Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
Posto che l'opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione, la relativa rinuncia deve essere espressa con atto formale ai sensi dell'art 589 cod. proc. pen., restando comunque escluso che essa possa essere desunta da altri atti o comportamenti. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse costituire manifestazione tacita della volontà di rinuncia alla opposizione, l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale, seguita dalla proposizione dell'atto di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2004, n. 26278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26278 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 19/05/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2404
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040147/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NG TO, N. IL 20/05/1966;
avverso ORDINANZA del 25/06/2003 GIP TRIBUNALE di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
De EL ON ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata rigettata l'opposizione da lui proposta al decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Teramo il 22 agosto 2002. Denuncia il ricorrente violazione dell'art. 461 co. 4^ c.p.p., sul rilievo che la rinuncia all'opposizione non può essere desunta, come implicita, dal pagamento della somma portata dal decreto penale opposto.
Il ricorso è fondato.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità ("ex plurimis", Cass. Sez. 3^ 22-9-2001 n. 34431), l'opposizione a decreto penale è inquadrabile nel più generale istituto delle impugnazioni. Ne consegue che la rinuncia è atto formale, che va espressa nei modi previsti dall'art. 589 c.p.p. - norma che non ammette equipollenti - restando escluso, comunque, che essa possa essere tacita e possa inferirsi, in particolare, dall'avvenuto pagamento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale, a cui abbia fatto seguito la proposizione di rituale opposizione.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo esame uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004