Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
526/2022 R.G.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE
EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 28.05.25 alle ore 12.00 innanzi al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel R.G. al n. 526/2022 sono comparsi:
- per la parte attrice , l'avv. Parte_1
Gemma Montaruli in sostituzione dell'avv. Erica Bardi
- per la parte convenuta , l'avv. Pier Paolo Zambella CP_1
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
Parte attrice ha concluso come in atto di citazione come segue:
“Nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni meglio vista declaratoria di rito o di merito, accertare e dichiarare
l'invalidità/inefficacia/nullità/inutilizzabilità della comunicazione pec del 1.3.2022 inviata alla società attrice a valere quale valida notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto per tutte le motivazioni indicate in parte narrativa e quindi quale valida attività propedeutica all'inizio dell'azione esecutiva così come
accertare e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità/inutilizzabilità dell'atto di precetto e/o del titolo esecutivo per tutte le motivazioni indicate in parte narrativa”.
In via preliminare: “Adottare, anche inaudita altera parte, ogni più opportuno provvedimento volto ad inibire l'inizio dell'esecuzione forzata in forza della sentenza
n.20/2022 del Giudice di Pace della Spezia stante i palesi e gravi ed insanabili vizi afferenti la comunicazione del titolo esecutivo, dell'atto di procura e dell'atto di precetto.”
In ogni caso: “Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Parte convenuta ha concluso come in comparsa di costituzione:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni tutte esposte nel presente atto qui da considerarsi come ritrascritte,
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione intrapresa da parte della società
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le motivazioni Parte_1
suindicate e qui da intendersi integralmente ritrascritte, avendo l'atto raggiunto lo scopo.
Vinte le spese anche del presente giudizio”.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio alle ore 11.56 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 14.12.
La Spezia, 28.05.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
526/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Marozzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 526/2022
promossa da:
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Bardi,
Attrice opponente
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zambella e dall'Avv. CP_1
Raffaella Ponari Deslarzes,
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
svolgeva opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di far
[...]
accertare la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che intimava la R.G. CP_2
predetta società al pagamento della somma di “€ 5.411,98, oltre interessi legali e rivalutazione sul capitale a far data dalle spese di notifica, tassa di registro della sentenza, nonché successive occorrende”.
L'opponente deduceva che la comunicazione pec del 1.03.2022 inviata dall'avv.
Zambella alla società attrice all'indirizzo costituisse invalida Email_1
notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto del credito azionato.
In particolare, parte attrice rappresentava:
- che la relata di notificazione si riferiva ad atti diversi da quelli allegati (atto di citazione e procura, senza alcuna menzione del precetto e del titolo esecutivo);
- che la sentenza n. 20/22 del Giudice di Pace, costituente il titolo esecutivo, era una scansione di una copia conforme rilasciata dalla cancelleria competente che tuttavia non era stata attestata come conforme all'originale;
- che, nell'ambito del giudizio di appello proposto avverso la predetta sentenza del giudice di pace era stata fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nonostante ciò, controparte dimostrava di voler dar corso alla procedura esecutiva, senza attendere l'esito del giudizio di appello.
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 28.06.2022.
Parte convenuta contestava l'avversa domanda, ritenuta pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e forniva la seguente ricostruzione fattuale dei rapporti tra le parti, allegando che:
- in data 01.03.2022 aveva richiesto la notifica a mezzo pec dell'intimazione CP_1
di pagamento unitamente alla copia conforme della sentenza emessa dal Giudice di Pace munita di formula esecutiva;
- il convenuto, nonostante la notifica dell'intrapresa opposizione, non aveva mai dato seguito all'azione esecutiva e, solo all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente nel giudizio d'appello, era stata rinnovata la notifica 526/2022 R.G.
dell'intimazione di pagamento;
- nonostante il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non dava seguito Parte_1 all'intimazione di pagamento.
Sulla notifica, deduceva che, seppur la relazione di notifica a mezzo di posta elettronica certificata presentava degli errori, occorreva considerare che nel testo della notifica venivano riportati gli atti effettivamente oggetto delle notificazione;
che gli unici atti che dovevano essere firmati digitalmente erano l'atto di precetto, la procura speciale e la relata di notifica;
che in ogni caso l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, circostanza confermata dall'intrapresa opposizione, e, nel caso che vi fossero stati vizi, questi avrebbero dovuto essere considerati sanati.
All'udienza del 11.01.2023, le parti insistevano come da memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e il Giudice rinviava il processo per la discussione orale della causa.
***
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati.
L'opposizione ex art 617 c.p.c., come è noto, si configura nel caso in cui il debitore eccepisca l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto, la notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento e l'irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare.
Nel caso di specie, l'opponente contesta la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, lamentando che controparte non aveva attestato la conformità del titolo esecutivo e aveva altresì inviato una relata relativa ad altro procedimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che in materia di vizi della notificazione, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. non opera tutte le volte in cui il vizio di invalidità riflessa del precetto sia riconducibile alla omessa notificazione del titolo esecutivo ovvero alla invalida notificazione del titolo esecutivo per cause ascrivibili alla categoria della inesistenza.
Ne discende che la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo può operare quando il vizio di invalidità è riconducibile alla nullità della notificazione, e non già in caso di omissione o di inesistenza. 526/2022 R.G.
Va comunque rilevato che, anche in caso di nullità, la proposizione della opposizione agli atti esecutivi produce la sanatoria del vizio di invalidità riflessa del precetto.
In relazione all'inesistenza della notificazione, risultano circoscritti i casi relativi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nei termini seguenti: “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente
e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (come affermato da
Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916 in relazione alla notificazione del ricorso per
Cassazione).
Considerato che, nel caso di specie, seppur la relata di notifica si riferisce ad un atto diverso da quello di precetto e dal titolo esecutivo, alla comunicazione via pec risultavano allegati oltre alla relata anche gli atti ai quali la notificazione si riferiva.
Deve pertanto ritenersi che l'irregolarità di cui è affetta la relata di notifica non possa dirsi tale da far ritenere inesistente la notifica stessa.
Anche qualora si volesse qualificare il vizio predetto quale “nullità”, è evidente come la medesima sia stata sanata per raggiungimento dello scopo al quale la notifica era preordinata, non risultando che il vizio abbia inficiato l'espletamento di un atto per scadenza dei termini, come dimostrato dalla proposizione dell'opposizione ex art. 617
c.p.c.
Quanto alla censura relativa al titolo esecutivo, la medesima risulta palesemente infondata alla luce dell'apposizione da parte del Cancelliere del timbro attestante la conformità 526/2022 R.G.
all'originale, in calce all'atto. In ogni caso, non è stata allegata alcuna specifica difformità.
Per tali ragioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 3.397,00 secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro
5.411,98), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
RIGETTA l'opposizione svolta da Parte_1
e
[...]
CONDANNA a Parte_1
rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.397,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in La Spezia, in data 28.05.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi