Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5604
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362, cod. civ., va individuato con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.. L'accertamento di tale volontà, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopradescritte o per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione.

Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, dalla struttura della disposizione emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento - ancorché dell'intero compendio dei beni ereditari - al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo, giacché in tale ipotesi erede è soltanto il nudo proprietario, il quale può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell'apertura della successione. Al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad una attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.

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  • 1Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5604
Data del deposito : 17 aprile 2001

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