Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In materia edilizia, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale, si verifica "ope legis" all'inutile scadenza del termine fissato per l'ottemperanza, mentre la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2008, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2108
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 21007/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
nel processo penale a carico di:
RC RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 18.4.2008 dal Tribunale monocratico di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica Udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nel punto relativo alla restituzione del bene all'OL.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 18.4.2008 il Tribunale monocratico di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (capo A), alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 17, 18 e 20, (capo B) e alla L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 2, 4, 13 e 14, (capo C), commessi in San Cesareo sino al 18.10.2003, per essere gli stessi estinti per prescrizione;
e ha inoltre disposto il dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione all'imputato. In particolare, il giudice monocratico ha osservato che, mancando il requisito temporale richiesto, non poteva applicarsi la sospensione del processo penale disposta dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, sicché era già decorso il termine prescrizionale ai sensi dell'art.157 c.p., e art. 161 c.p., comma 2.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31. Sostiene che, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte, la scadenza del termine di novanta giorni senza che il contravventore abbia ottemperato all'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive produce ope legis l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, senza che possa aver rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza, che è necessario solo per consentire all'ente comunale l'immissione in possesso nell'immobile e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Nel caso di specie, quindi, il giudice doveva accertare che l'imputato non aveva ottemperato nei termini (come poteva fare anche in corso di sequestro dell'immobile) alla ordinanza di demolizione n. 340, emessa dal Comune di San Cesareo il 6.11.2003 e regolarmente notificata all'interessato il 28.11.2003; e per conseguenza doveva disporre la restituzione dell'immobile non all'imputato, ma all'amministrazione comunale.
3 - Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La giurisprudenza di questa sezione si va ormai consolidando nel senso che la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza (ex multis sent. n. 35785 del 9.6.2004, PG e Di Meglio, rv. 228965; sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di Giacomo, rv. 231509; sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco, rv. 231521;
sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. NI e altri, rv. 238802 e 238804).
Invero, com'è noto, la procedura disciplinata prima dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, e ora dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Orbene, dal tenore letterale di questa disciplina (redetto art. 31, comma 3: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime ... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune") risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (stesso art. 31, comma 4: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente").
Del resto, questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.
La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo jus possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso (jus possessionis), sicché l'ente comunale che intenda procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente all'interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo il titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore. Infine, per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art.2644 c.c., il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.
Con tutta evidenza, il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. c.c., al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari. In conclusione, poiché nel caso di specie è pacifico che il contravventore OL RI non aveva ottemperato nei termini prescritti alla ordinanza comunale di demolizione, il giudice di merito, nel disporre il dissequestro dell'immobile abusivo, doveva ordinarne la restituzione a favore dell'ente comunale. In tal senso va annullata parzialmente la sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto della disposta restituzione dell'immobile all'OL, e dispone che il detto immobile e la relativa aria di sedime siano restituiti al Comune di S. Cesareo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009