza 22 marzo 2000

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Massime1

La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, "in toto" ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee.

Commentario1

  • 1La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice Penale
    Faustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2000, n. 2128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2128
Data del deposito : 22 marzo 2000

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