Articolo 22 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
Art. 22. 1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.
2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.
3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1› luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 22:
- Il R.D.L. n. 2033/1925 reca: "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
Entrata in vigore il 14 marzo 1992