Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/1999, n. 1
CASS
Sentenza 5 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che non possa svolgere le funzioni di GUP il giudice che ha conosciuto in altro procedimento i fatti oggetto della imputazione; ciò in quanto il predetto articolo, prevedendo la incompatibilità del giudice con riferimento ad atti posti in essere in fasi o gradi precedenti dello stesso procedimento, non può essere invocato per i provvedimenti emessi in procedimenti diversi. Parimenti infondata manifestamente è la questione di costituzionalità e gli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. con riferimento agli artt 3, 24 e 25 della Costituzione (nella parte in cui non prevedono, come ipotesi di astensione e ricusazione, il provvedimento emesso precedentemente dal giudice, che, in qualità di giudice delegato al fallimento, aveva disposto la destituzione dalla carica di amministratore unico dell'imputato); ciò in quanto il provvedimento di revoca dell'amministratore e di sua sostituzione, emesso -a richiesta del curatore- dal giudice delegato al fallimento, rientra nelle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura fallimentare e non anticipa il giudizio penale di responsabilità per reati fallimentari, ne' incide su di esso. Invero i provvedimenti del giudice delegato (che hanno la forma del decreto non motivato) non contengono alcun giudizio sull'esistenza di illeciti e sulla attribuibilità degli stessi a comportamenti penalmente rilevanti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/1999, n. 1
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1
    Data del deposito : 5 gennaio 1999

    Testo completo