Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 2
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362, cod. civ., va individuato con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.. L'accertamento di tale volontà, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopradescritte o per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione.
Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento - ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.
Commentario • 1
- 1. Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER NC, ER AV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che li difende unitamente all'avvocato CHIEFFO ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NA LM, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'Avvocato DEL BUFALO PAOLO, che la difende unitamente all'Avvocato GIORDANI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1531/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 30/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato PAOLO DEL BUFALO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.10.1988 RL ET, AV ET, EL DI, IA TT, EN ET e LI AL esponevano:
- in data 20.1.1987 era deceduto GI AL, che con testamento olografo del 20.8.1980 aveva disposto del proprio patrimonio lasciando "erede usufruttuaria" di tutti i beni immobili la moglie LM MU;
- egli inoltre aveva lasciato al nipote RL ET alla morte della moglie l'appartamento sito in Villabella, ed ai nipoti RL ET e AV ET la nuda proprietà di case e terreni;
- con codicillo redatto nel 1982 GI AL aveva disposto di alcuni depositi bancari con lasciti a favore dei nipoti, ed infine aveva lasciato alla moglie l'appartamento di Soave, già intestato ad entrambi per metà.
Tanto premesso, e rilevato altresì che la MU aveva presentato all'Ufficio del Registro di Soave denuncia di successione nella quale si era qualificata erede dell'intera proprietà mobiliare ed immobiliare, i suddetti esponenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona LM MU chiedendo dichiararsi la nullità e l'inefficacia della denuncia di successione, la validità del testamento olografo, e devolversi l'eredità secondo le disposizioni testamentarie a favore della MU per la piena proprietà dell'appartamento di Soave, a favore di RL ET e di AV ET per la nuda proprietà di tutti gli altri beni immobiliari ed a favore degli altri nipoti per le somme oggetto di legato.
Costituendosi in giudizio la MU chiedeva di essere dichiarata unica erede con l'obbligo della corresponsione dei legati. Con sentenza non definitiva dell'11.3.1994 il Tribunale rigettava la domanda di nullità della denuncia di successione, dichiarava la nullità di condizioni e di fedecommessi ritenuti compresi nelle disposizioni testamentarie, dichiarava la MU erede di tutta la proprietà immobiliare e dei libretti bancari intestati al "de cuius", e dichiarava i nipoti legatari di varie somme di denaro.
Proposta impugnazione avverso tale decisione da RL ET, AV ET e LI AL, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 30.9.1997 rigettava il gravame di RL e AV ET, accoglieva il gravame della AL e, ad integrazione della sentenza impugnata, dichiarava quest'ultima legataria della somma di lire 6.000.000.
Il giudice di appello, premesso che RL ET e AV ET avevano esperito un'azione di "petitio hereditatis" con il conseguente onere di provare la loro asserita qualifica di eredi testamentari di GI AL, condivideva l'interpretazione delle disposizioni testamentarie offerta dal giudice di primo grado;
in particolare riteneva che l'espressione "erede usufruttuaria" riferita alla moglie doveva essere intesa come volontà di lasciare a quest'ultima tutti i beni immobili ad eccezione dell'appartamento in Villabella, attribuito alla MU alla condizione di non contrarre nuove nozze, e lasciato al nipote RL ET alla morte della moglie (disposizione n. 4); aggiungeva che con le successive disposizioni di cui ai numeri 5 e 6 del testamento, da esaminare unitariamente, l'intera proprietà era stata lasciata a RL ET ed a AV ET, con la specificazione peraltro che l'effetto di tale disposizione si sarebbe verificato alla morte della moglie;
orbene le disposizioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 configuravano un fedecommesso con conseguente dichiarazione di nullità ex art. 692 ultimo comma c.c.; non sussisteva contrasto tra le disposizioni testamentarie e quelle contenute nel codicillo, in quanto con il testamento del 20.8.1980 il AL aveva disposto dei beni di sua esclusiva proprietà, mentre con il codicillo successivamente aveva provveduto in merito ai depositi bancari ed all'immobile di Soave, tutti intestati anche alla moglie, lasciando ad essa la sua quota di proprietà; in nessun passo delle schede testamentarie si faceva distinzione tra nuda proprietà ed usufrutto, nè era previsto che la nuda proprietà degli immobili fosse lasciata a RL ET o a AV ET, cosicché soltanto la moglie era stata nominata erede;
infine le prove richieste dagli appellanti erano inammissibili in quanto tendenti a provare tramite deposizioni testimoniali la volontà del testatore, che invece non può essere desunta da fonti diverse dal testamento.
Per la cassazione di questa sentenza RL ET e AV ET hanno proposto un ricorso articolato su due motivi illustrato da una memoria;
LM MU ha resistito con controricorso.
All'udienza del 25.5.2000 la Corte disponeva procedersi alla notifica del ricorso nei confronti di LI AL che aveva partecipato in qualità di legataria ai primi due gradi di giudizio assegnando a tal fine il termine di giorni 90 e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Con successiva memoria del 19.6.2000 notificata alla controparte i ricorrenti hanno rilevato che, come evidenziato dalla dichiarazione di successione allegata, LI AL è deceduta il 29.1.1995, e che ad essa sono succeduti quali unici eredi i nipoti RL ET e AV ET;
di qui l'inutilità, ad avviso dei ricorrenti, di integrare il contraddittorio nei propri stessi confronti quali eredi della AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva preliminarmente che alla luce delle deduzioni illustrate nella menzionata memoria dai ricorrenti è venuta meno la necessità di notificare il ricorso per cassazione nei confronti di LI AL (e dunque nei confronti di RL ET e di AV ET quali unici eredi della AL), considerato che la confluenza nella loro sfera giuridica dei rapporti giuridici sostanziali e processuali in precedenza riconducibili alla AL a seguito della morte di quest'ultima ha determinato l'inutilità della integrazione del contraddittorio nei termini sopra richiamati. Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. in relazione all'art. 533 c.c. nonché difetto ed erroneità di motivazione, lamentano che il giudice di appello si è limitato ad una interpretazione letterale delle schede testamentarie, trascurando il rilievo che la locuzione "erede usufruttuaria" riferita alla moglie del testatore, per attribuire un senso logico alla volontà espressa da quest'ultimo, avrebbe dovuto essere intesa non in senso tecnico-giuridico, ma con riferimento alla accezione del termine "erede" tipica dell'ambiente rurale in cui era vissuto il testatore, secondo cui tale qualifica viene conferita a colui che a seguito della morte di qualcuno riceve un determinato beneficio;
diversamente non si comprenderebbe l'indicazione della moglie come "erede usufruttuaria", atteso che l'istituzione di erede comporta il subentro del chiamato in tutti i rapporti giuridici del "de cuius", con conseguente inutilità di attribuire all'erede anche la qualifica di usufruttuario;
d'altra parte l'eventuale persistenza di dubbi in ordine alla individuazione della effettiva volontà del testatore avrebbe dovuto suggerire il riferimento ad elementi sussidiari di valutazione riassunti nelle istanze istruttorie formulate dai ricorrenti e disattese immotivatamente dal giudice di appello. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 692 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla interpretazione del testamento, censurano il convincimento del giudice di appello secondo cui la disposizione testamentaria che stabiliva che tutti i beni costituenti il patrimonio ereditario sarebbero stati attribuiti alla morte della MU a RL ET ed a AV ET configurava una sostituzione fedecommissaria nulla ai sensi dell'art. 692 ultimo comma c.c.; essi assumono che la volontà del testatore avrebbe dovuto essere individuata sulla base delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. in base all'esame globale della scheda testamentaria, facendo eventualmente riferimento, in ipotesi di dubbio, a qualsiasi mezzo di prova ritenuto utile al riguardo;
tale indagine avrebbe condotto alla conclusione che il testatore aveva attribuito la nuda proprietà dell'intero compendio immobiliare a RL ET ed a AV ET, e l'usufrutto alla moglie.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
È opportuno premettere che l'accertamento della volontà del testatore si risolve in una indagine di fatto da parte del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti (applicabili al testamento con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa") nonché per vizi logici e giuridici attinenti alla motivazione.
Orbene nella fattispecie il giudice di appello ha individuato la volontà del testatore con congrue ed adeguate argomentazioni sulla base di una interpretazione letterale e coordinata delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria, ritenendo evidentemente superflua la valutazione di ulteriori elementi estrinseci al testamento.
Il giudice di appello ha esaminato quindi le questioni interpretative poste dal testamento di GI AL offrendo una soluzione esaustiva e convincente anche con specifico riferimento ai profili sollevati dai ricorrenti.
In tale contesto è stato chiarito, sulla scia di quanto precedentemente affermato dal primo giudice, che la locuzione "erede" utilizzata dal testatore con riferimento alla moglie ha un significato univoco in ogni ceto sociale, intendendosi così significare il subentro del chiamato nel complesso dei rapporti giuridici del "de cuius", e che l'ulteriore qualifica di "usufruttuaria" era irrilevante e comunque non incompatibile con l'istituzione di erede.
In presenza di tale ricostruzione della volontà del testatore i ricorrenti si limitano ad offrire una diversa interpretazione del testamento di GI AL, ad essi più favorevole, senza peraltro censurare specificatamente nei termini sopra richiamati l'indagine ermeneutica svolta dalla Corte territoriale.
Nè può ritenersi fondata la censura relativa al mancato riferimento, da parte del giudice di appello, ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riconducibili al testatore quali ad esempio la mentalità, l'ambiente e la condizione sociale e così via, circostanze oggetto di istanze istruttorie disattese dalla Corte territoriale.
Anzitutto deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui la valorizzazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria è ammissibile solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione (vedi per tutte Cass. 24.8.1990 n. 8668) e non allorché, come nella fattispecie, l'esame complessivo e coordinato delle diverse disposizioni della scheda testamentaria consente di individuare in termini chiari la volontà del testatore.
Inoltre, con specifico riferimento alla doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata, deve rilevarsi che i ricorrenti avevano l'onere, in realtà non assolto, di indicare specificamente le circostanze che costituivano l'oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, della prova stessa che, per il principio di autosufficienza del ricorso, questa Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito di sopperire con indagini integrative.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per la censura, oggetto del secondo motivo di ricorso, in ordine al convincimento del giudice di appello per il quale le disposizioni con le quali GI AL aveva istituito erede la moglie imponendole l'obbligo di trasferire il compendio ereditario alla sua morte ai nipoti RL ET e AV ET configuravano una sostituzione fedecommissaria nulla ai sensi dell'art. 692 ultimo comma c.c.. È opportuno comunque chiarire che il richiamo operato dai ricorrenti nella memoria del 18.5.2000 alla sentenza di questa Corte 2.7.1991 n. 7267 non giova alla tesi da essi propugnata. Con tale decisione, alla quale si aderisce pienamente, è stato affermato che nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui quest'ultima non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento, ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari, al primo, e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione;
al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede, oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sua sopravvivenza al primo. Orbene nella fattispecie la possibilità di ravvisare nel testamento di GI AL l'attribuzione della nuda proprietà dei beni relitti agli attuali ricorrenti è preclusa dalle due statuizioni del giudice di appello, non oggetto di specifiche censure in questa sede, secondo cui in nessuna parte delle schede testamentarie è stata operata una distinzione tra nuda proprietà ed usufrutto, ne' è stato previsto specificatamente che la nuda proprietà degli immobili fosse attribuita in eredità a RL ET o a AV ET.
Tali affermazioni appaiono decisive ai fini di ritenere l'infondatezza delle ragioni avanzate dai ricorrenti, in quanto la mancata attribuzione a questi ultimi, anche prescindendo dalla terminologia usata, della nuda proprietà dei beni costituenti il patrimonio ereditario esclude in radice ogni possibilità di configurarli quali eredi.
Alla luce di tali considerazioni quindi la sentenza di questa Corte da ultimo citata conforta semmai ulteriormente nel convincimento ora espresso, posto che la suddetta decisione, come si è visto, ha ritenuto ipotizzabile una sostituzione fedecommissaria anche in presenza di una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, qualora ricorrano le condizioni sopra richiamate;
a maggior ragione pertanto correttamente la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi di un fedecommesso nella fattispecie dove, come è stato evidenziato, non solo la MU è stata istituita, prima ancora che usufruttuaria, erede, ma soprattutto mancano del tutto i presupposti, sia terminologici che sostanziali, per riconoscere a RL ET ed a AV ET l'attribuzione della nuda proprietà del compendio ereditario;
cosicché l'obbligo imposto dal testatore alla moglie di lasciare alla sua morte i beni ereditari ai nipoti suddetti rientra nella previsione dell'art. 692 ultimo comma c.c. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento di lire 238.900, per spese e lire 8.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001