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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2532/2020, cui è riunito quello iscritto al n.
1350/2022 R.G., entrambi vertenti
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo n. 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici e indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2020 la ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nel 2017 per complessivi 102 giorni alle dipendenze della Ditta
CO SI NO.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato il 29.01.2020.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione di qualsiasi beneficio previdenziale previsto dalla Legge con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, depositata in CP_1
data 14.10.2021, in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, supportata dagli esiti del verbale di accertamento n. 2018007974/DDL del
04.07.2019 e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con altro ricorso n. 1350/2022, depositato in data 20.04.2022, parte ricorrente, dedotto il proprio lavoro per la ditta CO SI NO per l'anno 2017 e 102 giornate, contestava il provvedimento di indebito del
28.04.2021 con il quale l' aveva richiesto, per l'anno 2017, la somma di € CP_1
2.228,29 asseritamente indicata quale indebita a seguito della cancellazione delle giornate agricole. Contestava, in particolare, l'indeterminatezza delle somme comunque non erogate, l'illegittimità dell'indebito e la debenza delle somme indicate, con condanna all'annullamento dell'indebito e pagamento della prestazione e degli accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata in data 02.08.2023 CP_1
eccependo, in via preliminare istanza di riunione con il giudizio n. 2532/2020 per connessione soggettiva e/o oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att.
c.p.c. e, nel merito, contestava gli assunti avversari e la fondatezza delle richieste, con il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Successivamente veniva riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
Stante la presenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva,
l'odierno Decidente, all'udienza del 09.04.2024, disponeva la riunione del procedimento con n. R.G. 1350/2022 a quello iscritto con n. R.G. 2532/2020, ai sensi degli artt. 151 disp. Att. c.p.c. e 274 c.p.c.
In data odierna la causa viene decisa.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CO SI NO.
Preliminarmente va evidenziata la tempestività del ricorso.
La domanda è altresì fondata.
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo sopra menzionato, infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un
3 rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della Parte_1
ditta CO SI NO.
In effetti i testi e hanno reso Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni molto dettagliate, che appaiono a questo decidente credibili ed attendibili, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta CO SI NO, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente (raccolta delle nocciole, asciugatura delle stesse, ripulitura delle piante-spollonatura), come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, spesso presente sui luoghi, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Ciò posto, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la presunzione di non lavoro di tipo agricolo, ricavata dall' in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive – ma astratte – del CP_1
suindicato verbale ispettivo.
Tali deduzioni possono essere anche poste a supporto del giudizio di attendibilità dei testi che, seppur anche loro interessati, da cause relative alla cancellazione della propria iscrizione dagli elenchi anagrafici nonostante il lavoro svolto per la stessa società, hanno reso delle dichiarazioni concordi tra loro e che, comunque, non si pongono neanche in astratto contrasto con le conclusioni del verbale ispettivo (poi confermate dagli Ispettori che non conoscono la situazione del ricorrente).
In quest'ultimo, infatti, appare che il disconoscimento sia dovuto alla sproporzione dei dati relativi alla ditta, in particolar modo tra terreni denunciati e prodotto agricolo venduto (per una correlazione di 1 a 3). Tuttavia, detto elemento
è utile nella valutazione della struttura dell'azienda e non anche quando all'esame
è l'effettivo o meno svolgimento di attività lavorativa da parte di un singolo bracciante.
Infatti, se si può concordare sulla sproporzione tra quanto i terreni potevano produrre e quanto è stato veduto, ciò non comporta automaticamente che
4 non ci sia stata alcuna attività agricola svolta da quantomeno parte dei dipendenti della ditta.
Sarebbe, dunque, onere di parte ricorrente dimostrare di essere stato tra quelli che effettivamente hanno svolto attività lavorativa. E ciò senza il limite delle dichiarazioni che gli stessi lavoratori (tra cui non emerge in modo chiaro quella di parte ricorrente) hanno fornito agli ispettori: sia perché superabile dalla prova testimoniale assunta sia perché comunque dichiarazioni che possono rivestire il carattere di argomenti di prova e non di testimonianze indirette
(considerato anche che farebbe prova fino a querela di falso l'audizione e ciò che sia avvenuto durante l'audizione, non anche il contenuto delle dichiarazioni).
Comunque, il verbale di raccolta delle dichiarazioni non è stato depositato.
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta CO SI NO per l'anno 2017.
In considerazione di quanto sopra, la domanda risulta fondata e va accolta: va dichiarato che ha lavorato alle dipendenze della ditta Parte_1
CO SI NO nel 2017 per 102 giornate annue e l' va CP_1
condannato ad effettuare la reiscrizione della ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati.
Parimenti va accolta la domanda avverso il provvedimento di indebito datato 28.04.2021 in quanto è stato provato il presupposto sostanziale che aveva garantito l'erogazione della somma poi chiesta in ripetizione.
Invero, non può trovare accoglimento l'eccezione di mancato pagamento, poiché l' ha comunque provato l'erogazione della prestazione con CP_1 documentazione idonea ad indicare l'ente pagatore e la data di pagamento.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) , in applicazione del principio secondo cui la controversia relativa all'accertamento
5 del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
8792 del 29/03/2019; Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del
29/10/2018; Cass. 26673/2018) e, valutata l'attività difensiva concretamente espletata, dei valori minimi ivi indicati. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Si da atto che per quasi totale identità delle questioni, si procede alla liquidazione delle spese in maniera unitaria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 31.07.2020, a cui risulta riunito il fascicolo n. CP_1
R.G. 1350/2022 (ricorso depositato in data 20.04.2022) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato nel 2017 per 102 giornate Parte_1
alle dipendenze della ditta CO SI NO;
- Dichiara non dovuta la somma, a titolo di indebito, di € 2.228,29 condannando l' alla sua restituzione in caso di avvenuta trattenuta, CP_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L.
n. 412 del 1991;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ CP_1
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Carmela Bonina.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
6 Patti, 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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