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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4545/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note ex art. 127 ter CPC depositate nel termine assegnato del 30.09.2024.
TRA
[...]
Parte_1
, (p.iva: ), dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza
[...] P.IVA_1
n. 33/2022 depositata in cancelleria depositata in data 5 maggio 2022, in persona del curatore, dott. , rappresentato e difeso in virtù di provvedimento di Parte_2
autorizzazione del G.D. ed in forza di procura rilasciata su separato supporto, dall'avv.
Fabio Basso (codice fiscale: ) il quale dichiara di volere ricevere C.F._1
pagina 1 di 5 le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 089.229134 ovvero al seguente indirizzo pec: Email_1
ATTORE OPPONENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Gargione –
C.F. con il quale domicilia in Salerno al Viale Verdi n. 1, in C.F._2
virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore. Domicilio telematico fax 089/9952356 ovvero all'indirizzo p.e.c.:
.salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.605/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nel termine assegnato ex
art. 127 ter CPC in sostituzione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, con domanda riconvenzionale di risarcimento danni, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 605/2022 – R.G. n. 1883/2020, notificato in data 15
giugno 2020, la in bonis ed i soci illimitatamente responsabili, Parte_1
dott. e parimenti in bonis, proponevano opposizione avverso Pt_1 Parte_1
il provvedimento monitorio reso in data 2 marzo 2020 con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di euro 401.419,58 oltre interessi e spese a favore pagina 2 di 5 della ricorrente società (già Controparte_1 [...]
. Controparte_2
La società opposta, si è regolarmente costituita in giudizio, Controparte_1
in data 2 novembre 2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con ordinanza depositata il 28.01.2021 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. con ordinanza del 10 giugno 2022,
veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della creditrice opposta.
Essendo stato dichiarato, in data 5 maggio 2022, il fallimento della
[...]
e dei soci e con Parte_1 Pt_1 Parte_1
sentenza R.F. n. 33/2022 il giudizio, è stato interrotto in data 14 novembre 2022.
La curatela, con ricorso depositato in data 13.02.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha riassunto il giudizio nei confronti della opposta la quale provvedeva a costituirsi. Controparte_1
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter CPC con l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come di fatto concordemente ritenuto dalle parti in causa, attesa l'intervenuta dichiarazione di fallimento della opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con la pronuncia di improcedibilità, in tale sede, della domanda di pagamento di cui al ricorso per monitorio.
pagina 3 di 5 Va, al riguardo, richiamato l'uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Ne discende in tal caso che, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 13/03/2009, n. 6198; Cass. civ. Sez. III, 20/03/2006, n. 6098).
Conseguentemente, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/08/2008, n. 21565). Quindi, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace.
La parte opponente, in bonis, aveva altresì svolto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Si ritiene che il tribunale adito sia competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, giacché in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale, proposta da un soggetto successivamente fallito nel corso del giudizio, pagina 4 di 5 il quale sia stato dichiarato interrotto per poi essere riassunto dal fallimento, deve essere dichiarata improcedibile l'opposizione mentre il giudice adito rimane competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal fallito e riassunta dal fallimento
(cfr. Tribunale Ravenna, 02/02/1995).
Deve tuttavia rilevarsi, nel merito, che la curatela fallimentare ha espressamente rinunciato all'azione come proposta, sicché la domanda riconvenzionale come proposta non dovrà essere esaminata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 605/22.
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale, attesa l'espressa rinuncia all'azione.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 10/01/2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4545 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note ex art. 127 ter CPC depositate nel termine assegnato del 30.09.2024.
TRA
[...]
Parte_1
, (p.iva: ), dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza
[...] P.IVA_1
n. 33/2022 depositata in cancelleria depositata in data 5 maggio 2022, in persona del curatore, dott. , rappresentato e difeso in virtù di provvedimento di Parte_2
autorizzazione del G.D. ed in forza di procura rilasciata su separato supporto, dall'avv.
Fabio Basso (codice fiscale: ) il quale dichiara di volere ricevere C.F._1
pagina 1 di 5 le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 089.229134 ovvero al seguente indirizzo pec: Email_1
ATTORE OPPONENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Gargione –
C.F. con il quale domicilia in Salerno al Viale Verdi n. 1, in C.F._2
virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore. Domicilio telematico fax 089/9952356 ovvero all'indirizzo p.e.c.:
.salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.605/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nel termine assegnato ex
art. 127 ter CPC in sostituzione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, con domanda riconvenzionale di risarcimento danni, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 605/2022 – R.G. n. 1883/2020, notificato in data 15
giugno 2020, la in bonis ed i soci illimitatamente responsabili, Parte_1
dott. e parimenti in bonis, proponevano opposizione avverso Pt_1 Parte_1
il provvedimento monitorio reso in data 2 marzo 2020 con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento della somma di euro 401.419,58 oltre interessi e spese a favore pagina 2 di 5 della ricorrente società (già Controparte_1 [...]
. Controparte_2
La società opposta, si è regolarmente costituita in giudizio, Controparte_1
in data 2 novembre 2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con ordinanza depositata il 28.01.2021 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. con ordinanza del 10 giugno 2022,
veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della creditrice opposta.
Essendo stato dichiarato, in data 5 maggio 2022, il fallimento della
[...]
e dei soci e con Parte_1 Pt_1 Parte_1
sentenza R.F. n. 33/2022 il giudizio, è stato interrotto in data 14 novembre 2022.
La curatela, con ricorso depositato in data 13.02.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha riassunto il giudizio nei confronti della opposta la quale provvedeva a costituirsi. Controparte_1
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter CPC con l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come di fatto concordemente ritenuto dalle parti in causa, attesa l'intervenuta dichiarazione di fallimento della opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con la pronuncia di improcedibilità, in tale sede, della domanda di pagamento di cui al ricorso per monitorio.
pagina 3 di 5 Va, al riguardo, richiamato l'uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Ne discende in tal caso che, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 13/03/2009, n. 6198; Cass. civ. Sez. III, 20/03/2006, n. 6098).
Conseguentemente, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum
(cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/08/2008, n. 21565). Quindi, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace.
La parte opponente, in bonis, aveva altresì svolto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Si ritiene che il tribunale adito sia competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, giacché in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale, proposta da un soggetto successivamente fallito nel corso del giudizio, pagina 4 di 5 il quale sia stato dichiarato interrotto per poi essere riassunto dal fallimento, deve essere dichiarata improcedibile l'opposizione mentre il giudice adito rimane competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal fallito e riassunta dal fallimento
(cfr. Tribunale Ravenna, 02/02/1995).
Deve tuttavia rilevarsi, nel merito, che la curatela fallimentare ha espressamente rinunciato all'azione come proposta, sicché la domanda riconvenzionale come proposta non dovrà essere esaminata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 605/22.
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale, attesa l'espressa rinuncia all'azione.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 10/01/2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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