CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10707 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. CELI Tindaro, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10707 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO <7 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzione delesanne ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di EL PO, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen.), per essere ritenuto gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata clan dei barcellonesi operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da RM VI OT e RI OT, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, quale soggetto già inserito nella consorteria per oltre un ventennio, come accertato con provvedimenti giudiziari definitivi, nonché per aver riportato condanna definitiva per reati estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'arco temporale dal 2000 al 2007, per favorire il clan di appartenenza, con lo specifico compito di impegnarsi nella costituzione di una cassa comune, da destinare al sodalizio attraverso le attività estorsive. 1.1.Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di captazione, nonché altre attività di indagine avviate dopo l'incendio di natura dolosa dell'attività denominata Santorini, avvenuto il 29 dicembre 2017 nel Comune di Monteforte San Giorgio, che avevano condotto ad acclarare la persistente attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata clan dei barcellonesi, già oggetto, in passato, di diverse operazioni che erano confluite in provvedimenti giudiziari. Si sottolineano le precedenti condanne irrevocabili riportate dal ricorrente, per appartenenza al medesimo sodalizio, nonché per estorsioni commesse tra il 2000 e il 2007, oltre al titolo cautelare adottato a carico di PO per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. peti. in data 4 febbraio 2020. Si evidenzia, poi, con particolare riferimento all'indagato, l'attività di intercettazione dei dialoghi tra TT ES e RO De QU (con riferimento, in particolare, alla conversazione del 21 marzo 2020), attestanti, secondo il provvedimento impugnato, la ripresa del sodalizio quanto all'attività estorsiva tipica del clan, anche riattivando vincoli che, nel tempo, erano stati persi, onde convincere gli imprenditori a riprendere il versamento di somme a titolo di pizzo. Si richiamano, da parte del Tribunale del riesame, le pagine dell'ordinanza genetica (pag. 357 e ss.) che riportano elementi indiziari a carico del ricorrente, con riferimento anche alle conversazioni inter alios, del 13 e 18 maggio 2020, tra 2 RO De QU, poi deceduto in data 24 novembre 2021 (associato indicato come elemento di collegamento tra i vertici del sodalizio, ristretti agli arresti domiciliari e gli altri associati, custode dell'arsenale del clan), ID CO e il fratello di RO, CE De QU, che attestano, secondo il Tribunale, la partecipazione di PO al progetto di costituire una "bacinella" comune, attraverso le attività illecite del gruppo. Il riferimento al ricorrente viene considerato acclarato attraverso il riferimento ad appellativo che lo stesso PO, nel corso del suo interrogatorio, ha riconosciuto come proprio. 1.2.In punto esigenze cautelari, il provvedimento (cfr. pag. 8 e ss.) sottolinea l'assenza di elementi dai quali desumere la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari che, in relazione al titolo di reato ascritto all'indagato, sono assistite dalla cd. doppia presunzione. Si evidenziano,poi, i provvedimenti cautelari e giudiziari già adottati a carico di PO, considerato appartenente storico alla congrega barcellonese, rispetto ai quali non sarebbero stati forniti elementi per reputare intervenuto il recesso dall'associazione da parte dell'indagato. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. T. Celi, che denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), 273,comma 1 e 1-bis,cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale. 2.1.Si deduce che il Tribunale del riesame fa riferimento alle conversazioni del 12 e 18 maggio 2020 inter alios, che peraltro, prospettano una evenienza, in via ideativa, di monopolizzare le attività estorsive sul territorio barcellonese, conne mera possibilità da attuare anche da parte di PO. Non si evincerebbe, dalle captazioni, alcuna volontà dell'indagato di perseguire intenti estorsivi mirati a formare una cassa comune per rifornire il sodalizio;
né all'uopo può attribuirsi decisivo risalto alle condotte precedenti al 2016, cui si riferiscono i provvedimenti irrevocabili citati. Quanto alla captazione del 21 marzo 2020 con TT ES, questa attesterebbe, visto che si parla in termini passati, l'assenza di condotte all'attualità. Comunque, si sostiene che non risulta da alcun elemento che PO fosse a conoscenza del progetto illustrato da De QU ai suoi interlocutori. Infine, si sottolinea che alcun riferimento opererebbe l'ordinanza impugnata quanto al ruolo di PO, idoneo a fondare la sussistenza della condotta di partecipazione, intesa quale compenetrazione organica ma anche funzionale agli scopi del can. 3 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274. comma 1, lett. a), b), c), 275 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale. Si rimarca che non vengono contestati specifici reati fine. ai fini della presunzione di pericolosità all'attualità, deve essere valutato il cd. tempo silente rispetto a preesistenti legami criminali accertati con provvedimenti irrevocabili. Questi riguardano fatti risalenti al 2016, in presenza di uno status detentivo che dura da oltre cinque anni, elementi rispetto ai quali risulta l'assenza assoluta di motivazione. Infatti, il Tribunale si sofferma soltanto sulla carenza della dissociazione, in sé non sufficiente a reputare sussistenti all'attualità le esigenze cautelari in ordine alla rilevante circostanza dell'entità del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Da ultimo si sottolinea che, all'udienza del 10 marzo 2022, era stato prodotto al Tribunale il provvedimento con il quale il PO, nell'ambito dell'altro procedimento in cui è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata, è stato sottoposto per ragioni di salute a meno grave regime detentivo, nonché provvedimento di concessione della misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza. 2.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto al profilo della gravità indiziaria, in sostanza, si chiede una rivisitazione degli elementi indiziari, già valutati, in modo conforme, dai giudici della cautela, inibita in sede di legittimità, tenuto conto della motivazione esauriente, non manifestamente illogica né apparente del provvedimento censurato che si fonde, in quanto convergente, con quella dell'ordinanza genetica (nel senso che l'ordinanza genetica si fonde con quella resa dal Tribunale distrettuale, in quanto gli atti si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo, Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036). Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si osserva che, secondo il recente indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, 4 non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio ed aderisca, consapevolmente, al programma criminoso, accrescendo la potenziale capacità operativa e la tennibilità dell'associazione. Rileva, a tal fine, la stabile ed organica compenetrazione del soggetto, rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio idonea al perseguimento dei fini comuni (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), e tale compenetrazione va acclarata alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207). Sicché il reato in questione ben può consumarsi con la mera partecipazione, nel senso dinamico-funzionale sin qui descritto, all'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso associato, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente l'acclarata adesione al sodalizio In ogni caso, si rileva che il Tribunale non si è sottratto all'indicazione di concreti elementi indiziari, espressione dell'attuale adesione agli scopi del sodalizio, oltre ad indicare l'esistenza di numerosi indici del consapevole costante impegno del PO, assicurato agli interessi del gruppo, quale quello della formazione di una cassa comune diretta ad assicurare a terzi sodali la soddisfazione di esigenze economiche, indicando, inoltre, i suoi abituali rapporti con esponenti della congrega, anche in posizione apicale, dati non ricavati soltanto dai precedenti penali irrevocabili risultati a suo carico e che la difesa colloca fino al 2006. Significativa, invero, è, poi, l'indicata esecuzione di misura cautelare, adottata a carico del PO, in data 4 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., fatto per il quale il ricorrente è indicato come definitivamente condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 giugno 2021 (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122, nel senso che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, potendo la prova della partecipazione essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell' associazione criminale). 5 A ciò si aggiunga che la prospettazione alternativa proposta dalla Difesa circa gli elementi gravemente indizianti, già valutati dal Tribunale e, prima ancora dal Giudice della misura genetica, con motivazione non apparente, logica ed esaustiva, è inibita in questa sede. In materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Infine, è appena il caso di osservare che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, in ordine al profilo della dedotta carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si rileva che la censura è infondata. Circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che, secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis-1 cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, 6 comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere la cessazione di ogni esigenza cautelare;
sicché, in difetto di detta prova, l'onere nnotivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha valutato, espressamente, la sussistenza delle esigenze cautelari all'attualità, sottolineando l'appartenenza storica al sodalizio del PO, conclamata da provvedimenti irrevocabili, alla quale ha aggiunto l'indicazione della recentissima vicenda che ha visto il detto PO condannato in via definitiva, per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-6/5.1 cod. pen. (misura cautelare applicata a carico del PO, in data 4 febbraio 2020). Si è poi sottolineata l'esistenza di plurimi elementi indiziari, gravi e convergenti verso la sua recentissima fattiva partecipazione, anche con esponenti apicali del can, a programmi e obiettivi proprio del gruppo di riferimento all'attualità, quali circostanze complessivamente indicate, con ragionamento immune da illogicità 7 manifesta, dunque non censurabile in questa sede, a conferma dell'allarmante attualità delle già ravvisate esigenze cautelari. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non conseguendo alla presente decisione la liberazione dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. CELI Tindaro, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10707 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO <7 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzione delesanne ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di EL PO, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen.), per essere ritenuto gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata clan dei barcellonesi operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da RM VI OT e RI OT, accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018 all'attualità, quale soggetto già inserito nella consorteria per oltre un ventennio, come accertato con provvedimenti giudiziari definitivi, nonché per aver riportato condanna definitiva per reati estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'arco temporale dal 2000 al 2007, per favorire il clan di appartenenza, con lo specifico compito di impegnarsi nella costituzione di una cassa comune, da destinare al sodalizio attraverso le attività estorsive. 1.1.Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di captazione, nonché altre attività di indagine avviate dopo l'incendio di natura dolosa dell'attività denominata Santorini, avvenuto il 29 dicembre 2017 nel Comune di Monteforte San Giorgio, che avevano condotto ad acclarare la persistente attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata clan dei barcellonesi, già oggetto, in passato, di diverse operazioni che erano confluite in provvedimenti giudiziari. Si sottolineano le precedenti condanne irrevocabili riportate dal ricorrente, per appartenenza al medesimo sodalizio, nonché per estorsioni commesse tra il 2000 e il 2007, oltre al titolo cautelare adottato a carico di PO per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. peti. in data 4 febbraio 2020. Si evidenzia, poi, con particolare riferimento all'indagato, l'attività di intercettazione dei dialoghi tra TT ES e RO De QU (con riferimento, in particolare, alla conversazione del 21 marzo 2020), attestanti, secondo il provvedimento impugnato, la ripresa del sodalizio quanto all'attività estorsiva tipica del clan, anche riattivando vincoli che, nel tempo, erano stati persi, onde convincere gli imprenditori a riprendere il versamento di somme a titolo di pizzo. Si richiamano, da parte del Tribunale del riesame, le pagine dell'ordinanza genetica (pag. 357 e ss.) che riportano elementi indiziari a carico del ricorrente, con riferimento anche alle conversazioni inter alios, del 13 e 18 maggio 2020, tra 2 RO De QU, poi deceduto in data 24 novembre 2021 (associato indicato come elemento di collegamento tra i vertici del sodalizio, ristretti agli arresti domiciliari e gli altri associati, custode dell'arsenale del clan), ID CO e il fratello di RO, CE De QU, che attestano, secondo il Tribunale, la partecipazione di PO al progetto di costituire una "bacinella" comune, attraverso le attività illecite del gruppo. Il riferimento al ricorrente viene considerato acclarato attraverso il riferimento ad appellativo che lo stesso PO, nel corso del suo interrogatorio, ha riconosciuto come proprio. 1.2.In punto esigenze cautelari, il provvedimento (cfr. pag. 8 e ss.) sottolinea l'assenza di elementi dai quali desumere la cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari che, in relazione al titolo di reato ascritto all'indagato, sono assistite dalla cd. doppia presunzione. Si evidenziano,poi, i provvedimenti cautelari e giudiziari già adottati a carico di PO, considerato appartenente storico alla congrega barcellonese, rispetto ai quali non sarebbero stati forniti elementi per reputare intervenuto il recesso dall'associazione da parte dell'indagato. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. T. Celi, che denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), 273,comma 1 e 1-bis,cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale. 2.1.Si deduce che il Tribunale del riesame fa riferimento alle conversazioni del 12 e 18 maggio 2020 inter alios, che peraltro, prospettano una evenienza, in via ideativa, di monopolizzare le attività estorsive sul territorio barcellonese, conne mera possibilità da attuare anche da parte di PO. Non si evincerebbe, dalle captazioni, alcuna volontà dell'indagato di perseguire intenti estorsivi mirati a formare una cassa comune per rifornire il sodalizio;
né all'uopo può attribuirsi decisivo risalto alle condotte precedenti al 2016, cui si riferiscono i provvedimenti irrevocabili citati. Quanto alla captazione del 21 marzo 2020 con TT ES, questa attesterebbe, visto che si parla in termini passati, l'assenza di condotte all'attualità. Comunque, si sostiene che non risulta da alcun elemento che PO fosse a conoscenza del progetto illustrato da De QU ai suoi interlocutori. Infine, si sottolinea che alcun riferimento opererebbe l'ordinanza impugnata quanto al ruolo di PO, idoneo a fondare la sussistenza della condotta di partecipazione, intesa quale compenetrazione organica ma anche funzionale agli scopi del can. 3 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274. comma 1, lett. a), b), c), 275 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione della legge penale. Si rimarca che non vengono contestati specifici reati fine. ai fini della presunzione di pericolosità all'attualità, deve essere valutato il cd. tempo silente rispetto a preesistenti legami criminali accertati con provvedimenti irrevocabili. Questi riguardano fatti risalenti al 2016, in presenza di uno status detentivo che dura da oltre cinque anni, elementi rispetto ai quali risulta l'assenza assoluta di motivazione. Infatti, il Tribunale si sofferma soltanto sulla carenza della dissociazione, in sé non sufficiente a reputare sussistenti all'attualità le esigenze cautelari in ordine alla rilevante circostanza dell'entità del tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Da ultimo si sottolinea che, all'udienza del 10 marzo 2022, era stato prodotto al Tribunale il provvedimento con il quale il PO, nell'ambito dell'altro procedimento in cui è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata, è stato sottoposto per ragioni di salute a meno grave regime detentivo, nonché provvedimento di concessione della misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza. 2.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto al profilo della gravità indiziaria, in sostanza, si chiede una rivisitazione degli elementi indiziari, già valutati, in modo conforme, dai giudici della cautela, inibita in sede di legittimità, tenuto conto della motivazione esauriente, non manifestamente illogica né apparente del provvedimento censurato che si fonde, in quanto convergente, con quella dell'ordinanza genetica (nel senso che l'ordinanza genetica si fonde con quella resa dal Tribunale distrettuale, in quanto gli atti si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo, Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036). Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si osserva che, secondo il recente indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, 4 non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio ed aderisca, consapevolmente, al programma criminoso, accrescendo la potenziale capacità operativa e la tennibilità dell'associazione. Rileva, a tal fine, la stabile ed organica compenetrazione del soggetto, rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio idonea al perseguimento dei fini comuni (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), e tale compenetrazione va acclarata alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207). Sicché il reato in questione ben può consumarsi con la mera partecipazione, nel senso dinamico-funzionale sin qui descritto, all'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso associato, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente l'acclarata adesione al sodalizio In ogni caso, si rileva che il Tribunale non si è sottratto all'indicazione di concreti elementi indiziari, espressione dell'attuale adesione agli scopi del sodalizio, oltre ad indicare l'esistenza di numerosi indici del consapevole costante impegno del PO, assicurato agli interessi del gruppo, quale quello della formazione di una cassa comune diretta ad assicurare a terzi sodali la soddisfazione di esigenze economiche, indicando, inoltre, i suoi abituali rapporti con esponenti della congrega, anche in posizione apicale, dati non ricavati soltanto dai precedenti penali irrevocabili risultati a suo carico e che la difesa colloca fino al 2006. Significativa, invero, è, poi, l'indicata esecuzione di misura cautelare, adottata a carico del PO, in data 4 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., fatto per il quale il ricorrente è indicato come definitivamente condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 10 giugno 2021 (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122, nel senso che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, potendo la prova della partecipazione essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell' associazione criminale). 5 A ciò si aggiunga che la prospettazione alternativa proposta dalla Difesa circa gli elementi gravemente indizianti, già valutati dal Tribunale e, prima ancora dal Giudice della misura genetica, con motivazione non apparente, logica ed esaustiva, è inibita in questa sede. In materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Infine, è appena il caso di osservare che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, in ordine al profilo della dedotta carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si rileva che la censura è infondata. Circa il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che, secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 416 bis-1 cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, 6 comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere la cessazione di ogni esigenza cautelare;
sicché, in difetto di detta prova, l'onere nnotivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha valutato, espressamente, la sussistenza delle esigenze cautelari all'attualità, sottolineando l'appartenenza storica al sodalizio del PO, conclamata da provvedimenti irrevocabili, alla quale ha aggiunto l'indicazione della recentissima vicenda che ha visto il detto PO condannato in via definitiva, per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-6/5.1 cod. pen. (misura cautelare applicata a carico del PO, in data 4 febbraio 2020). Si è poi sottolineata l'esistenza di plurimi elementi indiziari, gravi e convergenti verso la sua recentissima fattiva partecipazione, anche con esponenti apicali del can, a programmi e obiettivi proprio del gruppo di riferimento all'attualità, quali circostanze complessivamente indicate, con ragionamento immune da illogicità 7 manifesta, dunque non censurabile in questa sede, a conferma dell'allarmante attualità delle già ravvisate esigenze cautelari. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non conseguendo alla presente decisione la liberazione dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente