Sentenza 5 dicembre 2000
Massime • 1
Anche per l'isolamento diurno, che è una sanzione penale con caratteristica di temporaneità, si applica il principio, analogo a quello proprio del calcolo di pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un "tetto" insuperabile nel corso del "curriculum" delinquenziale del condannato, in quanto, ove durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, o in seguito, il soggetto commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna, alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni fissato dall'art. 72, comma 1, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2000, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 05/12/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 7051
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 019881/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN OR N. IL 16/11/1930
avverso ORDINANZA del 17/04/2000 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 17 aprile 2000, la Corte d'assise di appello di Palermo ha determinato la pena unica che OR IN deve scontare (in esecuzione delle condanne di cui a diverse sentenze divenute irrevocabili), nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni stabilendo come termine finale di cessazione dell'isolamento, il 01.12.2001.
La Corte d'assise di appello ha osservato:
- che il RI è detenuto ininterrottamente dal 1993;
- che nei suoi confronti era stata ordinata l'esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni, inflittagli dalla Corte d'assise di Palermo con sentenza 16 dicembre 1987 parzialmente riformata dalla Corte di assise d'appello di Palermo con sentenza 10 dicembre 1990, divenuta irrevocabile;
- che successivamente era stata ordinata l'esecuzione di altra pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni inflittagli dalla Corte d'assise di Palermo con sentenza 14 febbraio 1992;
- che la Procura Generale, con provvedimenti 18.02.1993 e 27.03.1993, aveva unificato dette condanne determinando la pena unica nell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
- che successivamente erano state poste in esecuzione altre sentenze (Corte d'assise di Palermo 08.10.1993: condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
Corte d'assise di Palermo 04.07.1994:
condanna all'ergastolo con isolamento diurno per due anni;
Corte d'assise di Palermo 17 febbraio 1995: condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
Corte d'assise d'appello di Palermo 17 marzo 1995: condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
Corte d'assise di Palermo 08 aprile 1995 parzialmente riformata dalla Corte d'assise di appello 15.10.1996: condanna alla pena di 15 anni di reclusione;
Corte d'assise di Palermo 01.06.1996: condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
Corte d'assise di appello di Palermo: 28 ottobre 1997: condanna all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni);
- che il RI doveva quindi espiare la pena unica dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
ma tale sanzione non era stata ancora interamente espiata;
- che nel concorso di più pene perpetue deve ritenersi che, qualora il secondo degli ergastoli sia stato inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata a sensi dell'art. 72 cp ( ergastolo con isolamento diurno) non può che decorrere dalla data di perpetrazione del nuovo reato o da quella, se diversa, del successivo arresto;
- che, siccome la sanzione dell'isolamento diurno trova titolo nella sentenza che l'ha applicata, la sua decorrenza non può che coincidere con la data in cui ha avuto inizio l'esecuzione dell'ultima condanna;
la quale assorbe man mano le precedenti, spostando in avanti il termine finale del triennio;
- che, conseguentemente, avendo avuto inizio l'espiazione dell'isolamento diurno irrogato al RI con la sentenza 28.10.1997), con l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale il 02.11.1998, notificato al condannato il 01.12.1998, la sua cessazione avverrà il 01.12.2001.
Ha proposto ricorso per cassazione il RI il quale, per il tramite del difensore avv. Cristoforo Fileccia, ha dedotto violazione di cui all'art. 606 c 1 lett. b) cpp in relazione agli artt. 72 cp e 655 e ss cpp. "La regola posta dall'art. 78 c.p. applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguentesi nel tempo, non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni. Da ciò discenderebbe infatti l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato, una pena pari al limite anzidetto. Pertanto non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. ed alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, ed in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso. In questa ultima ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato;
dalla cui data di commissione ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 c.p. esplica la sua efficacia nello ambito, e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo."
E, ancora, Cass, Sez. I, 08.06.1993, CC del 30.04.93, Franceschini, la quale, sia pure trattando poi altra questione, cita e fa proprio il criterio secondo cui: "Ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 ed 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato, sia la pena relativa a quest'ultimo, e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dallo arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione").
Applicando questa regola all'isolamento diurno (che si ricollega alla pena perpetua ma che, autonomamente considerato, è comunque una sanzione penale con caratteristica di temporaneità) deve concludersi nel senso che un soggetto che abbia già scontato tale isolamento nel limite massimo di tre anni, può di fatto essere nuovamente assoggettato a questa specifica sanzione penale se, nel corso della esecuzione, rispetto alla pena di cui alla precedente condanna alla pena dell'ergastolo, (ovvero al precedente provvedimento di cumulo), commetta un nuovo reato per cui riporti una condanna comportante la sanzione in esame.
3) Ciò che conta dunque, per il problema in questione, è stabilire quando sia stato commesso il reato che dà luogo alla nuova condanna ed alla nuova sanzione.
4) Il vizio del provvedimento impugnato è proprio relativo a questo aspetto. La Corte di assise di appello sembra indicare che il RI debba scontare la pena dell'ergastolo per un reato commesso durante l'esecuzione di una prima, (e risultante da cumulo), pena perpetua. (Così pare emergere dalla premessa, riferibile poi alla soluzione del caso di specie, secondo cui: "qualora il secondo degli ergastoli sia stato inflitto per un delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata non può che decorrere dalla data di perpetrazione del nuovo reato...").
Senonché la Corte medesima non specifica ne' quale sia quest'ultimo reato, ne' quando sia stato commesso;
e quindi non consente a questa Corte di legittimità una verifica ed un controllo sul punto della esatta applicazione della legge penale.
Chè se, effettivamente, il nuovo reato per cui è stata comminata la pena dell'ergastolo con l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno, è stato commesso nel corso della esecuzione del primo ergastolo, allora (in conformità al principio, corretto, enunciato il ricorrente, premesso che all'isolamento diurno deve attribuirsi la qualifica di sanzione penale, ha sostenuto che esso non può essere applicato in misura superiore al massimo previsto dall'ordinamento e che, nella specie, il RI aveva già espiato l'isolamento diurno per un periodo, di fatto, doppio rispetto alla misura massima. Era quindi da ritenersi errato il ragionamento della Corte d'appello, secondo il quale il ricorrente vedrebbe, paradossalmente, sempre spostato in avanti il termine della sanzione dell'isolamento ogni volta che diventasse definitiva una ulteriore sentenza di condanna applicativa di quella misura.
Il RI ha poi presentato, tramite l'avvocato prof. Alfredo Gaito, una memoria con motivi nuovi.
Deduce violazione degli articoli 1 e 72 cp e 663 cpp anche in relazione agli articoli 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione. Sostiene che in pratica la Corte d'appello ha irrogato la pena dell'isolamento diurno in misura indeterminata nel limite massimo. Lamenta l'erroneità del ragionamento della Corte di appello laddove si individua il termine iniziale di espiazione della pena in esame correlandolo, volta per volta, alla irrevocabilità dell'ultima sentenza di condanna all'ergastolo. Inoltre il ricorrente sottolinea come il mancato scomputo dell'isolamento diurno già espiato sia stato erroneamente giustificato sulla base di una sentenza di questa Corte non pertinente, perché riguardante una ipotesi del tutto diversa, e come, in definitiva, si sia pervenuti ad una decisione che viola il diritto ( costituzionalmente garantito) del cittadino ad una pena certa e determinata nel suo ammontare.
Il ricorso deve essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, nei limiti che verranno qui di seguito precisati. 1) Va preliminarmente osservato che non è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d'appello avrebbe, con la sua ordinanza, addirittura violato i principi costituzionali non ponendo, in pratica, un termine finale alla sanzione dell'isolamento diurno.
In realtà la Corte ha semplicemente disposto una nuova e diversa decorrenza (ma fermo restando un preciso termine finale) dell'isolamento, in relazione ad ulteriori e nuove condanne riportate dal RI.
2) In secondo luogo va rilevato che l'isolamento diurno, proprio perché, come correttamente si afferma nel ricorso, è una sanzione penale, ha bensì una durata massima "ex lege" prevista (tre anni), così come anche la pena temporanea della reclusione ha una durata massima di 30 anni. Ma ciò non vuole dire che questa durata (della reclusione come dell'isolamento) non possa essere superata nel corso del "curriculum" delinquenziale del soggetto.
Infatti: quando una persona deve scontare più sentenze di condanna si deve effettuare il cumulo delle relative pene. In sede di formazione del cumulo, la pena risultante non può superare i limiti di legge in forza del combinato disposto degli articoli 80 e 78 c.p.. Ma se, nel corso della esecuzione del provvedimento di cumulo, ovvero posteriormente, il soggetto commette un nuovo reato e riporta una nuova sentenza di condanna, la pena inflitta per quest'ultimo reato deve essere autonomamente considerata;
rispetto ad essa valgono di certo i limiti di legge;
ma per calcolare questi limiti non si deve tenere conto della pena già scontata in forza del precedente cumulo. Pertanto la nuova pena, unita a quanto già scontato per il precedente cumulo, ben potrà superare, in concreto, i limiti di cui al principio moderatore dell'art. 78 c.p.. In questo senso si vedano: Cass. Sez. I, 0 2.12.1992 CC del 08.10.92, Tartaglia, secondo cui: dagli stessi giudici del merito) potrà farsi luogo ad una nuova applicazione, con nuova decorrenza, dell'isolamento.
5) Altro punto che la Corte territoriale non chiarisce è se, sempre in base alla data di commissione del nuovo reato, e con riferimento ad una eventuale "eccedenza" dell'isolamento diurno già espiato (in relazione alle precedenti sentenze: eccedenza che assumerebbe quindi il carattere della sanzione penale espiata senza titolo) possa applicarsi il principio di fungibilità di cui all'art. 657 c.p.p.:
ovvero la fungibilità debba essere esclusa in applicazione del quarto comma dello stesso articolo 657 c.p.p.. Va infatti precisato che il principio di fungibilità è applicabile anche alla sanzione penale dell'isolamento diurno;
ma alla condizione (di cui all'art. 657 comma 4 c.p.p.) che il nuovo reato sia stato commesso antecedentemente alla sanzione espiata senza titolo. 6) Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Palermo;
la quale dovrà, alla luce dei principi sopra esposti, e previa indicazione della data di commissione dei reati comportanti la pena dell'ergastolo con isolamento diurno:
a) stabilire se decorra o meno una nuova esecuzione di quest'ultima sanzione che comporti o meno, di fatto, una nuova espiazione dell'isolamento diurno, ed a partire da quale data;
b) stabilire se debba o meno, con riferimento alla sanzione dell'isolamento già in concreto espiata dal RI, farsi luogo alla fungibilità di cui all'art. 657 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001