Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 2
L'art. 123, sesto comma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 in materia di servitù di elettrodotto, nel prevedere che al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa, si riferisce al solo proprietario del fondo servente. Consegue che la disposizione non si applica al proprietario di un esercizio commerciale che venga a subire danno dalla temporanea chiusura determinata dalla manutenzione straordinaria di un elettrodotto e dal consecutivo provvedimento sindacale di sgombero della zona, emesso a tutela della pubblica incolumità.
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio tutti gli eredi assumono, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., la veste di litisconsorti necessari, sicché in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Antonio IANNOTTA , Presidente;
- " Francesco SABATINI , Consigliere rel. ;
- " Michele VARRONE , "
- " Alfonso AMATUCCI , "
- " Gianfranco MANZO , "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi :
n. 12540/97 proposto da RO UN , UR IU e UR VA , gli ultimi due quali eredi della sig.ra TU LE , deceduta il 14.10.1993 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Nazareno Saitta ed elett. dom. in Roma , via dei Villini n. 4 , presso lo studio dell'avv. Arturo Antonucci , in virtù di procura a margine del ricorso ricorrenti
contro
ENEL s.p.a. , in persona dell'ing. Salvatore Machì , con sede in Roma ed ivi elett. dom. in viale Regina Margherita n. 125 , presso l'avv. GI Paternò che la rappresenta e difende , anche disgiuntamente agli avv. Filomena Passeggio e Giancarlo RU , in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
e nei confronti di
UR RM
intimato contro
ENEL s.p.a. , elett. dom. , rappresentata e difesa ut supra controricorrente e nei confronti di
RO UN , UR IU e UR VA
intimati avverso la sentenza n. 386 in data 4.7. - 6.9.1996 della Corte di Appello di ME ( r.g. n. 364/93 ) . Udita nella pubblica udienza del 18 gennaio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per i ricorrenti principali l'avv. Arturo Antonucci , per delega , il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso . È comparso per l'Enel l'avv. Giancarlo RU , che ha chiesto il rigetto dei ricorsi .
Sentito il P.M. , in persona dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo della Rocca , che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 luglio 1980 RU RO e TT UR , quali proprietari dei bar " Due mari " di Torre del Faro convennero l'Ente nazionale per l'energia elettrica ( E.n.e.l. ) dinanzi al Tribunale di ME e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla chiusura di detto esercizio dal 18 settembre al 15 ottobre 1969 e per altri venti giorni nel 1980 , chiusura che - precisarono - era stata determinata dai lavori di riparazione di un conduttore , eseguiti dal convenuto , di esso proprietario , e dai conseguenti provvedimenti sindacali di sgombero della zona e di chiusura delle relative strade di accesso .
Il convenuto eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione del diritto preteso .
Con sentenza dell'8 luglio 1993 l'adito Tribunale respinse tali eccezioni osservando , quanto alla prima , che lo sgombero della zona era stato disposto dal sindaco di ME su richiesta ed al fine di consentire all'E.n.e.l. di provvedere alla manutenzione straordinaria dell'elettrodotto Sicilia-Calabria , e , dunque , nell'interesse unico ed esclusivo dell'Ente stesso , e , quanto alla seconda , che nella specie si verteva in tema di responsabilità non già aquiliana sibbene da atto lecito , per la quale era applicabile l'ordinaria prescrizione decennale , pacificamente non maturata . Nel merito , ritenne dovuta agli attori l'indennità di cui all'art.123 r.d. 11.12.1933 n. 1775 , accolse conseguentemente la domanda e condannò il convenuto a pagare ai predetti la somma di lire 70 milioni , oltre interessi legali e spese di lite .
In riforma di tale decisione , impugnata dal convenuto , con la pronuncia , ora gravata , la Corte di Appello ha respinto la domanda ed ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio . Per quanto ancora rileva la Corte , pur dando atto che le ordinanze sindacali del 18.9.1969 e del 1.7.1980 erano state emesse su richiesta dell'E.n.e.l. e per dar modo a questo di riparare il conduttore elettrico di attraversamento dello stretto di ME , ha osservato in diritto che il funzionamento di un elettrodotto è di interesse generale , e che l'avere l'E.n.e.l.
prospettato l'esigenza di provvedere allo sgombero della zona interessata dai lavori non valeva a rendere lo stesso ente beneficiario dei suindicati provvedimenti . Ha quindi aggiunto che il danno , oggetto della domanda , non era l'immediata conseguenza delle opere di manutenzione , eseguite dall'E.n.e.l , ma derivava invece dall'occupazione temporanea della zona disposta dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali , al fine di consentire l'espletamento di dette opere su impianti di pubblica utilità , e da ciò ha tratto che l'E.n.e.l. era carente di legittimazione passiva in ordine alla esercitata azione di responsabilità da atto lecito . Ha disposto la compensazione delle spese in considerazione della accertata sussistenza del danno lamentato .
Per la cassazione di tale decisione il RO nonché GI e GI RO , questi ultimi quali eredi della UR , deceduta nelle more , hanno congiuntamente proposto ricorso , affidato a quattro motivi e poi illustrato con memoria . Separato ricorso , affidato a tre motivi , ha proposto AR RO , anch'egli nella stessa qualità di erede . L'E.n.e.l. resiste con distinti controricorsi .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . I due ricorsi , iscritti con numeri di ruolo diversi , devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza .
2 . Con il primo motivo del ricorso incidentale - che , per ragioni di ordine logico , deve essere anzitutto esaminato - si lamenta l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi della UR , e , conseguentemente , la violazione del combinato disposto degli artt. 299 e 102 c.p.c. , ed a sostegno di esso si deduce che , in appello , il contraddittorio si costituì con alcuni soltanto degli eredi della predetta , talché esso avrebbe dovuto essere integrato " nei confronti degli altri eredi " : dei quali , peraltro , si tace il nominativo .
La Corte rileva che la UR , parte del giudizio di primo grado , morì , come viene precisato in entrambi i ricorsi , il 14 ottobre 1993 , dopo , quindi , la pubblicazione ( 8 luglio 1993 ) della sentenza di primo grado , e che nel giudizio di appello si costituirono - quali figli ed eredi della predetta - GI , GI e AR RO , i quali , senza muovere alcun rilievo in ordine all'integrità del contraddittorio , chiesero la conferma della sentenza di primo grado .
Tanto precisato , è vero che , in caso di morte di una parte nel corso del giudizio , tutti gli eredi assumono , a norma dell'art.110 c.p.c. e per costante giurisprudenza ( da ultimo , Cass.26.9.1996 n. 8492 e 25.1.1997 n. 779 ) , la veste di litisconsorti necessari , sicché , in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto , il giudice , anche d'ufficio , deve disporre , a pena di nullità , l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi , e , tuttavia del pari per costante giurisprudenza ( da ultimo , Cass.
7.5.1997 n. 3975 ) , la parte , che ne eccepisce la non integrità , ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza , oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa . La totale inosservanza , nella specie , di tale onere comporta l'infondatezza della censura .
3 . Con il primo motivo del ricorso principale si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e dell'art. 123 r.d. 11.12.1933 n. 1775 , nonché omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi , e si afferma che la Corte territoriale , nel denegare la legittimazione passiva dell'E.n.e.l. , ha trascurato di considerare che , a fronte della richiesta , da questo avanzata al fine di ovviare alla situazione di pericolo indotta dalla necessità di procedere alla manutenzione straordinaria del proprio elettrodotto , il Comune di ME non aveva altra scelta , che pertanto l'adozione degli ordini di sgombero si rese inevitabile , e che tuttavia gli effetti dannosi , da questi prodotti , non potevano che imputarsi all'E.n.e.l. , che tale situazione aveva provocato e che di essa era responsabile ai sensi del sesto comma del citato art. 123 . Con il secondo motivo dello stesso ricorso si sostiene che , stante la settorialità , vetustezza e probabile inadeguatezza della normativa in materia , i giudici del merito avrebbero comunque dovuto risolvere la controversia facendo ricorso all'analogia od ai principi generali dell'ordinamento , e , non avendolo essi fatto , si denuncia la violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale .
Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce , sulla premessa di fatto della pericolosità dell'attività esercitata dall'E.n.e.l. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. , 2050 e 2056 c.c. , 12 preleggi . I tre motivi , strettamente tra loro connessi , possono essere esaminati congiuntamente ed unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale , che svolge censure analoghe a quelle contenute nel primo motivo del ricorso principale .
Come accennato in narrativa , il Tribunale qualificò la domanda come fondata su responsabilità da atto lecito e ritenne quindi ad essa applicabile l'art. 123 del citato r.d. del 1933 .
Segue da ciò che gli attuali ricorrenti , pur essendo esonerati , per costante giurisprudenza ( da ultimo , Cass. 19.11.1996 n. 10119 dall'onere di proporre appello incidentale in quanto totalmente vittoriosi all'esito del giudizio di primo grado , ove mai avessero , in detto giudizio , prospettato la domanda anche sotto altri profili , essi avevano , ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ed a pena di decadenza , l'onere di riproporli in appello : il che non hanno fatto , avendo gli stessi chiesto la sola conferma della sentenza di primo grado , come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata , con la conseguenza che in ordine alla suindicata qualificazione della domanda si è formato il giudicato , come i ricorrenti principali esattamente rilevano in memoria .
I motivi di ricorso , che investono questioni diverse dall'applicabilità o meno del citato art. 123 , sono pertanto inammissibili , e su di esse , del resto , la Corte territoriale non ha pronunciato , ne' poteva pronunciare .
Non rileva che , come gli stessi ricorrenti principali deducono con il terzo motivo , la questione dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. - non esaminata dalla Corte territoriale - fosse stata prospettata , s'intende in senso negativo , dall'E.n.e.l. con l'atto di appello : è , infatti , inammissibile , per difetto di interesse , il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte ( Cass.11.10.1996 n. 8905 ) , della quale ( rectius , dell' appello della quale ) gli attuali ricorrenti chiesero , come già accennato , il rigetto .
Tanto precisato , essendo i provvedimenti d'urgenza , adottati dal sindaco di ME su richiesta dell'E.n.e.l. , non solo legittimi ma perfino doverosi , come gli stessi ricorrenti sottolineano ( non viene , pertanto , in considerazione , nella specie , il limite imposto alla discrezionalità della p.a. di adottare siffatti provvedimenti nel rispetto delle norme di comune prudenza e diligenza , poste a tutela del principio del neminem laedere : Cass.18.2.1997 n. 1501 ) , essi , pur escludendo conseguentemente ogni responsabilità del Comune - che non è parte in causa - per i danni , loro derivati dai provvedimenti stessi , ne ascrivono invece la responsabilità all'E.n.e.l. ai sensi del menzionato art. 123 . La norma è tuttavia inapplicabile alla fattispecie , regolando essa la diversa materia delle servitù di elettrodotto , come si desume dalla stessa intestazione del capo II del titolo III della legge , nel quale la norma è compresa : ha , infatti , osservato questa Corte Suprema ( da ultimo , sez. I , 29.3.1996 n. 2959 ) che essa prevede e regola distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi di carattere economico , che egli può subire .
Dispone bensì il sesto comma di detto articolo , invocato in particolare dai ricorrenti , che al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa : e , tuttavia , il proprietario , cui la norma si riferisce , è , evidentemente , come questa Corte ha già affermato in analoga controversia ( in motivazione , sent.
1.8.1994 n. 7167 ) , il solo proprietario del fondo servente , indicato nel primo comma dello stesso art. 123 , ed in relazione al quale il successivo sesto comma va interpretato , e , dunque , un soggetto diverso dal proprietario di esercizio commerciale che venga a subire danno dalla temporanea chiusura di esso determinata dalla manutenzione straordinaria di un elettrodotto e dal consecutivo provvedimento sindacale di sgombero della zona , emesso a tutela della pubblica incolumità .
L'attuale parte ricorrente ha invero fatto valere l'allegata responsabilità dell'E.n.e.l. non già quale proprietaria del fondo servente - in memoria si rileva che il punto non è mai stato oggetto di specifico accertamento in fatto - , ma quale quisque de populo . Nei ricorsi si accenna anche all'attività pericolosa esercitata dall'E.n.e.l. , e , tuttavia , essa viene nella specie in considerazione non già come tale , ma quale condotta ( di manutenzione straordinaria dell'elettrodotto ) che , con la richiesta dei provvedimenti sindacali , l'Ente intese attuare " in condizioni di sicurezza per i terzi " , come esattamente rileva il ricorso principale : condotta , dunque , legittima .
I ricorrenti - i quali nessuna domanda hanno avanzato ai sensi dell'art. 46 legge 25.6.1865 n. 2359 , talché non affermano la violazione di tale norma , di cui è peraltro discussa l'applicabilità a pregiudizi a carattere transitorio ( Cass.21.11.1986 n. 6837 ) - adducono altresì il malgoverno delle norme di legge in tema di nesso materiale di causalità .
Orbene , gli artt. 40 e 41 c.p. , cui essi sostanzialmente si richiamano , pur essendo estensibili , per costante giurisprudenza anche alla responsabilità civile da atto illecito , non lo sono invece alla responsabilità da atto lecito , dedotta nel presente giudizio : per la quale è peraltro decisiva ed assorbente la rilevata inapplicabilità del citato art. 123 .
4 . L'ultimo motivo di entrambi i ricorsi investe la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito , disposta dalla sentenza impugnata .
Le censure sono inammissibili : tale provvedimento è , infatti , rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità , e di esso gli attuali ricorrenti , in quanto soccombenti , non hanno neppure interesse a dolersi , di tale interesse essendo semmai titolare la parte vittoriosa .
5 . I ricorsi devono essere pertanto respinti . Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche del giudizio di cassazione .
P.Q.M.
La Corte
riuniti i ricorsi , li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione .
Così deciso in Roma , nella camera di consiglio della terza sezione civile , il 18 gennaio 1999 .