Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4762
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Sentenza 14 maggio 1999

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L'art. 123, sesto comma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 in materia di servitù di elettrodotto, nel prevedere che al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa, si riferisce al solo proprietario del fondo servente. Consegue che la disposizione non si applica al proprietario di un esercizio commerciale che venga a subire danno dalla temporanea chiusura determinata dalla manutenzione straordinaria di un elettrodotto e dal consecutivo provvedimento sindacale di sgombero della zona, emesso a tutela della pubblica incolumità.

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio tutti gli eredi assumono, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., la veste di litisconsorti necessari, sicché in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 4762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4762
    Data del deposito : 14 maggio 1999

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