Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
Il limite di durata massima dell'isolamento diurno, pari ad anni tre, applicabile in caso di condanna per più delitti ciascuno dei quali importi la pena dell'ergastolo, può essere superato in caso di sopravvenienza di nuove condanne per delitti che prevedano tale sanzione, seppure legati dal vincolo della continuazione a quelli oggetto delle precedenti condanne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2007, n. 38491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38491 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/09/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2986
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013805/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA US, N. IL 30/09/1963;
avverso ORDINANZA del 13/03/2007 CORTE ASSISE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con atto del 31 gennaio 2007 il Procuratore della Repubblica di Firenze, in riferimento alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze del 23 aprile 2004, ordinava l'esecuzione nei confronti di GR EP della sanzione dell'isolamento diurno per la durata di mesi quattro disposta con l'indicato provvedimento decisorio. Avverso tale provvedimento proponeva incidente di esecuzione il GR, deducendone l'illegittimità, in quanto l'eventuale esecuzione del provvedimento avrebbe comportato l'applicazione della misura dell'isolamento diurno per un tempo superiore al limite massimo previsto dall'art. 72 c.p., essendo stato egli già sottoposto a tale sanzione per un periodo complessivo di tre anni;
sia anche perché la sentenza che aveva disposto la sanzione aveva ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con una precedente sentenza di condanna all'ergastolo, pronunciata nel febbraio 2001. 2. L'adita Corte di Assise di Appello, con ordinanza del 13 marzo 2007 rigettava l'incidente di esecuzione, ritenendo applicabile nel caso in esame il principio di diritto secondo cui "anche per l'isolamento diurno, che è una sanzione penale con caratteristica di temporaneità, si applica il principio, analogo a quello proprio del calcolo di pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un "tetto" insuperabile nel corso del "curriculum" delinquenziale del condannato, in quanto, ove durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, o in seguito, il soggetto commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna, alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni fissato dall'art. 72 c.p., comma 1" (in tal senso Cass. sentenza n. 4381 del 5 dicembre 2000). 3. - Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ulteriore periodo di isolamento oggetto dell'ordine di esecuzione impugnato non era conseguente alla commissione di un fatto- reato nuovo rispetto a quelli per i quali aveva già scontato l'isolamento, ma bensì di fatti-reato in continuazione con quelli giudicato con la sentenza del 2001.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso di ritenere possibile il superamento del limite di durata massima dell'isolamento diurno in caso di sopravvenienza di nuove condanne che prevedano tale sanzione, laddove l'assunto del ricorrente secondo cui l'ulteriore sanzione posta in esecuzione riguarderebbe gli stessi fatti già giudicati nel 2001 risulta affermazione sfornita di qualsiasi elemento di riscontro, senza contare, oltretutto, che l'applicazione della disciplina del reato continuato, esclude che le pene unificate afferiscano, come si sostiene in ricorso, allo stesso fatto-reato, in quanto tale eventualità comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem, che il ricorrente neppure invoca.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato (art 606 c.p.p., n. 3). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007