Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5687
CASS
Sentenza 18 novembre 1998

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L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della ratio legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5687
    Data del deposito : 18 novembre 1998

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