Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7541
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Sentenza 23 maggio 2002

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Poiché, ai fini della legittimazione ad impugnare, è sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, l'interveniente volontario in sede di appello assume in tale giudizio detta qualità ed è, quindi, legittimato a proporre ricorso per cassazione, vuoi che le sue istanze siano state respinte nel merito, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di secondo grado l'ammissibilità del suo intervento ed egli impugni siffatta pronuncia censurando la legittimità della relativa declaratoria.

Nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù coattiva in danno di un fondo gravato da usufrutto, la domanda va proposta tanto nei confronti del nudo proprietario quanto dell'usufruttuario del fondo preteso servente in veste di litisconsorti necessari.

Ai sensi dell'art. 268, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 28 della legge 26 novembre 1990, n. 353), il terzo che afferma di essere stato erroneamente pretermesso nel giudizio di primo grado ha la possibilità di intervenire volontariamente nel giudizio di appello finché la causa non sia rimessa al collegio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7541
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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