Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, qualora il P.M., all'esito della discussione, chieda la conferma della sentenza assolutoria di primo grado, tale richiesta non costituisce rinunzia all'impugnazione avendo l'organo dell'accusa concluso nel merito.
Commentario • 1
- 1. PG richiede conferma dell’assoluzione in appello: nessuna rinuncia all’impugnazione del PM (CAss. 14609/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2005, n. 43363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43363 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/10/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1925
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 4025/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON DO N. IL 21/09/1958;
avverso SENTENZA del 15/10/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. F. Salzano che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avv. S. La Bella, che, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
GO OM è stato assolto in primo grado, ma condannato in appello (a seguito di impugnazione del P.M.) per il delitto di cui agli artt. 110, 117, 481 c.p., perché "in concorso con CC LV, committente, essendo l'GO direttore dei lavori e persona esercente servizio di pubblica necessità, falsamente attestava nella DIA la conformità dell'intervento edilizio da lui coordinato agli strumenti urbanistici vigenti, rappresentando nei relativi atti, nella allegata documentazione fotografica e nella planimetria estratta dal vigente P.R.G., che l'edificio sul quale si andava a realizzare la installazione di una canna fumaria era quello ubicato in via Banchelli 69, mentre in realtà l'intervento riguardava l'edificio ubicato nelle stessa via al civ. 65, quest'ultimo soggetto a vincolo di mantenimento dei prospetti". Ricorre per cassazione il difensore e deduce inosservanza o errata applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità: a) il rappresentante del P.G. in udienza ebbe a chiedere la conferma della sentenza (assolutoria) di primo grado. Tale richiesta equivale a vera e propria rinunzia alla impugnazione da parte dell'Organo dell'accusa, unico appellante. Poiché giudici di secondo grado hanno viceversa pronunziato sentenza di condanna, essi hanno violato il principio devolutivo dell'appello, b) l'accusa ha sempre contestato all'GO di aver tratto in inganno la P.A., indicando nelle foto allegate all'estratto di mappa l'immobile di cui al civico 69, in luogo di quello del civico 65. Ebbene, come la stessa sentenza di appello ammette, il civico 69, del pari a quello 65 era soggetto a vincolo urbanistico (in quanto, come accertato in corso di causa, l'unico edificio di via Banchelli non soggetto a vincoli era il n. 61); l'erroneità del capo di imputazione è riportata anche nell'atto di appello del P.M., c) la sentenza dunque, oltre ad essere mal motivata, è anche "piena di errori", atteso che le foto prodotte dall'imputato, non potendo rappresentare il civico 61, non rappresentano più prova a carico dell'imputato. La sentenza poi omette del tutto di considerare la prova documentale introdotta dalla difesa ed erra quando afferma che nessuna spiegazione è stata fornita dall'GO circa i luoghi rappresentati in fotografia. In effetti in sentenza si rileva che le foto non riproducono i luoghi di cui al civico 65, ma si tace il fatto, pur riferito dall'imputato, che, dovendo la canna fumaria superare in altezza di molto l'edificio attiguo, era quest'ultimo (civico 69) che andava riprodotto in foto. La sentenza ha dunque travisato i fatti di causa, affermando come esistente una circostanza pacificamente inesistente. Non basta: in dispositivo, la Corte di appello indica quale appellante l'GO, laddove unico impugnante era il P.M., essendo stato l'GO assolto in primo grado.
La prima censura è manifestamente infondata. Il P.M. rinunzia alla impugnazione finché il dibattimento non sia aperto, o comunque prima dell'inizio della discussione (art. 589 cpp). Va da sè che, se all'esito della discussione, il P.M. nel giudizio di appello chieda la conferma della sentenza (assolutoria) di primo grado, non trattasi di rinunzia alla impugnazione, avendo l'Organo dell'accusa concluso "nel merito" (sia pure in termini favorevoli all'imputato, contro la cui assoluzione era stata - precedentemente - proposta impugnazione). Le censure sub b) e c) (che costituiscono sostanzialmente unico motivo di ricorso) sono infondate.
L'errore di indicazione del civico nel capo di imputazione (69 in luogo del 61) costituisce mero lapsus calami, come si evince dalla lettura della sentenza e come, sostanzialmente, lo stesso ricorrente non contesta. Che l'unico edificio non soggetto a vincolo in via Banchielli di Prato fosse quello di cui al n. 61 è circostanza pacifica e dunque nessun senso avrebbe avuto una immutatio veri che avesse sostituito la documentazione del civico 69 a quella del civico 65, entrambi gravati da vincolo urbanistico. Nè può sostenersi che l'errore abbia comportato lesione o compressione del diritto di difesa, atteso che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisarle se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (tra le altre, ASN 1999O7583 - RV 213645). Questa è certamente, per quanto si legge in sentenza, la condizione dell'GO nel processo in oggetto, atteso che la logica, in primis, lo stato dei luoghi (indubbiamente noto all'imputato) e lo sviluppo delle contestazioni in dibattimento certamente gli consentirono di comprendere che ciò che gli si addebitava era la sostituzione della documentazione relativa all'unico edificio libero da vincoli in via Banchielli a quella relativa all'edificio dove si voleva realizzare (e si realizzò) la canna fumaria.
Quanto al fatto che le foto dovessero "necessariamente" rappresentare una parte della predetta via dalla quale si potesse scorgere in prospettiva la canna fumaria (e che quindi esse non dovessero riprodurre il luogo nel quale la canna veniva realizzata), trattasi, ad evidenza, di considerazione di merito, irricevibile in questa sede a fronte di motivazione, sul punto, congrua e adeguata. Priva di conseguenze infine è la circostanza, segnalata dal ricorrente, che nel dispositivo della sentenza di secondo grado è stato erroneamente indicato quale appellante l'imputato (assolto), invece del P.M., soggetto effettivamente impugnante. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005