Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare; analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura.
Commentari • 5
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Premessa L'uso del potere cautelare nei procedimenti penali italiani è da anni oggetto di dibattito. La custodia carceraria è la misura cautelare più utilizzata, a dispetto del principio che assegna alla detenzione carceraria la funzione di ultima trincea, a cui ricorrere solo quando sia stata accertata e adeguatamente motivata l'impossibilità di ricorrere a misure meno afflittive. La custodia carceraria e gli arresti domiciliari rappresentano da soli quasi il 60% delle misure emesse, oscurando e relegando sullo sfondo le numerose possibilità alternative offerte dal codice di rito. Ben il 10% dei procedimenti “cautelati” si conclude con un esito che sconfessa, sia pure a posteriori, la …
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Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione. In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere - Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 47416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47416 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2078
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38904/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO TO N. IL 21/03/1954;
avverso l'ordinanza n. 1209/2011 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 27/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 27 luglio 2011, il Tribunale di Milano, sezione feriale in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza del Tribunale in sede appellata da PA SA, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in quanto condannato, con sentenza del 28 giugno 2011, alla pena di quattro anni dieci mesi di reclusione, con riserva sui motivi, per il reato di cui all'art. 416 c.p., per aver fatto parte (con il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore) di una associazione per delinquere, costituita da un sodalizio criminale stabile nel tempo a far data almeno dal 2007 e fino al novembre 2010, dedito alla fraudolenta acquisizione di assegni bancari privi di copertura e alla successiva commissione di un numero indeterminato di delitti di truffa in danno dei soggetti prenditori finali degli assegni.
Il Tribunale, rammentato il risultato delle indagini e precisato che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, era d'obbligo attenersi a tale risultato per quel che concerneva la gravità indiziaria, quanto alle esigenze cautelari osservava che la decisione impugnata non meritava censure, perché si era tenuto conto della gravità dei fatti, resa evidente dalla quantificazione della pena. Le dichiarazioni rese in dibattimento non apparivano costituire fatto nuovo di rilievo. Il pericolo di inquinamento probatorio e quello di fuga erano estranei sia all'emissione che alla conferma della misura. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla supposta permanenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato in difetto di qualsiasi apprezzamento in ordine alla sussistenza di un'attuale e/o futura capacità a delinquere;
- vizio di motivazione per erroneità delle giustificazioni attraverso le quali il Tribunale ha rigettato l'appello, perché, dato il tempo trascorso, non si è data spiegazione sulla sussistenza di elementi atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione;
- vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di tenere conto del tempo intercorso dal supposto episodio contestato risalente addirittura al 2007, in violazione del costante indirizzo interpretativo che richiede il vaglio dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, non desumibili solo in base all'assunto della presunta "constatazione della serialità e professionalità della condotta";
- inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordina alla ritenuta inidoneità di altre misure meno afflittive, inidoneità affermata senza indicare le ragioni che rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura più grave.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi due motivi di ricorso sono infondati, perché l'ordinanza impugnata, dato conto di quali fossero le doglianze mosse con l'appello (estraneità dell'imputato dal reato associativo e decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare), ha risposto ad entrambe posto che sulla gravità indiziaria (e quindi sulla pretesa estraneità) non vi era più spazio di valutazione da parte del giudice della cautela essendo intervenuta la pronuncia di condanna da parte del giudice del merito;
sul decorso del tempo ha espresso valutazione di difetto di effettiva portata innovativa di tale dato. La critica mossa dal ricorrente in ordine a questa seconda parte della motivazione muove da premesse evidentemente errate, perché la giurisprudenza citata riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice sia chiamato a decidere sulla "richiesta" della misura custodiale. Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione (a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c)) da parte del giudice che pronuncia l'ordinanza di custodia cautelare;
analoga valutazione non è richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.). Va ribadito che "il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati)." (Cass. Sez. 2, 25.9-26.10.2007 n. 39785; Cass. Sez. 5, 2.2-27.4.2010 n. 16425);
Correttamente è stato valutato come ininfluente il mero decorso del tempo.
Il dato deve essere coordinato con la valutazione relativa alla persistenza delle esigenze cautelari (cfr. Cass. SU 31.3.2011 n. 16085; Cass. Sez. 1, 18-27.11.2008) 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato, perché il Tribunale ha contamente spiegato le ragioni per le quali permangono le esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della misura inframuraria, in difetto di "fatto nuovo" rilevante. In particolare, in riferimento alla gravità del fatto, si è tenuto conto del "contenuto oggettivo della sentenza di condanna......in termini di quantificazione della pena" e del ruolo di organizzatore e promotore. Il pericolo di reiterazione è stato desunto dalla "serialità e professionalità della condotta". Le giustificazioni addotte in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari tutelabili con il mantenimento della custodia carceraria danno conto, per implicito, del convincimenti della inidoneità di misura meno affittiva.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011