Sentenza 16 novembre 1989
Massime • 1
In tema di applicazione di indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione (sia nell'ipotesi in cui a cagione del titolo alcuni fra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano stati commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono), il reato continuato, a meno che diverse Disposizioni al riguardo siano dettate nello specifico provvedimento di clemenza, va scisso, al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano. Con riferimento all'indulto concesso con d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, nella valutazione dei precedenti penali di cui all'art. 6, comma terzo, del detto decreto, deve tenersi conto della condanna per il reato escluso oggettivamente dall'indulto, che sia stato unificato per continuazione ad altre fattispecie criminose in relazione alle quali il condono sia applicabile.*
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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Per leggere il testo dell'ordinanza annotata clicca in alto su "visualizza allegato". Si segnala che la trattazione del ricorso, da parte delle S.U., è stata fissata per il 21 giugno 2018. 1. La disciplina del reato continuato torna ancora una volta all'attenzione delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza in epigrafe, la IV sezione della Corte di cassazione ha richiesto al Supremo Collegio di risolvere il seguente quesito: “se sia ammissibile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee” e “se, in ossequio al favor rei, ferma la configurabilità della continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, ove il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/11/1989, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1989 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Boschi Marco Presidente N. 18
1.Dot. Lo Coco Gaetano Consigliere
2. " OL AE "
3. " LI PA VI " REGISTRO GENERALE
4. " Di Mauro Giuseppe " N. 27015/88
5. " LE TO "
6. " TT OR NO "
7. " DE NA EL "
8. " La CA PA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EN EM nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma dell'8 febbraio 1988. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Di Mauro;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Osserva:
Svolgimento del processo
EM TI aveva riportato le seguenti condanne:
1 ) Con sentenza del Tribunale di Orvieto del 31 gennaio 1980, confermata il 12 luglio dello stesso anno dalla Corte d'Appello di Perugia, irrevocabile il 3 novembre 1981, alla pena, fra altro, di sei anni di reclusione e cinquecentomila lire di multa per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto aggravati di armi clandestine, furto aggravato continuato, falso per soppressione, minaccia a pubblico ufficiale, commessi nel periodo dal 23 dicembre 1979 al 2 gennaio 1980 (condonati un anno di reclusione e centomila lire di multa, in applicazione del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, con declaratoria del Tribunale di Orvieto dell'11 febbraio 1982). 2 ) Con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 3 gennaio 1985, in riforma di quella del Tribunale di Viterbo del 30 giugno 1981, irrevocabile il 17 dicembre 1976, per il delitto di ricettazione continuata commesso sino al 2 gennaio 1980, alla pena di un anno di reclusione e duecentomila lire di multa, inflitta a titolo di continuazione ulteriore con il delitto continuato di cui alla sentenza del Tribunale di Orvieto del 31 gennaio 1980. 3 ) Con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 giugno 1986, in riforma di quella del Tribunale di Civitavecchia del 18 luglio 1985, irrevocabile il 6 maggio 1987, alla pena di sette anni, dieci mesi di reclusione e 2.350.000 lire di multa per i delitti di furto aggravato, porto illegale di armi da guerra e comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, violazione di domicilio aggravata, rapina pluriaggravata, sequestro di persona aggravato, accertati il 9 maggio 1985, unificati con il vincolo della continuazione. In relazione alle suddette condanne, il 5 novembre 1987, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma chiese, fra altro e per quanto qui interessa: ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, la revoca del condono applicato dal
Tribunale di Orvieto alla pena inflitta con la sentenza sub 1); ai sensi dell'art. 6 co. 3 prima parte in relazione all'art. 4 co. 1 lett. b) del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, ossia a causa del precedente penale costituito dalla condanna a pena detentiva complessiva superiore a tre anni di reclusione per il reato di rapina aggravata, l'applicazione del condono della pena inflitta con la sentenza sub 1) nella misura dimezzata di un anno (ulteriormente ridotta a sei mesi di reclusione, essendo stata già avanzata alla stessa Corte d'Appello di Roma, in data 30 aprile 1987, in virtù del medesimo decr. pres., separata richiesta di applicazione del condono ad altri sei mesi di reclusione in relazione alla sentenza sub 2). Il P.M. motivò la richiesta con le seguenti considerazioni: il TI aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi di reclusione nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del decr. pres. n. 744 del 1981 (sentenza sub 3); la condanna per il reato di rapina aggravata, oggettivamente escluso dal condono, anche se riportata con la stessa sentenza del 31 gennaio 1980, costituiva precedente ostativo all'applicazione del beneficio nella sua interezza.
Con memoria depositata il 27 novembre 1987 la difesa del TI contestò l'esattezza della tesi sostenuta dal Procuratore Generale quanto all'applicazione, ridotta alla metà, della misura del condono concesso con il D.P.R. n. 865 del 1986. Ciò, fra l'altro e per quanto interessa in questa sede, sul rilievo che la condanna di cui alla sentenza 31 gennaio 1985 dalla Corte romana, che aveva giudicato un episodio in continuazione con i fatti già giudicati). Di conseguenza, si sosteneva, mentre correttamente era stata chiesta la revoca del condono del 1981, erronea doveva ritenersi la richiesta di dimezzamento del beneficio concesso con il decr. pres. n. 865 del 1986, spettante, viceversa, nella misura di due anni con riferimento alla prima sentenza di condanna e di un anno con riferimento alla seconda, a volere ritenere quest'ultima autonoma.
Con ordinanza dell'8 febbraio 1988 la Corte d'Appello: dichiarò revocato il condono di un anno di reclusione e centomila lire di multa, applicando, ex decr. pres. n. 744 del 1981, alla pena di cui alla sentenza sub 1) con declaratoria del Tribunale di Orvieto dell'11 febbraio 1982; dichiarò condonata la pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 865 del 1986. Propose ricorso l'interessato, riproponendo l'interpretazione fornita in sede di merito.
A seguito della requisitoria del Procuratore Generale, che chiedeva il rigetto del ricorso, il presidente della VI^ Sezione penale trasmise gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo che esso, pur non contenendo un diretto ed immediato riferimento al contrasto giurisprudenziale in tema di scindibilità della condanna per reato continuato ai fini dell'applicazione dell'indulto, avrebbe potuto implicarne d'ufficio la necessità della trattazione. A causa di tale contrasto il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite. Motivi della decisione
Con i due motivi di ricorso si sostiene, in base all'art. 6 del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, che il TI potrebbe usufruire: in relazione alle condanne riportate con le sentenze 3 gennaio 1985 e 18 giugno 1986 della Corte d'Appello di Roma, di un anno di condono, in misura dimezzata a causa del precedente penale costituito dalla sentenza del 31 gennaio 1980 del Tribunale di Orvieto;
in relazione alla pena inflitta con quest'ultima sentenza di due anni di reclusione, consentendolo le condizioni soggettive dell'interessato dato che non costituirebbe precedente ostativo la condanna alla quale deve essere applicato il beneficio. Così puntualizzata la doglianza, sostanzialmente unica, la sola questione sulla quale queste Sezioni Unite debbono pronunziarsi è quella relativa alla scindibilità o meno del reato continuato ai fini dell'applicazione dell'indulto; questione che, a seguito della riforma dell'art. 81 c.p. attuata con il D.L. 11 aprile 1974 n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 200, ha determinato un vivo contrasto giurisprudenziale, nei suoi due aspetti: che diverse violazioni, unificate con il vincolo della continuazione, siano in parte comprese ed in parte escluse, per il titolo del reato, dall'ambito del provvedimento di CL;
che taluna delle violazioni unificate sia stata commessa prima ed altra dopo il termine di efficacia previsto dal provvedimento di CL. Prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 99 del 1974 l'applicazione dell'indulto al reato continuato faceva sorgere problemi soprattutto nel secondo dei casi prospettati, non sorgendo questione circa l'applicabilità del beneficio soltanto ad alcune delle violazioni in considerazione del titolo del reato, dato che la continuazione era configurabile soltanto in caso di violazioni di una stessa disposizione.
Fino a quel momento la giurisprudenza era rimasta saldamente ancorata al principio dell'inscindibilità dell'unica pena inflitta per una pluralità di rati legati dal vincolo della continuazione, sul rilievo che il meccanismo di determinazione della pena previsto dall'art. 81, nel testo allora vigente, comportava un'unità reale, e non meramente fittizia, delle violazioni in rapporto alla sanzione globale. Trattasi di beneficio, si sosteneva, che, a differenza dell'amnistia, incide sulla pena e non sul reato, sicché deve negarsi l'applicazione del condono sulla pena inflitta per il reato continuato tutte le volte in cui taluna delle violazioni unificate risulti esclusa dal beneficio per il tempo in cui fu commesso o per la natura della violazione.
(Fra tante: Sez. I^ 22 aprile 1968, Pollaio e Sez. VI^ 27 febbraio 1969, Palermo, per le più violazioni in parte escluse ed in parte comprese, sotto il profilo oggettivo, nel provvedimento di CL;
Sez. V^ 2 dicembre 1968, Ianandrea e Sez. II^ 15 maggio 1973, Cupido, per le più violazioni in parte anteriori e in parte posteriori al termine di efficacia del provvedimento di CL). La dottrina, in materia, era profondamente divisa. Una parte di essa riteneva che il reato continuato avesse carattere unitario, salvo poi a discutere se si trattasse di unità reale, unità fittizia o unità legale. Per i fautori dell'unità del reato continuato - poiché uno degli effetti in vista dei quali avveniva l'unificazione era la pena, e l'indulto opera sulla pena - l'applicazione del beneficio andava operata con riferimento al reato continuato nel suo complesso e quindi non poteva procedersi al frazionamento di questo. Altri ritenevano il reato continuato nient'altro che un'ipotesi di concorso di reati sottoposto ad un particolare regime giuridico, con la conseguenza che ammettevano l'applicazione dell'indulto nei riguardi delle singole pene relative alle violazioni concorrenti a formare il reato continuato.
Modificata la disciplina della continuazione per effetto del D.L. n.99 del 1974, nel senso della possibilità di applicare lo schema della continuazione non solo nel caso di più violazioni della stessa disposizione di legge, ancorché di diversa gravità, come prima avveniva, ma anche quando più azioni od omissioni realizzino, nello stesso tempo o in tempi diversi, violazioni di differenti disposizioni di legge, la problematica relativa alle condizioni per l'applicabilità dell'indulto al reato continuato assunse più ampia dimensione dato che, oltre alle questioni connesse al momento di realizzazione delle varie violazioni, si ponevano quelle concernenti l'inclusione o meno di queste nel novero dei reati compresi nel beneficio.
L'effetto sostanziale della riforma normativa sulla disciplina della determinazione della pena, costituito dall'assimilazione del concorso formale di reati al reato continuato, fu immediatamente avvertito dalla dottrina, oltre che per le conseguenze sanzionatorie anche per diversi effetti pratici, non ultimo quello concernente lo specifico problema di cui si discute, in relazione al quale si osservò che la mancanza del conforto testuale (la definizione del reato continuato come reato unico) portava ad un'interpretazione diversa da quella ormai consolidata, che considerava l'indulto applicabile non già nei confronti delle singole condanne ma soltanto dalla pena nel suo complesso.
Questa corte non mostrò di volere recepire subito le nuove indicazioni normative scaturite dalla riforma e con due sentenze - Sez. VI^ 25 ottobre 1977, Volpi e Sez.I^ 4 giugno 1977, Testa, quest'ultima in materia di liberazione anticipata ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 anteriormente alla modifica apportata dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977 n.l. - continuò ad affermare che, in caso di applicazione o di revoca del condono nei riguardi del reato continuato, occorresse fare riferimento alla pena complessivamente inflitta e non alla pena base per la più grave delle violazioni commesse.
Il nuovo orientamento nella giurisprudenza di questa Corte si ebbe, per quanto risulta, solo più tardi con la sentenza Sez. I^ 14 dicembre 1978, DE Notte, nella quale si attribuisce al complesso indirizzo normativo scaturente dalla modifica dell'art. 81 c.p. e dal D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 "un'efficacia dirompente" poiché, spiegò la Corte, esso rendeva possibile "la disintegrazione della pena inflitta per il reato continuato, che non può più essere considerato unitariamente e inscindibilmente".
Considerò la Corte che, vertendosi nell'area del concorso reale dei reati, il vincolo della continuazione non poteva né doveva impedire che la continuazione stessa si considerasse sciolta agli effetti dell'applicazione dell'indulto, concludendo nel senso che "comunque, quando il congegno dell'unificazione (destinato a mitigare l'asprezza derivante dall'applicazione delle norme sul cumulo materiale delle pene), contrariamente alla sua funzione istituzionale che è alimentata dalla logica del favor rei, possa in qualche modo danneggiare il reo, risorge la molteplicità dei reati nella loro vera natura e realtà".
Negli anni successivi alla citata sentenza il contrasto tra gli opposti orientamenti non ha avuto soste: sia per il caso in cui, a cagione del titolo, alcuni fra i reati unificati dalla continuazione siano compresi ed altri esclusi dal condono sia per quello del reato continuato composto da violazioni commesse prima e da altre dopo il termine di efficacia indicato nel provvedimento di CL. Anche in tempi recenti, si è continuato talora a ritenere inscindibile, in tema di applicazione d'indulto, il reato continuato (Sez. VI^ 3 giugno 1980, Suitieri - Sez. III^ 4 marzo 1983, Del Bianco - Sez. I^ 8 novembre 1984, Zeaiter - Sez. II^ 28 febbraio 1986, Dell'Elce - Sez. VI^ 29 gennaio 1988, Caligiuri); è stata affermata invece in altre sentenze la possibilità della scissione del reato continuato per potersi applicare l'indulto ai soli reati in esso compresi e previsti dal provvedimento di CL ed a quelli commessi anteriormente al termine di efficacia indicato nel suddetto provvedimento (Sez. I^ 5 marzo 1979 Padovano - Sez. VI^ 10 giugno 1982, Masnec - Sez. II^ 3 giugno 1983 Ferrante - Sez. II^ 15 novembre 1986, Rosa).
Orbene, queste Sezioni Unite ritengono di dover avallare e confermare quest'ultimo indirizzo interpretativo;
e per le ragioni spiegate nella menzionata sentenza del 14 dicembre 1978. La riforma dell'art. 81 c.p. non si è limitata ad eliminare la patente ingiustizia sanzionatoria scaturente dal vecchio testo dell'articolo citato - per il quale colui che con una sola azione avesse violato più disposizioni di legge o più volte la medesima disposizione di legge (art. 81 primo comma prima parte c.p. nel vecchio testo) era punito con maggiore severità di chi avesse commesso più violazioni di diverse o della stessa disposizione di legge, sia pure in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - ma, con il superamento del requisito dell'omogeneità delle violazioni e con l'eliminazione dell'espressione "si considerano come un solo reato", ha inciso profondamente sulla struttura del reato continuato, offrendo la possibilità di applicare l'istituto anche nel caso di più violazioni di reati distinti, così accentuando la "ratio" di favore dell'istituto. Queste Sezioni Unite ne hanno già tratto le conseguenze, su un piano generale, affermando che, nel nuovo sistema normativo, il reato continuato, il quale comprende anche l'ipotesi di violazioni di diverse disposizioni di legge, lungi dall'essere un reato unico, costituisce la risultante di reati plurimi aventi distinta autonomia e unificati, solo per determinati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, ossia dalla identità del disegno criminoso. (SS. UU. 10 ottobre 1981, Cassinari).
Una tale interpretazione, in relazione al problema specifico di cui si discute, lungi dal costituire un semplice mutamento d'indirizzo di una giurisprudenza consolidata, è imposta dunque dalla riforma, profonda e innovatrice, dell'art. 81 c.p., in relazione alla quale la dottrina ritiene ormai superata la teoria della "fictio iuris" e guarda al reato continuato non più come a struttura autonoma, sia pure soltanto concettuale, bensì come ad una continuazione di reati, con evidenti e rilevanti riflessi anche in tema di applicazione d'indulto.
Del resto una tale possibilità, di scissione del reato continuato è già prevista: in tema di competenza per materia, giacché l'art. 32 c.p.p. (art. 4 nuovo codice) stabilisce che per determinare la competenza stessa non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione;
in relazione alle cause che escludono o estinguono il reato, le quali hanno efficacia soltanto sulle violazioni anteriori al loro verificarsi, non sulle successive;
in tema di prescrizione, dato che l'inscindibilità del reato continuato è operativa soltanto in relazione alla decorrenza del termine iniziale e non già in riferimento alla durata del tempo necessario a prescrivere.
L'interpretazione suddetta poi trova riscontro, circa il chiaro intento del legislatore, nella normativa speciale ed in quella, sia pure di provvisoria applicazione, degli ultimi decreti di amnistia e di indulto.
Per la prima si richiama la disposizione dell'art. 53 ultimo comma seconda parte della legge 24 novembre 1981 n. 689 in tema di sostituzione di pene detentive brevi. Essa, qualora tale sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni reati, impone al giudice, che ritenga di doverla disporre, di scindere il reato continuato e di determinare, al solo fine della sostituzione. la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione. Per la seconda si richiamano gli ultimi provvedimenti di CL. Sia l'art. 7 ultimo comma del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 sial l'art. 8 ultimo comma del D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744 dettano, negli stessi termini, un'espressa disciplina in applicazione del principio della scindibilità del reato continuato vietando di provvedere all'applicazione dell'indulto soltanto se ne siano esclusi, in ragione del titolo, il reato più grave e contemporaneamente uno o più dei reati satelliti, mentre in tutti gli altri casi occorre provvedervi.
Né dice cosa diversa l'art. 8 del più recente D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865. È stato osservato al riguardo con recente sentenza (Sez. VI^ 29 gennaio 1988, Caligiuri) che " la soppressione, nell'ultimo decreto di generale CL, di queste previsioni dimostra che, mentre nei precedenti decreti era ammissibile una scissione della condanna unitariamente prevista per il reato continuato, nel provvedimento del 1986 la condanna viene considerata sempre ed unicamente in modo unitario".
Una simile interpretazione non può essere condivisa. Con l'art. 8 co. 2 del D.P.R. n. 865 del 1986 il legislatore, facendo un ulteriore passo avanti sulla strada della scindibilità del reato continuato, in tema d'applicazione di indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantità di pena condonata". La locuzione "ove necessario", contenuta nel comma citato, significa semplicemente che il giudice, quando la quantità di pena condonabile non risulti già dalla sentenza di condanna, deve provvedere, con le forme degli incidenti di esecuzione, alla determinazione delle aliquote di pena da dichiarare condonate. Non osta infine. alla scindibilità del reato continuato in caso di applicazione d'indulto, la disposizione dell'art. 174 c.p., per la quale il beneficio, nel concorso di più reati, si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme relative al concorso dei reati. Una tale disposizione infatti, che certamente opera anche in tema di reato continuato, è predisposta allo scopo di evitare che taluno possa fruire dell'indulto più volte.
Del resto, la regola posta dall'art. 174 co. 2 c.p. si osserva solo nel caso in cui tutte le pene siano suscettibili di applicazione del condono. In caso diverso il giudice deve fare riferimento a ciascuna sentenza e nell'ambito di essa a ciascun capo dalla condanna ed applicare l'indulto alla pena o alle pene cumulate inflitte per i reati cui esso risulta, secondo il decreto, suscettibile di applicazione. In altri termini, la regola del cumulo delle pene subisce deroga tutte le volte in cui occorre prendere in considerazione le singole condanne comprese in un cumulo: in virtù del titolo dei reati ai quali esse si ricollegano;
qualora taluno o più reati siano compresi, per il tempo in cui furono commessi, nel condono ed altri, commessi successivamente al termine di efficacia del provvedimento di CL, esclusi;
nel caso in cui è prevista l'applicazione del condono in misura ridotta per determinati reati;
in relazione a condanne per le quali il condannato abbia già usufruito di precedenti indulti.
Va dunque affermato che, in tema d'applicazione di indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui a cagione del titolo alcuni fra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel provvedimento di CL sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono - il reato continuato, ameno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal singolo provvedimento di CL, va scisso, al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano.
È ben vero che, nel caso in esame, tale principio viene a trovarsi in contrasto sia con la "ratio" dell'istituto della continuazione, destinato a mitigare l'asprezza della pena derivante dall'applicazione delle norme sul cumulo materiale, sia con gli intendimenti da cui è sempre ispirato il legislatore nell'emanazione dei provvedimenti di CL (la scissione del reato continuato e la conseguente natura ostativa della condanna per rapina impediscono al TI di godere del condono nella sua interezza), ma ciò trova la sua causa in una disposizione specifica del decr. pres. n. 865 del 1986. L'art. 6 co. 3 prima parte infatti dispone che l'indulto è ridotto a metà a causa dei precedenti penali, a meno che essi siano costituiti da condanne alle quali dev'essere applicato l'indulto.
A tale operazione, di verifica delle diverse condanne - non a caso l'art. 6 del menzionato decreto di CL impone che non deve tenersi conto "delle condanne" - intesa ad accertare a quali di esse deve essere applicato l'indulto, non può che pervenirsi attraverso la scissione del reato continuato, comprendente più condanne riferite a reati diversi unificati dalla continuazione. Merita dunque consenso la decisione impugnata, nella quale la Corte romana ha scisso il reato continuato di cui alla sentenza 31 gennaio 1980 del Tribunale di Viterbo nelle diverse condanne, applicando il condono in misura ridotta data la natura ostativa del reato di rapina aggravata giudicato con la stessa sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 531, 547, 549 c.p.p.:
Rigetta il ricorso proposto da EM TI avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma dell'8 febbraio 1988 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 novembre 1989.