Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della ratio legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18.11.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ Consigliere N. 5687
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 20931/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MARRA ROSSANO, n. 15.4.1964 ad Orbetello avverso il decreto in data 17.4.1998 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA:
Con decreto del 17.4.1998 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al Servizio sociale avanzata da MARRA Rossano, in quanto riproposizione, basata sui medesimi elementi, di altra istanza respinta il 10.3.1998.
L'interessato ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 666, co. 2, C.P.P. e carenza di motivazione in quanto la precedente decisione era stata impugnata e non poteva perciò, non essendo ancora definitiva, costituire presupposto per la dichiarazione di inammissibilità; inoltre, il decreto era stato notificato oltre il prescritto termine di cinque giorni. Il ricorso è manifestamente infondato. Il co. 2 dell'art. 666 C.P.P., nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento abbia acquisito carattere di definitività; la disposizione è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in immutata situazione di fatto, che potrebbe verificarsi con la contemporanea pendenza di giudizi aventi lo stesso oggetto. Quanto al termine di cinque giorni per la notifica del decreto di inammissibilità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale in caso di inosservanza esso deve ritenersi meramente ordinatorio;
il ritardo nell'adempimento comporta soltanto un corrispondente differimento nel decorso del termine per proporre impugnazione (Cass., Sez. I, 7. 11. 1991, Franceschini) . Nè da ciò deriva alcun pregiudizio all'interessato, poiché il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di inammissibilità esplica, in forza del generale principio sancito dall'art. 588, co. 1, C.P.P., l'effetto suo proprio di sospendere l'efficacia del provvedimento fino alla conclusione del giudizio di legittimità, applicandosi soltanto alle ordinanze pronunciate in contraddittorio nelle forme camerali dal giudice la disposizione derogatoria ed eccezionale del co. 7 dell'art. 666 che esclude l'effetto sospensivo dell'impugnazione (Cass., Sez. V, 25.8.1994, P.M. in proc. Bamundo).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999