Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA5112/01 POP LO ITA MANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 21187/99 Cron. 10867 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Rep. 1803 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud.31/01/01 Consigliere Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Fichiesta copic studio IL SOLE 24 ORE Gal Sig. TRIPPANERA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA 3000 per dicht VIA S. PELLICO 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO 1 6 APR 201 IL CANCELLIERE CARELLO, che 10 rappresenta e difende unitamente 1000 all'avvocato MASSIMO MACHERELLI, giusta delega in CANCELLERIA calce al ricorso;
- ricorrente DES19194
contro
UR IE, elettivamente domiciliato in ROMA CINRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso l'avvocato OMBRETTA PACCHIAROTTI, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato GRAZIO LEONE, giusta mandato a margine 269 del controricorso;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 64/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 30/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Macherelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato in data Con 23.6.1995 RO RI conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Prato LI ER, sostenendo che quest'ultimo nell'Agosto del 1991 gli aveva ceduto il 5% della propria quota sociale nella s.r.l. Jolly Car е che, nonostante \'avvenuto pagamento del prezzo di £ 5.000.000, aveva successivamente rivenduto а terzi (tali Donato ET e RI IT) in data 28.8.1993 h la stessa quota. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento. Si costituiva il ER, deducendo che nessuna somma gli era stata corrisposta dall'attore il quale peraltro aveva receduto dalla società per evitare di concorrere al ripianamento delle perdito sociali ammontanti, all'epoca, in £ 290.000.000. Chiedeva quindi il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per valore de! giudice adito, la condanna del RI al pagamento della somma di £ 14.000.000, costituente la quota che avrebbe dovuto rimborsagli per il ripianamento del passivo qualora avesse inteso revocare il suo recesso dalla società. Con sentenza del 3.9.1996 il Giudice di Pace 3 accoglieva la domanda di risoluzione e respingeve sla la riconvenzionale che l'eccezione di Incompetenza. Proponeva appello il ER ed all'esito giudizio, nel quale si costituiva la del controparte, il Tribunale di Prato con sentenza del 2.10.1998- 30.1.1999 respingeva l'impugnazione, condannando l'appellante alle spese del grado. Dopo aver ritenuto provati la cessione della quota al RI da parte del ER ed il relativo pagamento nonché la rivendita della stessa quota a terzi da parte del ER medesimo, rilevava il Tribunale che tale comportamento, determinando la perdita del diritto di disposizione delle quote per il primo acquirente а sequito nel libro dei soci dell'acquistodell'iscrizione effettuato dai terzi successivamente, integrava gli estremi della violazione per fatto proprio della garanzia per evizione ai sensi dell'art.1487 comma 2 C.C. e giustificava, unitamente all'ulteriore inosservanza dell'obbligo di buona fede, la risoluzione per inadempimento in considerazione della sua gravità. Riteneva infine nuova e, come tale, preclusa call'art. 345 comma 2 C.P.C., come novellato, 4 l'eccezione relativa alla perdita della qualità di Socia del RI, rilevando che in sede gravame si sostenuta la tesi dell'intervenuta esclusione da parte della società in consequenza del suo mancato concorso alla reintegrazione del patrimonio sociale, mentre in primo grado era stato dedotto invece il suo recesso e cioè un atto unilaterale dello stesso socio. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione LI ER, deducendo tre motivi в di censura, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso RO RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso LI ER denuncia violazione dell'art.345 comma 2 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.n C.P.C., lamentando che il Tribunale non abbia considerato che l'eccezione proposta in appello non solo non era nuova in quanto già dedotta in primo grado ma, costituendo un presupposto della domanda, era rilevabile d'ufficio e, come tale, deducibile ai sansi dell'art. 345 comma 2 C.P.C.. La censura è infondata. L'art. 345 comma 2 C.P.C., come sostituito 26.11.1990 n.353 ed dall'art. 52 della Legge 5 applicabile "ratione temporis" al procedimento in same, preclude la possibilità di proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Mutuando i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di domanda nuova, deve ritenersi che rientrino nell'ambito delle eccezioni nuove non proponibili per la prima volta in appello base alla richiamata norma tutte quelle che, essendo basate Su presupposti di fatto diversi prospettazione di primo grado,rispetto alla comportino un mutamento degli elementi di valutazione posti a sostegno della difesa fatta valere precedentemente in giudizio, introducendo così un nuovo tema d'indagine volto ad evidenziare una diversa situazione giuridica ed alterando i tormini della controversia. Correttamente pertanto il Tribunale ha Lenuto nuova l'eccezione con la quale esclusione1'appellante ha dedotto l'intervenuta del RI da parte della società, a seguito dell'azzeramento del capitale sociale della sua mancata partecipazione alla ricostituzione, dopo che in primo grado aveva sostenuto il recessQ da parte del medesimo che avrebbe così reso disponibile la quota. 6 Trattasi, come si vede, di una situazione di fatto del tutto diversa con consequenze sul piano ciuridico nei rapporti interni fra le parti. Né è comprensibile la tesi secondo Cui si tratterebbe di un'eccezione rilevabile d'ufficio e come tale proponibile anche in appello per la prima volta in quanto "attiene allo stesso presupposto della domanda". Riguardando il merito della causa, l'eccezione rientra nella libera disponibilità della parte in funzione delle ragioni difensive che si intendono dedurre e nessuna iniziativa può essere al riguardo adottata d'ufficio. Le esposte considerazioni risultano assorbenti T! relazione al secondo motivo con cui il ricorrente donuncia contraddittorietà dolla motivazione, sostenendo che, nel ravvisare caratteri dell'inadempienza nel suo comportamento, la Corte d'Appello non ha considerato che la seconda vendita aveva avuto ad oggetto le quote del capitale ricostituito di cui contraddittoriamente il Tribunale ha dato atto di essere a conoscenza. La tesi espressa con ☐ 1 presente motivo di ricorso, con la quale si sostiene sostanzialmente che la seconda vendita aveva avuto per oggetto le 7 quote di capitale ricostituito e non già le anch'essaprecedenti vendute al RI, è stata decotta infatti per la prima volta con i motivi d'appello nell'ambito del nuovo contesto prospettato in quella sede. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2496 e 2447 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostiene che la partecipazione del RI al 'nuovo"mancata capitale è dipeso dal suo recessO e non da un'esclusione disposta dalla società e che quindi в 1 Tribunale non solo ha erroneamente interpretato 'art. 2447 C.C. per qualificare come nuova l'eccezione proposta in appello ma non ha considerato che la mancata sottoscrizione delle n jove quote era stato frutto di una sua libera scelta. Con 1.1 presente motivo il ricorrente intende in sostanza trarre direttamente dal contenuto di una norma (art. 2447 C.C.) le modalità di svolgimento dei fatti e la loro prospettazione oluridica operata nel Corso del procedimento, sostenendo che dall'errata interpretazione di tale norma è derivato l'errore in cui sarebbe incorso 11 Tribunale nel confondere il recesso, al quale la 8 mancata partecipazione al "nuovo" capitale aveva dato luogo, con la ben diversa ipotesi dell'esclusione. La censura si muove però su una prospettiva del tutto diversa rispetto alla valutazione operata dal Tribunale che ha ravvisato più semplicemente, in ordine alla dedotta eccezione sul punto in esame, una sostanziale diversità di contenuto fra la comparsa di risposta di primo grado e l'atto di appello. Essa manca quindi del necessario riferimento alle specifiche ragioni della decisione e deve ritenersi, come tale, inammissibile. Le spese sequono la soccombenza e si liquidano 60000 come in dispositivo. 310000
P.Q.M
- Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 300617 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Iscritto a ruolo i 1486 Art. p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in f 1.500.000 oltre alle spese liquidate in £ 2000 Beal Roma, 31.1.2001 Il Consigliere est. Mgo Cor of Que 9